COMPARTO AERONAVALE GDF, IL RIORDINO ACCENTUA LA SEPARATEZZA DEL RUOLO

sabato 31 marzo 2001

  1. PREMESSA

 

La legge 31 marzo 2000 n.78, rappresentava per la Guardia di Finanza l’indispensabile strumento normativo per completamento della sua riorganizzazione iniziata con la legge 27 dicembre 1997 n.449 e con il D.P.R. 21 gennaio 1999 n.34.

 

Tale riorganizzazione doveva, sostanzialmente:

 

1)    rivedere la struttura organizzativa per adeguarla all’evoluzione del contesto socio-economico nazionale ed europeo, in modo da migliorare complessivamente l’efficienza e l’efficacia dell’azione del Corpo;

2)    revisionare la disciplina relativa al reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale ufficiali e le connesse dotazioni organiche per:

 

a.       adeguarla alle mutate esigenze organizzative derivanti soprattutto dalla riforma del sistema tributario e, più in generale, della Pubblica Amministrazione e dagli accresciuti impegni sul versante dell’Unione Europea;

b.      introdurre strumenti e meccanismi di carriera maggiormente adeguati a tali esigenze e che offrissero prospettive di carriera più motivanti rispetto ad una normativa obsoleta.

 

I principi fissati per il legislatore delegato sono ancorati a due fondamentali obiettivi:

 

1) adeguare la tipologia dei ruoli e le relative dotazioni organiche alle esigenze attuali, sia sotto il profilo delle funzioni operative, che quello delle funzioni di supporto tecnico, logistico ed amministrativo. Si dovevano rimodulare gli assetti del personale del Corpo alla luce delle funzioni richieste dal nuovo ordinamento tributario -anche in ottica federalista - e degli altri compiti di natura economico finanziaria derivanti anche dall'appartenenza all'Unione europea; consolidare il ruolo di polizia economica e finanziaria a tutto campo, sia sotto il profilo tributario che quello più ampio di vigilanza sugli interessi economico-finanziari dello Stato e dell'Unione europea;

 

2) adeguare le attuali dotazioni dirigenziali alle effettive esigenze operative, nonchè al nuovo modello organizzativo delineato dal D.P.R.. 21gennaio 1999 n.34 .In proposito, nel Corpo il vigente rapporto numerico tra dirigenti e restanti quadri risulta oltremodo inadeguato, ove si tenga conto dei livelli esistenti nelle altre amministrazioni omologhe quali le Forze Armate e la Polizia di Stato nonché lo stesso modello organizzativo dei riformati assetti della Pubblica Amministrazione, orientati verso i modelli organizzativi decentrati, attraverso la previsione di comandi di livello dirigenziale generale e la presenza di figure dirigenziali piene anche a livello provinciale.

Altra base della norma di delega relativa al Corpo, è che il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo doveva avvenire in armonia con la disciplina vigente per le Forze Armate (D.L. 30 dicembre 1997 n.490 e successive modificazioni), alla stregua, peraltro, di quanto già fatto dall'Arma dei Carabinieri con il proprio provvedimento delegato del 5 ottobre 2000 n.298, senza disconoscere le specificità ordinative e funzionali del Corpo, nonché la necessità di un equilibrio con il modello ordinamentale e di carriera fortemente innovativo adottato dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Con il Decreto Legislativo appena emanato si è provveduto, quindi, al riordino dei ruoli preesistenti ed alla costituzione di nuovi, adeguandone le relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche del Corpo. Il riordino dei ruoli è stato impostato sulla base della conferma del ruolo normale, dell'istituzione di un ruolo aeronavale (già speciale ex legge 190/89 ) , di un ruolo speciale alimentato soprattutto dagli ispettori del Corpo, e di un ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

In particolare, per il :

