TRASFERIMENTI: REMUNERAZIONI PIÙ DIGNITOSE, VIA I LIVELLI IN VISTA DELL’INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO CON I PARAMETRI E LO SGANCIAMENTO DAL PUBBLICO IMPIEGO – di A.A.

martedì 13 marzo 2001


TRASFERIMENTI: REMUNERAZIONI PIÙ DIGNITOSE, VIA I LIVELLI IN VISTA DELL’INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO CON I PARAMETRI E LO SGANCIAMENTO DAL PUBBLICO IMPIEGO – di A.A.

 

 

Il Senato nell’ultima seduta della legislatura ha, tra gli altri provvedimenti, approvato un Disegno di Legge ( atto senato nr. 4980 )  relativo a “ Disposizioni  in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ”.

 

Si tratta di una norma molto attesa dal personale, poiché contribuisce a rendere meno gravosi, soprattutto per il nucleo familiare, i trasferimenti di sede. Innovativa e particolarmente gradita ai militari della guardia di finanza la previsione del rimborso del 90% del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1 000.000 mensili, per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Nelle contrattazioni effettuate con la Funzione Pubblica per il rinnovo dei contratti del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, la delegazione della Guardia di Finanza ha sempre posto tra le priorità della piattaforma, una previsione della specie; tuttavia l’andamento delle trattative e soprattutto le diverse priorità delle singole componenti del Comparto Sicurezza non hanno mai consentito di realizzare  un obbiettivo, in definitiva, fortemente voluto solo dalla Guardia di Finanza.

 

Un’analisi più approfondita del provvedimento consente  di sintetizzarne gli aspetti più interessanti che di seguito riportiamo:

 

ART. 1

( Indennità di trasferimento )

 

 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma decennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, nr. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’ autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.

 

Si tratta di una boccata di ossigeno per coloro che affrontano, unitamente ai familiari, disagi e sacrifici per trasferimenti di sede.

 

Rilevante è anche la previsione del comma 2 che, riducendo solamente del 20 %  l’indennità in parola in caso di fruizione nella nuova sede di servizio di alloggio gratuito, di fatto tiene conto della circostanza che i problemi derivanti da un trasferimento non si concretizzano soltanto nella mancanza dell’alloggio ma anche in  vari altri disagi.

   

2.L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

 

Il terzo comma contiene la disposizione accennata in avvio relativa al rimborso del canone di locazione.

 

3.Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l’articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

 

Due riflessioni, la prima per sottolineare la circostanza che le considerazioni sopra espresse che rendono positivo il contenuto del secondo comma, valgono qui per rilevare l’inopportunità del non aver previsto una percentuale, anche minima, di indennità da corrispondere anche nel caso di rimborso del canone per l’alloggio privato, proprio perché i disagi sono legati anche ad altre evenienze che accompagnano il cambiamento di sede. L’altra per prendere atto con soddisfazione del dettato dell’ultimo capoverso del 3. comma, che  sancisce chiaramente la non concorrenza dell’emolumento ( max. 1.000.000 al mese ) alla determinazione del reddito.

Recita infatti il comma 5 dell’art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, nella parte che ci interessa:

5.Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno………; in caso di rimborso delle spese di alloggio ……….il limite è ridotto di un terzo………;

La riduzione di un terzo porta le 90.000 a 60.000 giornaliere, quindi ad 1.800.000 mensili pertanto essendo il rimborso in parola limitato a 1.000.000 mensile non concorrerà alla formazione del reddito.

 

Un’ultima riflessione sul dispositivo dell’indennità di cui al comma 1, parametrata alla diaria giornaliera : a nessuno venga il dubbio sulla sua possibile concorrenza alla formazione del reddito e conseguente sottoposizione a tassazione. Si tratta di una previsione nuova che nulla ha a che vedere con l’ emolumento corrisposto dalla vecchia legge 100/87, per la cui riduzione e tassazione si è dovuta scomodare addirittura una finanziaria, L. 23/12/94 nr.  724 che con il comma 35 dell’art. 22 andava a sostituire il comma 18 dell’art. 16 della finanziaria dell’anno precedente, L. 24 dicembre 1993, n. 537  che specificamente ha inserito l’emolumento tra quelli che in varia misura concorrono alla formazione del reddito.

 

La previsione del comma 4. fa sì che l’indennità competa anche al personale in servizio all’estero, all’atto del rientro in Italia. Tale assunto è tanto più opportuno alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo recentemente approvato sui compiti del Corpo che prevede un incremento del personale  della Guardia di Finanza impiegato all’ estero.

 

4.L’indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all’estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all’atto del rientro in Italia.

 

 

Di notevole rilevanza anche il contenuto dell’art. 2 del D. L. approvato. Si tratta anche qui di una disposizione, dettata da un principio di equità, più volte cercata in sede contrattuale: la possibilità per il coniuge del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, collocato in congedo, di avere  precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede del domicilio eletto o, in mancanza, nella sede più vicina.

La disposizione estende quanto già in vigore per i trasferimenti del coniuge in attività di servizio anche all’ultimo  spostamento relativo al collocamento in congedo.

 

 

ART 2

( Applicazione dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo)

 

1.Il coniuge convivente del personale di cui all’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

 

2.Le disposizioni dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all’articolo 1, comma 1.

 

 

Circa il contenuto dell’art 3 è opportuno ricordare quanto riportato in un editoriale di qualche tempo fà, Mobilità del Personale,  nel quale, nel commentare i contenuti della finanziaria in discussione, ponemmo l’accento sul pericolo del dispositivo dell’allora art. 45 “ Rinnovi contrattuali”, che al capoverso di cui alla lettera c)  tra l’altro prevedeva:

 

, introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l’operatività delle Forze armate;

 

una previsione che costituiva un serio motivo di preoccupazione sul quale abbiamo, a suo tempo, formulato le nostre perplessità.

 

Parallelamente il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° dicembre 2000, varava uno Schema di Disegno di Legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia di orario di lavoro e straordinario. In particolare alcune norme relative a prestazioni fornite da militari aventi caratteristiche particolari di condizione d’impiego prolungato e continuativo, fino ad un massimo di 120 giorni. Le menzionate prestazioni che dovranno essere individuate  a cura del Comandante Generale saranno remunerate da una specifica indennità sostitutiva dello straordinario la cui entità sarà stabilita in sede di concertazione.

 

L’art. 3 del disegno di legge recepisce quanto osservato e meglio disciplina la materia per nulla incidendo sull’orario di lavoro, inteso nella sua accezione contrattuale quale normale e quotidiana attività di servizio.

 

 

 

ART. 3

( Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro )

 

l.Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

 

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma I.

 

3.Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Anna dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

4.Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo.  Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere  garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

 

5.Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto

dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

 

6.La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

 

7.L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

 

 

 

 

 

 

L’art. 4 contiene una serie di proroghe di termini alle scadenze previste dall’art 5, e modifiche all’art. 6, della legge 31 marzo 2000 n. 78.

 

ART.4

( Proroga di termini e modifiche all’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 )

 

l.I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000,

n.78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

2.    All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)    al comma 4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

 

«d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

 

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

 

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a)    l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

 

b)    gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,

come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

 

c)    il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

 

d)    il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

 

e)    l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».

 

 

Gli artt. seguenti 5 e 6 recano disposizioni che interessano gli ufficiali delle forze armate, il 5 in particolare recepisce una aspettativa a suo tempo non introdotta nel decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490: il periodo dei 15 anni o 25 anni previsto per il conseguimento della c. d. dirigenza decorre non più dalla nomina a tenente bensì dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante. 

 

 

 

 

ART.5

( Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate )

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