DECRETO SUI NUOVI COMPITI GDF: UN BUON LAVORO, CON DUBBI SULLA CONFORMITA' ALLA DELEGA - di Giuseppe Fortuna

venerdì 12 gennaio 2001

1. PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo sui compiti della GDF presentato dal Governo alle Commissioni parlamentari per il previsto parere è stato predisposto prendendo a riferimento la proposta presentata dal Comando Generale delle Fiamme Gialle nell'ottobre scorso (in allegato i due testi, posti a confronto).

 

Quando la proposta fu resa nota da "Repubblica", Ficiesse intervenne con una lettera al quotidiano e un comunicato stampa che pubblicammo entrambi sul sito.

In particolare, prendendo spunto dall'attribuzione della qualifica di "ufficiale di pubblica sicurezza" agli ufficiali e sottufficiali del Corpo, segnalammo che il più grave effetto delle modifiche sarebbe stato lo spostamento del baricentro operativo della GDF dalla funzione di ricerca dell'evasione alla funzione di polizia di sicurezza, paventando nel contempo che ciò facesse parte di un preciso disegno finalizzato a lasciare gradualmente "campo libero" alle neonate agenzie ministeriali nei settori delle imposte sui redditi e dell’iva.

Nell'occasione chiedemmo al Ministro delle Finanze Del Turco di vigilare sui contenuti dei decreti delegati affinché fosse salvaguardata l'identità culturale e professionale del principale organismo di polizia tributaria del Paese.

Le critiche di quei giorni e le nostre successive iniziative di sensibilizzazione delle autorità di governo, del mondo politico e del mondo sindacale hanno sortito - con riferimento al decreto in commento -  gli effetti sperati, sicché l'art. 6 della proposta è stato soppresso e diverse altre disposizioni, non conformi alla delega o tecnicamente errate, sono state modificate.

I complimenti al Ministro Del Turco, però, si limitano - lo ripetiamo - al decreto sui compiti, perché i giudizi sui decreti relativi al personale non sono, purtroppo, altrettanto lusinghieri.

 

2.  OSSERVAZIONI

Nel testo è ancora presente qualche disposizione che suscita perplessità. Ci riferiamo alle nuove competenze in materia di tutela del bilancio delle regioni e degli enti locali.

Infatti, nell'art. 2, comma 1, del testo governativo è scritto che la GDF assolve funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela:

  •  del bilancio pubblico;
  •  del bilancio dell'Unione europea;
  •  del bilancio delle regioni;
  •  del bilancio degli enti locali.

Nel successivo comma 2 è scritto, poi, che alla GDF sono demandati compiti di "prevenzione", "ricerca" e "repressione" in materia di:

  • tributi di tipo locale;
  • attività di concessionari per la riscossione dei tributi locali;
  • uscite di bilancio di regioni ed enti locali e relative procedure amministrative;
  • programmi pubblici di spesa di regioni ed enti locali e relative procedure amministrative;
  • ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza locale.

Ebbene, ci sembra che tali disposizioni eccedano la delega. L'art. 4, commi 1 e 2, della legge 78, infatti, legittima l'Esecutivo ad intervenire soltanto per:

1) adeguare i compiti del Corpo al riordino della pubblica amministrazione;

2) prevedere competenze di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

3) mantenere quanto previsto dall'art. 1 della legge d'ordinamento n. 189 del 1959.

Non v'è cenno a regioni ed enti locali.

È ben vero che la GDF collabora già oggi con regioni, provincie e comuni, ma lo fa in casi rarissimi e comunque soltanto su richiesta degli stessi enti, mai per decisioni autonome e, di norma, a seguito di accordi tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni, a livello locale.

Con il decreto di riordino, invece, i reparti del Corpo vengono investiti di potestà amministrative di iniziativa consistenti, appunto, nella prevenzione, nella ricerca e nella repressione delle violazioni in argomento.

È superfluo sottolineare che ci si riferisce a procedimenti di vigilanza e di controllo amministrativi dell'ambito amministrativo e che rimane impregiudicata la competenza dei militari per le attività di polizia giudiziaria in caso di accertamento di reati contro la pubblica amministrazione.

Dietro a tali disposizioni c'è, probabilmente, l'esigenza di assicurare al Governo centrale uno strumento di controllo sulla gestione degli enti locali. Esigenza che può essere condivisa, ma che avrebbe dovuto essere espressa dal Parlamento.

D'altra parte, che sia questo il motivo della forzatura lo segnala la lettura del soppresso articolo 3 della proposta GDF, il quale, più, recitava:

"Il Corpo della Guardia di Finanza, fermo restando il perseguimento prioritario dei propri fini istituzionali, può procedere d’iniziativa o su richiesta, all’acquisizione e al reperimento di elementi utili per l’accertamento delle entrate tributarie e dei procedimenti di spesa degli enti territoriali.