-           ruolo normale, si è provveduto a potenziare gli organici complessivi in relazione alla revisione della struttura ordinativa del Corpo attuata con il D.P .R. 21 gennaio 1999 n.34 ed alle richiamate necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. La base di alimentazione di tale ruolo è rappresentata esclusivamente dall' Accademia del Corpo. E' stata migliorata la progressione di carriera, al fine di garantire più adeguati tassi di  promuovibilità e l'accesso alla dirigenza dopo 22 anni dalla nomina a sottotenente, con la possibilità di pervenire sino al grado di Generale di Corpo d' Armata;

- ruolo aeronavale, è stato soppresso il previgente Ruolo Speciale, mediante il transito ope legis degli effettivi nel nuovo ruolo. La progressione di carriera nel suddetto ruolo è, sostanzialmente analoga a quella prevista per gli ufficiali del ruolo normale sino al grado di Tenente Colonnello, anch'essa è volta a consentire l'accesso alla dirigenza dopo 22 anni dalla nomina a sottotenente. Il grado apicale è quello di Generale di Brigata;

 

-           ruolo speciale, la base di alimentazione è costituita dagli ispettori del Corpo e dai militari in possesso di laurea, che superano un apposito concorso per titoli ed esami. La progressione in tale ruolo è consentita fino al grado apicale di colonnello, con un coerente sviluppo di carriera;

 

-           ruolo tecnico-logistico-amministrativo, è configurata l'istituzione di un ruolo unico con varie specialità articolate in sottoruoli autonomi. L'istituzione di tale ruolo risponde all'esigenza di:

§       creare l'indispensabile supporto dell'attività operativa istituzionale con un'aliquota di personale specializzato nelle diverse branche tecniche, caratterizzato da continuità d'impiego, specifica professionalità e consolidata esperienza;

§       superare la cronica carenza di personale della Guardia di Finanza nel settore tecnico- logistico determinata dall'impossibilità, da parte delle Forze Armate, di soddisfare il quadro esigenziale delle richieste periodicamente formulate dal Corpo.

Per quanto attiene alle disposizione della nuova normativa da esse emerge un chiaro disegno di rafforzare la posizione di privilegio del ruolo normale rispetto agli altri ruoli ed, in particolare, verso il ruolo aereonavale.

Per tale ultimo ruolo, peraltro, non si tratta di una nuova istituzione bensì, più correttamente, trattasi della ridenominazione di un ruolo già esistente da oltre un decennio.

La sua storia travagliata, complessa e non scevra da errori, cattiva e superficiale gestione da parte della Amministrazione, avrebbe dovuto indurre il Corpo a formulare un quadro normativo senza reiterare gli errori che hanno decretato il fallimento del ruolo speciale istituito con la legge 25 maggio 1989 n.190.

 

La nuova architettura normativa dell'istituendo ruolo aereonavale doveva essere conformata a due presupposti irrinunciabili, quali :

 

-            omogeneità ed aderenza del sistema di alimentazione, di formazione accademica e di progressione nei gradi fino a quello apicale tra il ruolo normale ed il ruolo aereonavale;

 

-          profili d'impiego di pari dignità ed interesse per il Corpo, atteso che i due ruoli sono preposti, rispettivamente alla gestione delle due macro-aree d'intervento nei cui confronti si estrinsecano i compiti istituzionali propri demandati alla Guardia di Finanza con l'art.1 della legge di ordinamento 23 aprile 1959 n.189 ed ulteriormente confermati e puntualizzati nel Decreto Legislativo di cui all'art 4, I  comma, della legge 78/2000.

Qualora non si fosse ritenuto di dover modulare la nuova normativa ai canoni su esposti, l'istituzione di un apposito ruolo per il settore aereonavale era pacificamente prefigurata da tutti foriera di problematiche gestionale e di contenzioso giurisdizionale riferibili alla coesistenza nella categoria ufficiali dei due ruoli.

Infatti, in mancanza di una paritetica e chiara disciplina normativa nel nuovo Decreto Legislativo riguardo alla progressione di carriera ed agli incarichi, gli ufficiali del ruolo aereonavale dovranno fronteggiare correnti di pensiero già radicate che vorrebbero, ad esempio, che essi trascorressero l'intera carriera a bordo di mezzi navali od aerei in operazioni pensate e dirette dagli ufficiali del ruolo normale, ritenuti i "veri" ufficiali della Guardia di Finanza.

