RIORDINO, ECCO LE RICHIESTE DEL COCER GDF AL MINISTRO DEL TURCO. I DELEGATI RICEVUTI DALLA COMMISSIONE DIFESA

giovedì 15 febbraio 2001

Pubblichiamo i due documenti che i delegati COCER delle categorie "B" e "C" hanno presentato al Ministro Del Turco nell'incontro del 12 febbraio scorso con le richieste di modifica allo schema del decreto di riordino per il personale non direttivo GDF licenziato dal Governo.

Intanto, l'Organo centrale di rappresentanza è stato ricevuto anche dalla IV Commissione Difesa in audizione informale che sta per rendere, insieme alla Commissione affari costituzionali, il parere (non vincolante) che deve precedere l'emanazione del decreto sulle carriere del personale non direttivo GDF.

I delegati hanno rappresentato ai parlamentari quanto già espresso al Ministro, leggendo e consegnando documenti appositamente predisposti.

 

DOCUMENTO LETTO E CONSEGNATO AL MINISTRO DELLE FINANZE

DAI DELEGATI DELLA CATEGORIA "B"

DEL COCER GDF

NEL CORSO DELL'INCONTRO DEL 12 FEBBRAIO 2001

 

 

Signor Ministro,

 

                        nel ringraziarLa per la particolare attenzione e sensibilità dimostrata incontrandoci oggi, subito dopo la nostra richiesta, vogliamo soprattutto richiamare la Sua attenzione sulla bozza dello schema di decreto legislativo in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Guardia di Finanza un provvedimento che se dovesse passare così com'è più che venire incontro al personale addirittura, in alcuni casi, lo penalizzerebbe.

 

In occasione del nostro precedente incontro il COCER auspicò un Suo intervento presso le sedi istituzionali con riferimento alla legge delega sul riordino. In particolare, Le chiedemmo di essere portavoce delle nostre aspettative, comuni, tra l’altro, ad altre forze di polizia ed in quell’occasione, confidammo in Lei affinché il Governo fosse attento alle aspettative del personale, da noi prospettate, fra l’altro,  in un tavolo tecnico con il Comando Generale.

 

La bozza di decreto legislativo così com’è stata concepita non tiene conto delle aspettative del personale rappresentato cosa che determina profondo malcontento ed insoddisfazione.

 

Il punto di partenza della riforma delle carriere di tutte le forze di polizia è costituito da una sperequazione nell’inquadramento, nello sviluppo di carriera e nei trattamenti retributivi di carattere fisso, del personale interessato.

 

Tali lacune e discrasie si riverberano negativamente sul rapporto di servizio impedendo la massima efficienza degli apparati di polizia, condizione indispensabile per assicurare la maggiore sicurezza e infrenare i più odiosi fenomeni criminali.

 

La delega ha pertanto il fine di assicurare il diritto di molti appartenenti al corpo ad ottenere l’esatto e il corrispondente inquadramento di carriera, provvedendo alla rimozione dell’attuale discriminazione e assicurandone nello stesso tempo la non creazione d’ulteriori disomogenezzazioni.

 

La riforma, Signor MINISTRO, deve realizzare un innalzamento delle capacità professionali, individuali e promuovere una vera e propria cultura dell’aggiornamento permanente, indispensabile per contrastare le più disparate e pericolose forme di devianze che tanto allarme sociale destano e preoccupano la nostra società.

 

La cornice di delega del provvedimento è costituita dall’art. 3 della legge 216/92, che rappresenta il più importante tentativo di omogeneizzare i trattamenti normativi e retributivi delle forze dell’ordine.

 

Non a caso il provvedimento riguarda tutti i corpi di polizia dello Stato individuati dall’art. 16 della legge 121/81.

 

È opportuno ricordare che la legge 216/92 ha allineato gli Ispettori dei carabinieri e della Guardia di Finanza (ruolo esecutivo) agli Ispettori della polizia di Stato (ruolo di concetto), dopo tanti ricorsi amministrativi e dopo una rivisitazione del D.Lgs. 5/1992 voluta dal personale del Corpo che veniva ancora una volta discriminato nei confronti dei Carabinieri e dei Poliziotti.