Nessuna nostalgia, invece, per la soppressione del successivo comma 2: disposizione di davvero dubbia legittimità che avrebbe voluto obbligare gli agenti di regioni, provincie e comuni a segnalare alla GDF le violazioni eventualmente riscontrate nel corso delle loro attività istituzionali con riferimento alle innumerevoli materie di competenza del Corpo.

Altra novità di rilievo è contenuta nell'art. 2, comma 4, per il quale "Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, i militari del Corpo si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dalla normativa tributaria vigente".

Si fa riferimento ai poteri indicati:

  • dal D.P.R. n. 600/1973 (in tema di accertamento delle imposte sui redditi), articoli 32 (poteri degli uffici) e 33 (accessi ispezioni e verifiche);
  • dal D.P.R. n. 633/1972 (in tema di iva), articoli 51 (attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto) e 52 (accessi ispezioni e verifiche);
  • dalla legge n. 4/1929 (in tema di norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie) articolo 35 (accesso verificazioni e ricerche negli esercizi pubblici e in aziende industriali).

Ci si riferisce, in particolare, alle facoltà di effettuare:

  • accessi coattivi nei luoghi destinati ad attività produttive per eseguirvi ispezioni documentali, ricerche e verificazioni;
  • indagini sui conti bancari;
  • richieste di informazioni e di esibizione di documenti agli interessati, a soggetti pubblici e a terzi.

Come si vede, si tratta di poteri di tipo marcatamente inquisitorio che trovano giustificazione nell'esigenza di consegnare all'amministrazione finanziaria mezzi istruttori efficaci per vincere la presunzione generale di veridicità degli impianti contabili tenuti in modo formalmente ineccepibile dal contribuente.

Ma tali poteri verranno utilizzati anche in settori non tributari (mercati finanziari e mobiliari, spesa pubblica, diritti d'autore, marchi, brevetti) per i quali, a nostro avviso, dovrebbe essere sufficiente l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 13 della legge 689/1981 il quale, come noto, definisce il quadro generale di riferimento in tema di illecito amministrativo.

Comprendiamo che la GDF abbia maggiore dimestichezza con i poteri inquisitori tributari, ma il Corpo, a nostro avviso, dovrebbe cominciare a utilizzare con maggiore frequenza - come avviene nel resto d'Europa - i "normali" poteri di richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, riducendo ai casi di effettiva necessità gli interventi più invasivi per improntare i suoi interventi a principi di proporzionalità, gradualità e adeguatezza.

Si potrebbe, pertanto, eliminare l'intero comma.

Peraltro, tale soluzione permetterebbe di prevenire i problemi di coordinamento con la normativa della legge 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo di controllo, non potendosi certo ritenere operativa, per gli interventi nelle materie non tributarie, la deroga prevista dall'art. 13, comma 2, della medesima legge.

Da ultimo, si potrebbe eliminare qualche disposizione sono superflua o ridondanti. Ci riferiamo in particolare:

  • all'art. 2, comma 5 ("Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4");
  • all'art. 3, comma 1, limitatamente all'inciso che impone la collaborazione del Corpo con gli organi istituzionali e con le Autorit� indipendenti "previe intese con il Comando Generale", visto che a tal fine pu� provvedersi con norme interne;
  • all'intero art. 6, che ha meritoriamente scongiurato il tentativo di far diventare la GDF organo di polizia a competenza generale estendendo la qualifica di "ufficiale di pubblica sicurezza" agli ufficiali e ai comandanti di brigata del Corpo.

 

3.  L'IMPATTO SUI REPARTI GDF

In conclusione val la pena domandarsi come inciderà la novella legislativa sulla GDF.

Il decreto trova il Corpo in un difficile momento di transizione. Le difficoltà sono dovute non soltanto a fattori esterni condivisi con le altre pubbliche amministrazioni ma a anche a cause interne in ragione di una cultura e di assetti organizzativi che, nonostante le riforme degli ultimi due anni, possiamo eufemisticamente definire "antichi".

Stile di gestione autoritario/paternalista, accentramento delle leve ai livelli più alti, assenza di sistemi incentivanti legati ai risultati, selezione interna basata sul grado di obbedienza più che alle "performance" realizzate sono caratteristiche che, secondo noi, stanno allontanando sempre di più l'Istituzione dal resto del Paese.

Ora è chiaro che il nuovo decreto, specialmente se saranno confermate le nuove competenze in materia di finanza locale, avrà effetti negativi sui reparti territoriali di minore consistenza organica (nuclei provinciali, compagnie, tenenze e brigate) accentuando il disagio di militari impiegati in attività troppo diversificate e schiacciato da responsabilità non proporzionate al grado rivestito, alle risorse a disposizione e alla remunerazione percepita.

GIUSEPPE FORTUNA


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