Tale tendenza è avvalorata da quei limitati provvedimenti regolamentari già adottati dal Corpo sulla scorta delle conclusioni cui erano pervenuti diversi gruppi di lavoro istituiti dal Comando Generale per formulare ipotesi di soluzione alle problematiche relative al funzionamento del Ruolo speciale ex legge 190/89, che univocamente erano rivolti in senso negativo verso gli ufficiali del ruolo speciale ( ora aereonavale ) i quali potevano concorrere solo ad alcuni corsi di alta qualificazione professionale interni ed esterni e ricoprire pochissimi incarichi di alta direzione / stato maggiore presso i livelli di vertice del Corpo.

Sinora, l'alta efficienza e la potenzialità operativa a livello nazionale ed internazionale della flotta aereonavale del Corpo sono sicuramente state conseguite grazie all'abnegazione, all'esempio ed al sacrificio di pochi ufficiali specializzati che hanno operato con ardore tale da consentire alla Guardia di Finanza di ottenere, nello specifico settore, un indiscusso primato sulle altre Forze di Polizia nazionali ed europee.

Tutte le dottrine, siano esse militari o civili, evidenziano che un fondamentale aspetto per il buon funzionamento di un organismo complesso, quale è sicuramente l'attuale comparto aereonavale del Corpo si estrinseca attraverso una oculata gestione degli uomini e dei mezzi. 

Per questo motivo non è conveniente per il Corpo formare gli ufficiali del ruolo aeronavale e segregarli in vincoli di impiego tali da soffocarne ogni motivazione interiore, mortificando la competenza professionale acquisita, della quale se ne chiede la dimostrazione solo per aspetti limitati al volo e / o alla navigazione.

La scissione tra le funzioni puramente tecniche, che vogliono attribuirsi agli ufficiali del ruolo aeronavale e quelle di alta direzione riservate esclusivamente ad ufficiali del ruolo normale, di fatto introdotta dalla architettura normativa del Decreto Legislativo, porterà sicuramente all'allontanamento delle posizioni tra le due diverse categorie di ufficiali che alla lunga, potrebbero anche entrare in conflitto, con prevedibili conseguenze negative soprattutto ai fini del buon funzionamento dell' operatività e dell' economicità di gestione.

La sottovalutazione dei citati problemi, in connessione con il potenziamento tecnologico e quantitativo del comparto aeronavale ha, nel tempo, già provocato seri problemi al Corpo dovuti alla interruzione dello sviluppo e delle esperienze da parte di coloro ai quali ne viene richiesta la conduzione.

Quanto affermato è dimostrato dall’alta percentuale dei congedamenti intervenuti tra gli ufficiali specializzati del settore aereo e dal forte malumore presente nel comparto navale ( appartenenti al soppresso ruolo speciale) dove l'esperienza maturata negli anni viene puntualmente resa vana da un avanzamento di carriera lentissimo e penalizzante.

La sopravvivenza del comparto aeronavale, per il quale il Corpo sta dedicando da anni buona parte delle proprie risorse finanziarie, non è prefigurabile senza un programma di formazione continua e costante di quadri ad esso dedicati in via esclusiva. che ne assicurino la corretta gestione ed il proficuo impiego operativo. ed ai quali venga riconosciuta in maniera paritetica ai colleghi del ruolo normale la progressione carriera e l' accesso al grado vertice.

 

Infatti, per assicurare l' ottimale impiego operativo della componente aeronavale realizzata, è ormai evidente che essa deve essere affidata esclusivamente ad ufficiali specializzati che, conoscendo capacità e limiti dei mezzi sono gli unici in grado di impartire ordini appropriati e garantire che l'impiego avvenga in modo sicuro, proficuo ed economico.

