OSSERVAZIONI SUL FENOMENO DEL DEMANSIONAMENTO NELLA GDF

martedì 11 novembre 2003

La circolare 129800/310 datata 11 aprile 2002 del Comando generale, avente per oggetto: ““D.Lgs 28 febbraio 2001, n. 67 recante “Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza. Direttive generali di impiego del personale”” dopo aver formulato  le direttive per l’impiego dei vari gradi, nelle categorie da ispettori ad appuntati/finanzieri, in calce, facendo particolare riferimento ai gradi apicali della categoria ispettori, cioè luogotenenti e marescialli aiutanti, così conclude:

 

“I rinnovati profili funzionali:

a.   sono finalizzati ad attribuire, in particolare ai marescialli aiutanti ed ai luogotenenti, quelle funzioni di guida, di esempio e di impulso per il personale dipendente, nonché di esaltazione dei valori etici professionali che devono inevitabilmente caratterizzare l’attività di comando”

 

I buoni propositi, però, necessitano di solidi fondamenti, altrimenti si corre il rischio di rappresentare solo vacue parole  che alla fine generano, nel personale interessato, false aspettative, ed a seguire, perdita di stimoli,  delusioni e frustrazioni.

 

A quasi tre anni  dall’entrata in vigore del suddetto decreto di riforma 67/2001,  per verificare se i buoni propositi auspicati dal Comando generale hanno colto il segno, si rende necessario fare un consuntivo del periodo trascorso e capire se ed in quale misura le direttive siano state recepite.

 

A tal riguardo, la Rappresentanza militare, a livello COBAR, COIR e COCER, con apposite delibere,  ha posto all’attenzione della gerarchia che:

 

-         i luogotenenti, mai o quasi, sono stati investiti delle funzioni vicarie, come prevede la circolare  129800;

-         le funzioni di comando delle articolazioni interne, contrariamente a quanto previsto dalla suddetta circolare, talvolta risultano demandate ad ispettori di grado inferiore o, addirittura, avocate dall’ufficiale comandante di reparto o demandate a personale ufficiali, congiuntamente ad altri comandi.

 

Finora, l’intervento della Rappresentanza ha sortito l’impegno del Comandante generale, ad emanare una nuova determinazione.

 

Quali ragioni hanno dunque impedito il realizzarsi di così nobili propositi, certamente condivisi dal personale interessato e da chiunque altra persona di buon senso?

 

La risposta è semplice ed è contenuta nella stessa circolare 129800: le disposizioni lasciano ampio spazio decisionale a chi preposto ad attuarle, ne deriva che, così come impostata, potrebbe rappresentare una sorta di “assunzione di  responsabilità” che non tutto il personale ufficiali gradisce assumere.

 

Infatti, al punto 2. della circolare,  leggiamo:

 

(3) I marescialli aiutanti luogotenenti (cfr pag. 6)…..Essi in tal senso  possono (cfr pag. 7):

-         ricoprire la titolarità di tenenze e reparti equiparati …..

-         svolgere funzioni vicarie ….. laddove ciò sia ritenuto opportuno (cfr pag. 7)…..

-         …. Ad ogni buon conto, fatte salve le diverse disposizioni in merito (ad esempio attribuzioni di incarichi “congiunti” -???-)…..(cfr pag. 9)

(1) I marescialli capi, i marescialli ordinari ed i marescialli:

(a)   sono preposti, di norma,  al comando ……. e quindi possono essere loro affidati ….. (cfr pag. 3)

In presenza d particolari necessità, inoltre, possono assumere, in via residuale ….(cfr pag. 4)

 

Nella sostanza l’intera circolare appare pregna di locuzioni avverbiali e del verbo “possono” inteso quale “possibilità”, che poco si attengono a disposizioni di carattere funzionali in ambito militare od anche solo alla organizzazione di un Corpo di Polizia.

 

Ne consegue che i comandanti di reparto, laddove si verificano le disfunzioni rappresentate dai Consigli di rappresentanza, hanno assunto decisioni  fortemente penalizzanti per il personale dei gradi apicali della categoria ispettori della Guardia di Finanza, in assenza di specifiche cause ostative o quanto meno non conosciute dagli interessati.

 

Sovente accade anche nei confronti di ispettori valutati “eccellenti” da quella stessa gerarchia, per cui la mancata attribuzione delle funzioni vicarie o di comando, appare illegittimo o quanto meno contrasta con il giudizio valutativo riconosciuto all’interessato.

 

Quale proposta dunque, affinché chi preposto sia messo  in condizioni  di assumere decisioni eque,  tese a valorizzare le capacità professionali e le attitudini del personale?

 

Innanzi tutto si rende necessario individuare esattamente chi dovrà assumere la decisione (per esempio: attualmente non risulta ben chiaro chi attribuisce le funzioni vicarie ai luogotenenti); che le disposizioni non siano ad ampio raggio come quelle vigenti, ma collegate alla valutazione  caratteristica attribuita all’interessato anche riguardo alle attitudini al comando possedute.

 

Infine, laddove la gerarchia ritenga di non poter attribuire all’ispettore le funzioni che gli competono in virtù del grado rivestito o dell’anzianità nel grado, prevedere l’obbligo di emettere un provvedimento in tal senso e notificarlo all’interessato secondo le norme in vigore, che consentono  la possibilità di  ricorrere avverso la decisione assunta.

 

M.P.

 


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