LO STATUTO DEFINITIVO DELL’ASSOCIAZIONE FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETA’ – FICIESSE
LO STATUTO DEFINITIVO DELL’ASSOCIAZIONE FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETA’ – FICIESSE
STATUTO DEFINITIVO
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE IL 27 GENNAIO 2001
TITOLO PRIMO
(Costituzione, caratteri e finalità associative)
1) Costituzione e sede nazionale
E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Finanzieri, Cittadini e Solidarietà - Ficiesse”.
Con sede nazionale in Roma Via Goito 39.
E’ facoltà del Comitato direttivo nazionale modificare l’indirizzo della sede nazionale.
2) Caratteri
L’Associazione è autonoma, apartitica, e non ha fini di lucro.
3) FinalitÃ
L’Associazione persegue i seguenti fini:
a) fornire il proprio contributo, progettuale e tecnico-professionale, nell’elaborazione delle riforme legislative attinenti il sistema tributario italiano, in conformità ai principi della Costituzione e dei trattati dell’Unione Europea;
b) promuovere iniziative e dibattiti, attività culturali, informative e promozionali per; sostenere i processi di riforma legislativa e organizzativa; migliorare i regimi di sicurezza, legalità e giustizia;
c) elevare le condizioni economiche, professionali, sociali e morali;
d) contribuire a diffondere tra i cittadini una moderna coscienza fiscale, nella consapevolezza dell’essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di perequazione tributaria e di equità fiscale;
e) stimolare il confronto delle idee sul tema dell’innovazione organizzativa e gestionale dell’Amministrazione Finanziaria, affinché siano resi ai cittadini servizi pubblici connotati da standard di qualità , economicità e produttività pari o superiori a quelli degli altri Paesi dell’Unione Europea;
f) sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini;
g) contribuire alle iniziative di studio e di progetto per il contrasto ai fenomeni di corruzione e concussione;
h) contribuire all’aggiornamento professionale degli associati;
i) stipulare convenzioni e accordi con soggetti pubblici e/o privati a vantaggio degli associati;
l) promuovere iniziative per far affermare i principi delle solidarietà ;
m) favorire un processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari.
TITOLO SECONDO
(Attività amministrative)
4) Patrimonio
L’Associazione è un’organizzazione no-profit.
Per garantire la propria autonomia si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza corrispettivi di alcuna natura, intendono finanziare gratuitamente l’associazione.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti, nel tempo.
In caso di scioglimento i beni patrimoniali dovranno essere ceduti ad un’associazione con caratteristiche analoghe.
Eventuali utili e avanzi di rendiconto non potranno essere divisi da soci, bensì reinvestiti nell’attività dell’associazione.
La decisione di cui al comma precedente è valida se assunta con decisione di maggioranza qualificata, 2/3, dal Comitato direttivo.
Qualora tale maggioranza non è raggiunta nella prime due votazioni, successivamente è sufficiente la decisione assunta a maggioranza semplice.
5) Attività Amministrative
Le entrate da quote associative sono centralizzate e nessuna sezione periferica è autorizzata a trattenere i proventi da tesseramento.
Il tesoriere dispone la ripartizione automatica alle strutture decentrate sulla base delle quote stabilite dal Comitato direttivo nazionale.
L’attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche dell’associazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme e criteri:
a) entro il mese di dicembre di ogni anno, la Segretaria presenta il bilancio di previsione per l’anno successivo, per la sua approvazione entro il successivo 31 gennaio;
b) entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sentito il Collegio dei revisori la Segreteria presenta il bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente al Comitato direttivo, per la sua approvazione entro il 31 marzo;
c) nella stessa data, il Comitato direttivo nazionale approva la relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione contabile presentata dal Collegio dei revisori;
d) in caso di mancata approvazione dei bilanci o della gestione contabile, la segreteria è tenuta a ripresentare i nuovi documenti contabili entro quindici giorni.
TITOLO TERZO
(Diritti e Doveri dei Soci)
6) Adesioni e qualifiche
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi, impegnandosi per la realizzazione delle sue finalità .
Gli associati si distinguono in: soci fondatori – soci ordinari – soci onorari
I soci fondatori sono coloro che partecipano all’atto costitutivo.
I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell’associazione e aderiscono ad essa versando la quota associativa annuale.
I soci onorari sono personalità che hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività pubbliche e culturali Il numero massimo dei soci onorari è stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto.
Ciascun socio può iscriversi ad una sola sezione territoriale.
I soci che sono in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione hanno diritto:
a) di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi forniti dalla sede nazionale;
c) di usufruire dei servizi forniti dalla sezione territoriale di iscrizione.
I soci che non intendono iscriversi in alcuna sezione territoriale possono chiedere l’iscrizione in un elenco speciale tenuto presso la sede nazionale.
I soci iscritti nell’elenco speciale rinunciano al diritto di elettorato attivo e passivo e possono usufruire dei soli servizi offerti dalla sede nazionale.
L’adesione all’associazione e la qualifica di socio si acquisisce compilando l’apposito modulo, trasmettendolo alla Segreteria nazionale o, nel caso di costituzione della sezione territoriale, al responsabile di questa.
L’avvenuta iscrizione è comprovata, con acquisizione dei relativi diritti, se confermata dal Segretario generale nazionale o da un suo delegato.
Non possono acquisire la qualifica di socio le persone:
a) appartenenti ad associazioni segrete:
b) condannate per reati di corruzione o concussione.
Sono considerate segrete le associazioni di cui si disconoscono:
a) i nominativi delle persone che vi aderiscono:
b) lo statuto:
c) i criteri di finanziamento.
La qualifica di socio e la fruizione dei servizi è sospesa quando il socio è in mora con il versamento delle quote associative.
Il tesoriere trasmette annualmente alle sezioni territoriali l’elenco dei soci morosi.
La sospensione cessa immediatamente all’atto della sanatoria totale della morosità .
Si perde la qualifica di socio:
a) per dimissioni con raccomandata RR;
b) per sanzione a seguita dei provvedimenti assunti dal Comitato di Garanzia;
c) per espulsione su decisione espressa dalla maggioranza qualificata di 2/3 dell’Assemblea Congressuale.
Il Comitato Direttivo può decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, la sospensione dalla carica di socio in attesa della decisione dell’Assemblea Congressuale.
Le deliberazioni per la determinazione della perdita della qualifica di socio, avvengono con votazione segreta.
Sono Sostenitori, senza qualifica di socio, i Cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea che versano una somma pari o superiore alla quota annuale di iscrizione.
I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Il Comitato direttivo nazionale può decidere di ammettere i sostenitori ad usufruire di particolari servizi dell’associazione.
Il versamento è effettuato esclusivamente alla sede nazionale con le modalità deliberate dal Comitato direttivo nazionale.
Il sostenitore può chiedere di acquisire la qualità di socio; a tal fine deve dimostrare:
a) di aver corrisposto la somma pari alla quota annuale di iscrizione:
b) di non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 10.
Il Tesoriere conserva in apposito registro le ricevute dei versamenti effettuati dai soci sostenitori.
Il sostenitore acquista la qualità di socio nel momento in cui è iscritto nel libro dei soci tenuto presso la sede nazionale.