Tale esigenza da sempre vanamente avvertita dagli operatori, con l'avvento dei nuovi mezzi aerei e navali ed il dispiegamento in più vasti teatri operativi, è diventata indifferibile ed improcrastinabile pena un impiego vago, approssimato e perfino pericoloso dei mezzi, estremamente costosi sia come valore patrimoniale e sia come gestione, i cui conseguenti scarsi risultati di servizio difficilmente consentirebbero di giustificare l' enorme impegno finanziario sostenuto dal Corpo.

E' indispensabile affidare l'intera gestione della componente aeronavale ad ufficiali che, concluso il ciclo formativo in accademia secondo programmi d'istruzione analoghi a quelli del ruolo normale, vengano impiegati in tale comparto senza soluzione di continuità e motivati, affinchè possano acquisire le specializzazioni necessarie, maturare l'indispensabile esperienza nel settore, affinare la conoscenza della materia con la frequenza di specifici corso di perfezionamento in Italia ed all'estero e concorrere, ai diversi livelli decisionali, per far operare al Corpo scelte oculate.

Non è pensabile che una tale professionalità continui ad essere richiesta dal Corpo ad ufficiali discriminati da quelli che si dedicano ad altri settori dell’attività istituzionale della Guardia di Finanza, oppure ad ufficiali che tendono continuamente a tornare a svolgere altri incarichi ritenuti più paganti professionalmente.

Da ultimo, ma non secondario per importanza, va evidenziato un aspetto importante nella valutazione complessiva della discriminante normativa introdotta dal Decreto Legislativo di riordino dei ruoli: i congedamenti degli ufficiali del soppresso ruolo speciale ( ora aeronavale ).

Negli ultimi due anni ben dieci ufficiali del soppresso ruolo speciale ( nel grado di capitano/ tenente) che avevano appena conseguito il livello più elevato di qualificazione professionale ( piloti o istruttori di specialità su velivolo ATR42/400 ), si sono congedati per intraprendere l'attività di pilota presso Compagnie civili.

La scelta ha trovato fondamento ed è maturata in questi anni durante i quali la Guardia di Finanza ha posto in essere comportamenti che hanno qualificato inequivocabilmente il suo disinteresse per le sorti degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale (ora aeronavale ).

Gli esodi, prevedibilmente, si ripeteranno a breve termine allorchè sarà evidente che la nuova normativa non ha assolutamente recepito la promessa di pariteticità nello sviluppo di carriera e di dignità degli incarichi tra il ruolo normale e quello aereonavale.

Non è da escludere a tal proposito che nel prossimo futuro il Corpo possa essere chiamato anche a doverne rispondere alle Autorità parlamentari e di governo delle scelte adottate nel Decreto Legislativo di riordino.

 

2.  ANALISI DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO DELEGATO

 

Prima di fornire al lettore un’analisi specifica di alcuni degli articoli caratterizzanti l’architettura del 

decreto in esame, è bene porre nel dovuto rilievo alcune valutazioni generali che possono essere tratte dall’architettura complessiva del provvedimento emanato.

Il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi prioritariamente ai seguenti principi, sanciti dall’art.4 della Legge di delega:

-            armonizzare la nuova disciplina ai contenuti del D.Lvo 490/97;

-          rivedere la permanenza nei gradi, i requisiti, i titoli per l’avanzamento, le aliquote ed il numero delle promozioni annue, l’istituzione del grado apicale di Generale di Corpo d’Armata.

 

Orbene, dalla lettura parallela del D.Lvo 490/97 (per le F.F.A.A.) del 298/2000 (per l’Arma dei Carabinieri) e quello appena emanato per la Guardia di Finanza si possono cogliere rilevanti (e talune sostanziali) diversità nei contenuti delle norme adottate dalla Guardia di Finanza rispetto a quelle omologhe degli altri due provvedimenti, senza che per questa diversità siano individuabili esigenze di specificità ordinative o funzionali che ne possano sostenere l’adozione.