 

In merito quest’Organismo ha inviato, con più delibere, al Comando Generale, in data 20 settembre, 9 e 25 ottobre 2000, un documento che riformulava  nella sostanza l’art.34 del decreto legislativo 199/95 concernente le funzioni del personale del ruolo Ispettori, ove venivano individuati in modo inequivocabile le funzioni di concetto  del personale ispettore nonché per gli Ispettori Superiori  si chiedevano compiti specifici e maggiori livelli di responsabilità.

 

Quanto sopra evidenziato non è stato trasfuso nello schema di decreto legislativo per la Guardia di Finanza in via di approvazione.

 

Emerge chiaramente la necessità di realizzare un ordinamento che possa raccogliere ed applicare fra le forze di polizia un’omogeneità di trattamento a parità di condizioni, identità di funzioni, carriera e trattamento retributivo.

 

Stesso trattamento si impone per il personale del ruolo sovrintendenti.

 

ATTRIBUZIONE DEL 7° LIVELLO AI VICE ISPETTORI E ISPETTORI.

 

Anche nella riforma della struttura del pubblico impiego è dimostrato dalla più recente evoluzione del D.Lgs. 3febbraio 1993 nr.29 che l’attribuzione di mansioni superiori comporta la corrispondente retribuzione (è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore)

 

Con la legge 28 marzo 1986, n. 85 il legislatore aveva enunciato il diritto degli Ispettori superiori delle forze di polizia ad ordinamento civile nonché dei marescialli aiutanti di quelli ad ordinamento militare al riconoscimento di un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore. Si trattava di operare un inquadramento retributivo corrispondente all’ottavo livello.

 

Appare evidente che il riordino in parola dovrà procedere ad una fase di revisione stipendiale così come avvenuto nel 1984, nel comparto Stato. Ai sensi dell’art. 4, ottavo comma della legge 312/1980 allora il personale delle forze di polizia venne escluso dal procedimento di rielaborazione dei cosiddetti profili professionali che comportarono un pressoché generalizzato riconoscimento di un livello retributivo superiore.

 

Così come non si può prescindere dal riconoscere il diritto degli Ispettori superiori al trattamento d’ottavo livello, parimenti al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo spetta il settimo livello retributivo in luogo del sesto bis, conseguentemente risulta ineludibile attribuire alla qualifica di Ispettore capo il livello settimo bis.

 

Non può in definitiva ammettersi che i dipendenti delle Polizie dello Stato (Ispettori) che a seguito dell’emanazione della legge n. 121/81 (ruolo di concetto) vengano ora trattati in modo peggiore rispetto ai corrispondenti ruoli civili dello Stato. Per questo motivo si chiede che in analogia con quanto previsto nel pubblico impiego anche ricorrendo a disposizioni transitorie, si provveda all’individuazione di profili professionali di ottavo livello bis e nono  da riservare alle qualifiche apicali del ruolo ispettori.

 

CONCLUSIONI

 

Il COCER con delibera n. 01/24/8° datata 01 febbraio 2001 ha espresso parere contrario allo schema di decreto legislativo cosi come è stato formulato dalle superiori gerarchie che non:

-         -         recepisce le proposte formulate a suo tempo;

-         -         assicura l’omogeneizzazione con le Forze di polizia;

-         -         soddisfa le aspettative del personale del corpo, anzi lo penalizza ulteriormente.

 

Si riconfermano ulteriormente le proposte all’uopo formulate e si chiariscono qui di seguito  in modo schematico.

 

A.      A.      Il corso allievi ispettori relativo al personale proveniente dai civili ha una durata di anni tre con conseguimento del grado di viceispettore e riconoscimento della laurea di primo livello;

B.      B.       Da vice ispettore  a ispettore                 promozione ad anzianità anni 2;

C.      C.       da ispettore       a ispettore Capo           promozione ad anzianità anni 7;

D.      D.       da ispettore capo a ispettore  Superiore promozione ad anzianità anni 7;

E.       E.       Ispettore Superiore a Tenente                 concorso per titoli dopo anni 5;

                                                                      a scelta dopo 7 anni .

 

LIVELLI RETRIBUTIVI

 

.    Vice Ispettore     6° livello;

.    Ispettore     6° livello bis;

.    Ispettore capo     7° livello + 2 scatti;

.    Ispettore superiore     8° livello;

.    Tenente     8° livello bis 

 

LIVELLI FUNZIONALI

 

*   Ispettore superiore     8° livello

*   Tenente     8° livello bis.

