RIORDINO, ECCO I PARERI DELLE COMMISSIONI AL GOVERNO. MA LA DELEGA SCADE DOMANI. CONVOCATO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER STASERA ALLE 19.

martedì 27 febbraio 2001

Riportiamo in allegato i pareri (non vincolanti) espressi dalle Commissioni parlamentari IV (Difesa), per Carabinieri e GDF, e I (Affari costituzionali), per Polizia di Stato.

Riportiamo, altresì, i resoconti dei lavori preparatori dove emergono le considerazioni e le posizioni assunte dai singoli componenti sulla delicata questione.

Poiché la delega scade il 28, si prevede che nella riunione di stasera il Consiglio dei Ministri licenzierà la versione definitiva dei decreti con qualche piccola modifica.

Nei prossimi giorni pubblicheremo commenti e opinioni.

 

 

I COMMISSIONE

 Resoconto di martedì 20 febbraio 2001

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato";

auspicato che si pervenga alla costituzione di un ruolo unico comprensivo degli attuali ruoli di agente, assistente e sovrintendente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

  1. sia introdotta una disposizione che consenta una sostanziale accelerazione per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, già appartenenti al ruolo dei sottufficiali prima della riforma della legge 1o aprile 1981, n. 121, riducendo l'anzianità minima richiesta nella qualifica per partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina ad ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
  2. a fini perequativi rispetto a quanto già disposto per il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, sia prevista l'attribuzione, con effetto immediato, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di "sostituto commissario" a tutti gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati, con decorrenza 1o settembre 1995, in tale qualifica a seguito del riordino del 1995;
  3. sia inserita un'ulteriore norma transitoria, tendente ad incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno straordinario a procedura semplificata per l'accesso al ruolo degli ispettori (nomina a vice ispettore), utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno la percentuale maggiore potrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare, dei corsi 15o, 16o e 17o), ed una percentuale residua al restante personale con un'anzianità di servizio di almeno sette anni;
  4. sia inserita nel testo del decreto legislativo una disposizione che favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia di Stato da parte degli stretti congiunti superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, sempre che i richiedenti siano in possesso dei requisiti psico-attitudinali, culturali e morali previsti in via generale per l'ingresso nei predetti ruoli;

e con le seguenti osservazioni:

  1. al fine di provvedere al ripianamento delle vacanze nel ruolo dei sovrintendenti, sia considerata l'opportunità di inserire una disposizione transitoria che preveda - in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 - un'integrazione dell'aliquota dei posti riservata agli assistenti capo nel concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, aumentandola dal 60 al 70 per cento;
  2. sia valutata l'opportunità di specificare che il personale che frequenta i corsi per agente non può essere impiegato in alcun servizio operativo di polizia, salvo che non ricorrano specifiche esigenze formative o eccezionali ragioni di ordine pubblico;
  3. relativamente ai vincitori di concorso per sovrintendenti successivi al riordino del 1995 sia valutata l'opportunità di impiegare il suddetto personale nelle sedi in cui presta attualmente servizio; laddove tale obiettivo non risulti perseguibile, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di sostegno e di incentivazione alla mobilità.

 

IV COMMISSIONE

 Mercoledì 21 febbraio 2001

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

 

PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione,


esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

preso atto del pregevole lavoro compiuto dal Governo per disciplinare, in modo equo, con lo strumento delle sole integrazioni e correzioni ai preesistenti decreti legislativi del 1995, una materia oltremodo complessa, riguardante diversi Corpi, ciascuno dei quali caratterizzato da peculiari esigenze;

considerata la necessità di non determinare disarmonie fra i richiamati Corpi interessati all'attuazione della delega, e con specifico riferimento alle nuove qualifiche di "luogotenente" (Arma dei carabinieri) e di "sostituto commissario" (Polizia di Stato);

condiviso l'intendimento di attribuire a tali nuove posizioni un particolare rilievo nell'ordinamento;
ritenendo che il transito e l'impiego degli appuntati scelti nel ruolo dei sovrintendenti debba essere adeguato, in pari maniera, al principio della valorizzazione dell'anzianità di servizio;

atteso che è possibile razionalizzare e snellire l'onere di lavoro burocratico connesso agli avanzamenti;

ritenuta infine necessaria una ulteriore, articolata valorizzazione della professionalità degli appartenenti ai diversi ruoli dell'Arma dei carabinieri, ed in particolare del personale in posizione apicale, al quale vanno riconosciute qualificazione e responsabilità massime, in sintonia con quelle, ad esempio, loro attribuite con la legge sulla giurisdizione del giudice di pace;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 31, comma 7, primo periodo, sia inserita una tabella aggiornata che, nel recepire la nuova posizione di "luogotenente" e nel parificarla ad ogni effetto con quella prevista per la Polizia di Stato di "sostituto commissario", sostituisca la tabella "A" (articolo 1, comma 2) allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, disciplinante l'ordinamento gerarchico dei ruoli e corrispondenza dei gradi del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri con il corrispondente personale delle altre forze di polizia;

b) la qualifica di "luogotenente" - qualora compatibile con le risorse finanziarie disponibili - sia sostituita con un grado apicale del ruolo degli ispettori collocato nella funzione direttiva, non denominato "luogotenente";

c) all'articolo 6: al comma 1, lettera b), dopo le parole "ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente" siano aggiunte le seguenti "con almeno sette anni di servizio nell'Arma"; al comma 2, lettera d), prima delle parole "sia rinviato a giudizio" sia inserita la parola "non";

d) all'articolo 25, la lettera a) del comma 1 sia modificata nel senso di sostituire, nel testo vigente del citato articolo 31, il riferimento alla Commissione di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 53 del 1989 con un riferimento alla Commissione di cui all'articolo 32 della legge n. 212 del 1983 e successive modificazioni;

e) all'articolo 26, fermo restando l'attuale formulazione sia modificato nel senso di prevedere in luogo dell'aggiunta al comma 3, lettera b), la soppressione del comma 3 del citato articolo 35;

e con le seguenti osservazioni:

  1. valuti il Governo l'emergente opportunità di imprimere ogni possibile impulso alle iniziative in corso per assicurare specificità al "comparto sicurezza" rispetto a quello del pubblico impiego; in tale contesto - all'attuazione della prevista riparametrazione stipendiale commisurata al grado e non più ai livelli retributivi del pubblico impiego - valuti la necessità di attribuire adeguato riscontro alla professionalità dei gradi apicali di ciascun ruolo degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, a tal fine apprestando le risorse finanziarie indispensabili per garantire altresì che la permanenza nei gradi non confligga con l'esigenza di assicurare una retribuzione sufficiente alle effettive necessità di vita familiare;
  2. valuti, altresì, il Governo, in una possibile futura prospettiva di riunificazione dei ruoli appuntati e carabinieri e sovrintendenti in un'unica carriera, l'opportunità di prevedere - ove compatibile con l'esigenza di servizio - il reimpiego dei nuovi vicesovrintendenti nell'ambito della Regione carabinieri in cui già prestavano servizio;
  3. consideri, infine, il Governo l'assoluta necessità di attuare, nel suo complesso, la delega di cui all'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, verificando il coordinamento fra i diversi schemi di decreti legislativi trasmessi alle Camere, al fine di evitare sperequazioni fra appartenenti ai diversi corpi di polizia; si ricorda in particolare al riguardo la soppressione del "ruolo ad esaurimento" degli ispettori della Polizia di Stato, per i quali all'articolo 12 dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 197 del 1995 viene prevista, in occasione del loro inquadramento nel ruolo normale, il computo per intero della pregressa anzianità, con ciò vanificando completamente le norme precedenti e introducendo forti elementi di disequilibrio nel sistema complessivo (al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di conteggiare un'anzianità, al più, pari al 30 per cento di quella maturata).

 

IV COMMISSIONE

 Mercoledì 21 febbraio 2001

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

 

PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

nel rilevare la necessità di garantire che i provvedimenti in materia di personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza presentino una simmetria anche sotto il profilo formale, con gli schemi dei decreti legislativi concernenti il personale corrispondente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, assicurando quindi l'effettività della funzione perequativa che con tali provvedimenti si intende realizzare;

preso atto del parere del COCER Guardia di finanza del 1o febbraio 2001 e del fatto che nell'ambito dell'audizione informale dei COCER del 12 febbraio 2001 è emersa una decisa contrarietà sul testo trasmesso alle Camere, argomentato sulla base della mancanza di riconoscimenti effettivi per la professionalità del personale interessato e della mancanza di prospettive di carriera per il personale che raggiunge il livello apicale del grado di maresciallo nel ruolo ispettori;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

  1. la qualifica di "luogotenente" prevista dallo schema di provvedimento sia sostituita con un grado apicale del ruolo degli ispettori collocato nella funzione direttiva;
  2. siano previste modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 198 del 1995 concernente l'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi del personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza con il corrispondente personale delle altre Forze di polizia, in seguito all'introduzione nel ruolo ispettori di nuove qualifiche;
  3. sia rispettata la professionalità degli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed ispettori, prevedendo la possibilità di inquadrare nel settimo livello retributivo i brigadieri capi e nel sesto gli appuntati scelti, risolvendo altresì l'eccessiva durata della permanenza nel livello retributivo quinto e sesto degli appartenenti ai restanti gradi dei ruoli sovrintendenti e appuntati;
  4. sia modificata la dotazione dei ruoli sovrintendenti ed ispettori, allo scopo di rideterminare un rapporto equilibrato nella relativa consistenza organica che tenga conto delle effettive necessità della Guardia di finanza;
  5. con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sia assicurato il transito nel ruolo sovrintendenti anche degli appuntati e finanzieri con quindici anni di servizio, con disposizione analoga a quanto previsto dall'articolo 13 in tema di avanzamento dei marescialli e dei vicebrigadieri;
  6. sia introdotta una carriera economica disgiunta dallo stato giuridico per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed appuntati, allo scopo di evitare che la permanenza nel livello di inquadramento iniziale del ruolo di appartenenza determini una crescita della retribuzione insufficiente in rapporto alle responsabilità connesse al grado ed alle effettive necessità di vita familiare;

g) siano recepite le ulteriori indicazioni formulate dal COCER Guardia di finanza, in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega legislativa e con le risorse definite nella relativa copertura finanziaria;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adottare un metodo di novellazione analogo a quello adottato per gli schemi di decreti legislativi concernenti il personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri ed il personale non direttivo delle Forze armate.

 

 

 


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