 

Inoltre, nel provvedimento mentre è evidente l’attenzione, la meticolosità e l’impiego nel regolamentare l’istituzione e l’accesso, sia in fase transitoria che a regime, per il grado di Generale di Corpo d’Armata, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda i gradi inferiori ed, in particolare, per quelli di Tenente Colonnello e Capitano; la soluzione delle problematiche annose del personale inquadrato in questi due gradi è stato, peraltro, una delle motivazioni che hanno sostenuto l’approvazione della legge delega in sede parlamentare e , pertanto, era doveroso attendersi un’altrettanta meticolosità e attenzione!

Infine, con l’istituzione del ruolo aeronavale si è voluto sancire il transito “ope legis” degli ufficiali iscritti nel soppresso ruolo speciale e “aprire” il transito a domanda di ufficiali specializzati ora iscritti nel ruolo normale o tecnico-operativo.

 

Al riguardo non può essere disconosciuta la gravità della situazione che con tale norma si verificherà a breve! Chi sarà iscritto “ope legis” nel nuovo ruolo potrà “tranquillamente” essere scavalcato in ruolo dagli ufficiali più anziani che chiederanno di transitare dagli altri ruoli (magari dopo essersi resi conto che nel ruolo di provenienza avrebbero ben poche possibilità di sviluppo di carriera!!!..).

 

Tutto ciò soltanto perché non è stato adottato alcuna norma di tutela per coloro che subiscono l’iscrizione nel ruolo aeronavale “ope legis”!

 

Ora, nel dettaglio, riportiamo soltanto alcune delle osservazioni che si ritiene sintetizzino il malcontento che verso il nuovo provvedimento sta già montando tra la categoria ufficiali (enon solo!) della Guardia di finanza:

 

Art.7 – comma 8 – e Art.8 commi 1 e 5

 

Il combinato disposto dei due articoli introduce una inaccettabile disparità di trattamento, penalizzante per il personale del ruolo ispettori specializzato nel settore aeronavale, rispetto ai colleghi non specializzati.

 

Infatti, ad essi è preclusa ogni possibilità di concorrere per la nomina ad ufficiale se non sono in possesso di “diploma di laurea” .

 

Sono dispositivi palesemente non coordinati in sede di predisposizione ed analisi del quadro normativo in argomento.

Art.30

In relazione al presupposto di pariteticità ed omogeneità tra Ruolo Normale e Ruolo Aeronavale la previsione normativa formulata al 4° comma è palesemente discriminatoria. In tale comma, dopo le parole: “…del Ruolo Normale…” deve aggiungersi :”…e  del Ruolo Aeronavale…”. E perché l’eccedenza che si verifica nel ruolo normale è riassorbita per prima? Non serviva quest’ultimo periodo visto che il comma inizia includendo il solo ruolo normale.

Art.40 (Istituzione del ruolo Aeronavale)

1°Comma

L’iscrizione d’ufficio degli ufficiali del soppresso Ruolo Speciale ex lege 190/89, potrebbe originare contenzioso soprattutto se la previsione non venisse attenuata e modulata con altri precetti normativi a tutela degli iscritti, rispetto agli ufficiali che dovessero transitare successivamente dal Ruolo Normale.

Perché inoltre non c’è la data di iscrizione nel nuovo ruolo aeronavale?

Perché non si applicano subito le norme previste nella nuova tabella di riferimento del ruolo aeronavale iscrivendo con il grado superiore chi ha già maturato l’anzianità necessaria almeno per gli avanzamenti ad anzianità?

E’ necessario, pertanto adottare alcune  norme indispensabili per evitare penalizzazioni, disarmonie e disomogeneità nel trattamento degli Ufficiali che verranno iscritti nell’istituendo ruolo aeronavale.