 

Non si condivide la scelta della qualifica di Luogotenente.

 

Come ultima considerazione l’avanzamento al grado superiore appare al momento attuale e in queste condizioni di vita sociale l’unico strumento atto a migliorare le aspettative e le condizioni economiche del personale ad ogni livello.

 

Si chiede di riformulare l’art. 5 del decreto in parola come segue.

 

I marescialli aiutanti acquisiscono la qualifica di “tenente” con le modalità di cui all’art. 58 quater del presente decreto.

 

Eliminare il numero di 11.500 di unità che rivestono il grado di maresciallo aiutante.

 

Riformulare l’art. 34 del decreto di inquadramento  come segue.

 

Allegare il documento…….

 

Si chiede di riformulare l’art. 6 del decreto come segue:

 

comma sette eliminare l’avanzamento “a scelta per esami”, si transita tutti a scelta dopo la permanenza di anni 8

 

Si chiede di modificare il primo comma lettera a) dell’art. 12 (disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti) dello schema di decreto come segue:

 

Modificare lettera a) del primo comma:

 

-a) “hanno conseguito il grado di maresciallo aiutante alla data del 31.12.1999.”

 

(si chiede quanto sopra in quanto sia nella Polizia di stato che nella Polizia penitenziaria che nel Corpo forestale transita nella qualifica di sostituto commissario l’Ispettore capo)

 

Si richiede anche nella considerazione che il personale che alla data del 1995 rivestiva il grado di Maresciallo maggiore o aiutante carica speciale si trova oggi in quiescenza e il personale che negli anni trascorsi è stato già valutato non deve sostenere una ulteriore valutazione tenendo conto anche del grado apicale che riveste oggi con l’attuale normativa e che non deve essere penalizzato ulteriormente. Quindi è giusto e corretto far transitare tutto il personale che alla data del 31.12.1999 ha acquisito il grado di aiutante.

 

 

 

 

ALLEGATO

 

 

All'articolo 5

 

Apportare le seguenti modificazioni:

 

a)  sopprimere i commi l e 2;

b)  al comma 3, nel comma 4 dell'articolo 34 del decreto di inquadramento citato, sopprimere le parole: "in possesso della qualifica di cui all'articolo 32, comma 2 del presente decreto" nonché le parole "tra quelli di cui ai commi 2 e 3";

c)  al comma 3, sopprimere il comma 5 dell'articolo 34 del decreto di inquadramento citato;

d)  al comma 12 dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) Dopo il comma 3 inserire il seguente "3-bis. Ai frequentatori già dichiarati idonei al termine secondo anno di corso, ai quali è stato conferito il grado di vicebrigadiere o maresciallo è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve. Con apposita convenzione tra i dicasteri interessati sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.".

 

 

All'articolo 6

 

Al comma 8, nell'articolo 58-bis richiamato sostituire il comma 1 con il seguente:

 

l. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene esclusivamente mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo:

a) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D2;

b)   iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti",

 

conseguentemente sopprimere i commi 3, 4 e 5.

 

 

All'articolo 6

 

Al comma 8, sostituire l'articolo 58-quater con il seguente:

 

"1. Ai marescialli aiutanti del corpo della Guardia di finanza che abbiano maturato, ovvero maturino 8 anni dall'acquisizione del beneficio economico di cui all'articolo 58-ter, è attribuito un ulteriore scatto aggiuntivo, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, a condizione che:

a)      a)      abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di nella media, o giudizio equivalente;

b)      b)      non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

c)      c)      non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c).".

 

 

All'articolo 12

 

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

 

"2) è attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-quater, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti ivi indicati;",

 

conseguentemente sopprimere la lettera b9 del comma 2.

 

 

All'articolo 15

 

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

 

"1. Con effetto dalla data dì entrata in vigore del presente decreto è concesso ai militari ed agli appartenenti ai corpi militarizzati, condono per:

a)  le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 2000, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b)  i procedimenti in corso se non scaturiti da sentenza penale passata in giudicato;

 

2.   Il condono previsto dal presente decreto non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.".

 

 

 

 

 

34. Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori".