A tal proposito era stata proposta dagli Organi di Rappresentanza l’inserimento delle seguenti fattispecie normative:

a.                  al comma 1 aggiungere:

“ Gli ufficiali del soppresso ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente  Decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro 270 giorni dalla suddetta data, l’applicazione nei loro confronti dei criteri di avanzamento e dei limiti di età previsti dalla pregressa normativa del ruolo soppresso”;

 

b.                       dopo il 5° comma aggiungere il 6 e 7 comma così formulati:

 

6. L’iscrizione nel ruolo aeronavale degli ufficiali di cui al comma 2 avverrà a decorrere dal 1° 

 

  gennaio successivo all’anno di completamento delle procedure di cui al comma 3.

     7. Per i Tenenti Colonnelli transitati dal ruolo normale è comunque richiesto, ai fini               dell’inclusione  nelle  aliquote di  avanzamento   al  grado superiore una permanenza nel ruolo aeronavale di  almeno un  anno   determinato ai  sensi dell’art.27 – 6° comma -, indipendentemente  da  eventuali  valutazioni   già effettuate nel ruolo normale.

 

     5°Comma

Il contenuto del comma deve essere così integrato dopo la parola “…modificazioni.”: “…dopo i parigrado con uguale anzianità di grado, iscritti ai sensi del precedente comma 1.”

 

7° Comma

Il contenuto deve essere  interamente depennato.

Se l’urgenza di sopperire alle carenze fosse ritenuta realmente tale, il superamento di tale difficoltà potrebbe essere sicuramente conseguito in maniera meno complessa e , soprattutto, in minor tempo indicendo da subito corsi per piloti.

Sotto il profilo più squisitamente tecnico-formale appare quanto meno inopportuna la formulazione di una norma relativa alla formazione di piloti di aeroplano nel contesto di un complesso dispositivo di norme riferito essenzialmente allo stato giuridico ed all’avanzamento degli ufficiali.

 

- Articolo 41

Il contenuto dell’articolo non è condivisibile sia nei contenuti che nella forma come  esplicitata nel  Decreto Legislativo.

Infatti, potrebbe trovare collocazione adeguata in un apposito dispositivo comune a tutti i ruoli ove per ognuno deve essere definito il rispettivo profilo d’impiego.

 Il titolo dell’articolo e l’attuale contenuto offrono una lettura oggettivamente censurabile, perché:

- la puntualizzazione dei profili d’impiego soltanto per gli ufficiali del Ruolo Aeronavale ribadisce in maniera pleonastica una diversità ed una limitazione nell’impiego già insita nel fatto stesso che l’ufficiale è iscritto nel Ruolo medesimo: per analogia, per il Ruolo Normale si sarebbe dovuto sancire che gli ufficiali iscritti in quel ruolo sono impiegati nei comandi territoriali preposti all’espletamento dei servizi tributari e di vigilanza economico-finanziaria !

- l’ultima parte del articolo non configura una diversità reale d’impiego dell’ufficiale rispetto a quanto sancito nel primo periodo.

Un’effettiva valenza potrebbe essere assunta se tale periodo, dopo la parola: ”…in compiti…” venisse così integrato: “…o in incarichi presso Comandi, Enti e Organismi centrali o periferici interforze, ministeriali e sovranazionali.”.

 

Art.51 “Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio”.

Non può non risaltare come l’articolo abbia regolamentato la fase transitoria per tutti i gradi di tutti i ruoli, meno che per quello di Tenente Colonnello del ruolo Aeronavale.

Per rimediare a tale dimenticanza, era stato proposto in diverse sedi compresa quella della Rappresentanza Militare quanto segue:

 

- al comma 3 dopo la lettera a):

 

b) per l’avanzamento al grado di Colonnello sono inseriti per l’anno 2002, i Tenenti Colonnelli con anzianità di grado pari od anteriore al 01.01.1998;

 

- il contenuto della lettera c) da sostituire come segue: 

 

d) nell’anno 2001, per la promozione al grado di capitano, ai tenenti del soppresso ruolo speciale sarà 

    attribuita, ai soli fini giuridici e matricolari, la decorrenza più favorevole, conseguita dagli ufficiali 

    del ruolo normale di uguale annualità di inizio di corso accademico. 

 

Art.52 “Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio”.

 

Il 6° comma da riformulare come segue:

 

 6. Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate annualmente, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso in due unità, in aggiunta a quelle previste dalla tabella 2 lettera (c). Le promozioni al grado di maggiore del ruolo aeronavale sino all’anno 2003 compreso sono fissate in tante unità quante sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione. L’iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo.

Le disposizioni dei commi 2. e 3. sono applicate anche agli ufficiali del ruolo aeronavale.

Art 56  (precedenza al comando)

Al fine di conseguire una omogeneità regolamentare con l’omologa norma contenuta nel D.Lvo 490/97 e 298/2000, al 2° comma dopo la parola “speciale” deve  aggiungersi: “limitatamente al periodo necessario per espletare il periodo di comando utile per l’avanzamento al grado superiore.”

- Art.58

Nel contesto del riordino dei  criteri selettivi e della disciplina del Corso Superiore  di  polizia  tributaria , riservato  esclusivamente  agli ufficiali del ruolo normale, per le ragioni di pariteticità più volte gia richiamate, una norma analoga di riserva dei corsi presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia e presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze si sarebbe dovuta adottare per gli ufficiali dei ruoli speciale e  aeronavale.

 - Art.62

La norma potrebbe considerarsi adeguata se integrata da un dispositivo normativo corrispondente a quello formulato nell’art.21 della bozza di D.L.vo dell’Arma e nell’art.30 del D.L.vo 490/97 che consenta il transito nel Ruolo Normale e nel Ruolo Aeronavale dei Capitani del Ruolo Speciale.

L’introduzione di tale previsione trova sostegno nei seguenti due ordini di motivi:

-            conformerebbe il D.L.vo ai principi e criteri direttivi disposti dalla legge delega alla lettera b) del 2° comma dell’articolo 4;

-            introdurrebbe un forte elemento di incentivazione alla elevazione culturale e professionale tra i giovani ufficiali del ruolo speciale, con innegabili positivi riflessi sul funzionamento  e sulla professionalità complessiva dell’Organizzazione.

 

3.OSSERVAZIONI SULLA TABELLA 2 DEL RUOLO AEREONAVALE.

Tabella n° 2

-          Organici nei vari gradi

Riguardo al contenuto delle consistenze organiche definite, fermo restando il valore complessivo di 267 unità, la ripartizione tra i diversi gradi deve essere sicuramente rimodulata alla luce delle considerazioni appresso indicate:

Capitano: la definizione di 56 unità organiche nel grado non soddisfa le esigenze di funzionamento del sistema di avanzamento . Infatti , tale numero corrisponde alle unità immesse nel grado nel periodo minimo per essere valutati “a scelta” per l’avanzamento al grado di Maggiore, considerando un’alimentazione di 8 unità annue (8 unità per sette anni = 56 unità) .

Eventuali “resti” della prima e seconda valutazione “a scelta” saturerebbero, pertanto, l’organico fino al 9° anno di anzianità di grado quando la promozione verrebbe attribuita “ad anzianità”.

Siffatta previsione, di conseguenza, precluderebbe l’avanzamento “ad anzianità” alle 8 unità nel grado di tenente.

Prefigurando una selezione nelle 2 valutazioni “a scelta” e l’ipotesi di esclusioni dalle procedure di avanzamento di talune unità, la consistenza organica del grado si ritiene debba essere determinata in 68 unità;

Maggiore: la definizione di 32 unità organiche nel grado pari a 4 anni di permanenza per 8 unità annue immesse non soddisfa l’esigenza di funzionamento del sistema di avanzamento. Infatti, potrebbero verificarsi “resti” nell’avanzamento “ad anzianità” delle 8 unità previste, a causa di esclusioni  di taluni dalla procedura di avanzamento che precluderebbero l’attribuzione delle previste promozioni dal grado di capitano.