 

1.  idem

 

2.  Il personale di cui al comma 1:

a)      a)    collabora con il superiore diretto che sostituisce nella direzione di articolazioni e comando dì reparti in caso di impedimento o di assenza;

b)      b)   assolve, prevalentemente e prioritariamente, funzioni di polizia tributaria ed economica a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, con particolare riguardo all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;

c)      c)    idem

d)      d)   è preposto sempre al comando di unità operative, di reparti territoriali di articolazioni interne o di addestramento e di mezzi tecnici;

e)      e)    svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo;

 

f)        f)     espleta attività di studio e pianificazione, nonché continuità di impiego per elevata specializzazione e mansioni di concetto la cui esecuzione richiede capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

 

3.  Agli ispettori superiori, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono attribuite funzioni direttive superiori che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno.

 

 

DOCUMENTO LETTO E CONSEGNATO AL MINISTRO DELLE FINANZE DAI DELEGATI DELLA CATEGORIA "C" DEL COCER GDF NEL CORSO DELL'INCONTRO DEL 12 FEBBRAIO 2001 

 

SIGNOR MINISTRO,

SI RITIENE CHE NON TUTTO IL PROVVEDIMENTO VADA CENSURATO, MA ALCUNI PRINCIPI IVI CONTENUTI SONO CONTRARI A QUELLI PER CUI CHIEDEMMO, E PER CUI VENNE CONCESSA LA DELEGA.

MI RIFERISCO IN "PRIMIS" AL FATTO CHE DALLA RICHIESTA DI UNA APERTURA DI CARRIERA, PER ALCUNI RUOLI SI VÀ IN DIREZIONE OPPOSTA PERPETRANDO UN ALLUNGAMENTO DELLA CATENA GERARCHICO-FUNZIONALE CHE DI FATTO ATTUERÀ PER CHI SI TROVA AL GRADO APICALE UNA REGRESSIONE, ANTEPONENDO AGLI STESSI NUOVE FIGURE CHE DI FATTO HANNO FUNZIONI ALEATORIE CHE RIMANGONO COMPRESSE ALL'INTERNO DEI RUOLI "NON DIRETTIVI".

FIGURIAMOCI, NOI VOLEVAMO TOGLIERE ALCUNE FIGURE GIÀ ESISTENTI PERCHÉ PRIVE DI FUNZIONI VEDI APPUNTATO SCELTO, BRIGADIERE CAPO E MARESCIALLO.

QUANDO ABBIAMO CHIESTO UN'APERTURA, SPECIFICAMMO CHE SI TRATTAVA DI TRANSITO TRA I RUOLI E NON PROCRASTINARNE LA PERMANENZA ALL'INTERNO DI QUELLI ESISTENTI.

IL PROBLEMA NON È ARRIVARE AL GRADO APICALE IN GIOVANE ETÀ, MA È PERMANERVI CRISTALLIZZATI PER UN PERIODO CHE SARÀ CIRCA PIÙ DELLA METÀ DELL'ATTUALE VITA LAVORATIVA.

DA QUI POSSIAMO DEDURRE CHE L'INSOFFERENZA È PROPRIA DEI GRADI APICALI.

PARTENDO DA QUESTO PRESUPPOSTO CI CHIEDIAMO A COSA POSSA SERVIRE UN RIORDINO SIFFATTO.

RELATIVAMENTE ALLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DAL GOVERNO, DALL'ESAME DELLA BOZZA NONCHÉ DALLE PROIEZIONI EFFETTUATE, SI EVINCE CHE PURE LA NATURA DI QUESTA ASSEGNAZIONE VIENE FRAINTESA, IN QUANTO TALI SOMME DOVREBBERO SERVIRE A COMPENSARE EVENTUALI PASSAGGI DI RUOLO, COME AVVENNE NEL 1995 IN ESERCIZIO DELLA 216 E NON COME EMOLUMENTI DA EROGARE IN MANIERA INDISCRIMINATA SU TUTTE LE TESTE, MANIERA CHE PARE COLLIDERE CON IL PRINCIPIO PER CUI AI GRADI APICALI VENGONO CORRISPOSTI GLI EMOLUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 356, ART. 1, DEL 30 NOVEMBRE 2000.

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