Pertanto, è opportuno che la consistenza organica del grado sia determinata in 35 unità;

Tenente Colonnello: sebbene il grado rappresenti il contenitore definitivo di gran parte degli ufficiali del ruolo, la determinazione di 112 unità organiche è eccessiva e, anche a regime, risulterebbe difficilmente colmabile. In ragione di quanto rimodulato per i gradi di Capitano e Maggiore e di quello che verrà osservato successivamente per il grado di Colonnello, si ritiene che la consistenza organica del grado debba essere determinata in 92 unità;

Colonnello: la definizione  di 15 unità organiche nel grado non soddisfa sia l’esigenza di funzionamento del sistema di avanzamento sia quelle ragioni di pariteticità di profili e prospettive di carriera che deve contraddistinguere il rapporto  tra ruolo normale e ruolo aeronavale.

Si ritiene che la consistenza organica del grado debba essere determinata in 20 unità

-          Anzianità minima per la promozione

Le anzianità  definite nella tabella 2 del D.Lvo per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata non sono rispondenti né alle esigenze di funzionamento del ruolo né all’irrinunciabile presupposto di pariteticità tra il ruolo normale e ruolo aeronavale!

E’ altresì, non corretta e fuorviante l’affermazione che è stata fatta “circolare” a giustificazione dell’enorme divario tra ruolo normale  e il ruolo aeronavale, del periodo minimo di permanenza nel grado di Colonnello per essere valutato al grado superiore secondo la quale tale soluzione è stata imposta dall’esigenza tecnica di “spalmare” il periodo di servizio residuo dell’ufficiale, determinato in 14 anni per l’accesso al grado vertice tra 2 gradi per il ruolo aeronavale (Colonnello- Generale di brigata) perché quest’ultimo è stato ritenuto il grado vertice del ruolo, mentre nel ruolo normale lo stesso periodo residuo è stato “spalmato” su 3 gradi  (Colonnello – Generale di Brigata – Generale di Divisione ) !

Alla luce di quanto sopra, il periodo minimo di permanenza nel grado di Colonnello deve essere rimodulato in maniera analoga a quella del ruolo normale, cioè 6 anni.

Tale rimodulazione sarebbe compatibile con :

-         l’adeguamento organico proposto  per il grado di Colonnello,

-         l’elevazione del limite d’età da 62 a 63 anni (come per tutti gli altri ruoli) per il Grado di Generale di Brigata, previsto dalla TABELLA 5 del Decreto Legislativo.

Peraltro, l’eventuale mantenimento dell’attuale limite d’età di 62 anni deve necessariamente trovare riscontro in una “accelerazione” della progressione di carriera nei gradi inferiori, altrimenti rappresenterebbe soltanto un limite ingiustificato e foriero di sicuro contenzioso.

-          Promozioni annuali al grado superiore

In relazione alla rimodulazione alla rimodulazione delle unità organiche nei gradi di Tenente Colonnello e Colonnello ed ai periodi minimi di permanenza nel grado di Colonnello,  i cicli di promozione devono essere opportunamente  rimodulati.

Riguardo all’istituzione del grado di Generale di Brigata nel ruolo aeronavale non si ravvisa alcuna motivazione tecnica, ordinamentale o giuridica per cui debba essere rimandata al 01.01.2005, come indicato nella TABELLA del  Decreto Legislativo!

Essa deve legittimamente essere disposta a partire dal primo gennaio 2001.

Si segnala che, seppure non dovesse modificarsi alcun elemento dell’attuale TABELLA, nel 2002 il ruolo aeronavale conterebbe 2 Colonnelli con 11 anni di grado e quindi da inserire in aliquota di valutazione a scelta per il grado superiore!

Come potrebbero costoro essere tenuti “al palo” sino al 2005?

Sempre che non si sia, ancor prima di qualsiasi giudizio di idoneità in sede di valutazione, già deciso che essi non sono idonei a rivestire il grado superiore per cui è stato adottato un criterio di “selezione naturale” essendo raggiunti dai “limiti di età” nel grado di Colonnello prima del 2005!

 


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