CIRCOLARE SUI TRASFERIMENTI, AMPIO DOCUMENTO DEL COCER GDF: CHIESTE RADICALI MODIFICHE DEI MECCANISMI PER ANZIANITÀ, DISTANZE CHILOMETRICHE, TRASFERIMENTI D’AUTORITÀ, ASSEGNAZIONI DOPO I CORSI DI FORMAZIONE

giovedì 18 ottobre 2007

Pubblichiamo di seguito e in allegato il documento prodotto ieri dal Cocer della Guardia di finanza sui contenuti della circolare  n.255300 del 1° agosto 2007 (Testo Unico sulla mobilità del personale) che analizza e sviluppa le osservazioni critiche pubblicate su questo sito e che ampiamente dibattute nel forum pubblico di Ficiesse.

 

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COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA

RELAZIONE SUL “TESTO UNICO SULLA MOBILITÀ”

(Circolare n. 255300/1240/5 dell'1.7.2007)

Non c’è dubbio che in una qualsiasi organizzazione complessa la mobilità del personale rappresenta una delle procedure più travagliate, poiché deve tendere ad armonizzare le legittime aspettative del personale, intese a dare stabilità al proprio nucleo familiare, con l’esigenza dell’Amministrazione di perseguire una imprescindibile e razionale gestione delle risorse umane, volta a garantire il buon funzionamento dell’organizzazione stessa.

E’ questo il fine che l’Amministrazione ha inteso perseguire, come si rileva nella lettera di presentazione del provvedimento a firma del Comandante Generale: “La Circolare (255300 del 1 agosto 2007) coniuga perfettamente la duplice esigenza di garantire il principio costituzionale del buon andamento dell’Istituzione contemperandosi con la necessità di avvicinarsi sempre più alle aspettative dei diretti destinatari delle norme ivi contenute”.

Ed infatti, la Circolare in argomento, ha apportato taluni cambiamenti di rilievo che, in linea con il principio enunciato, introducono importanti innovazioni:

-         facoltà di richiedere quali sedi desiderate le province in luogo delle regioni;

-         possibilità di accedere al piano degli impieghi anche con un periodo minimo di permanenza pari ad un triennio, per il personale che abbia un’anzianità di servizio maggiore di quindici anni;

-         abbassamento del periodo di permanenza minima per l’accesso al piano degli impieghi:

o       da cinque a tre anni, per il personale appartenente al Corpo e licenziato dai corsi per ispettori aperti a concorso pubblico;

o       da quattro a tre anni, per il personale appartenente al Corpo che, licenziato da corsi interni per ispettori o sovrintendenti, sia assegnato a Comandi di Corpo diversi da quello di provenienza;

Ciò nonostante, sarebbe paradossale ritenere che in un ambito così delicato non possano presentarsi ulteriori criticità, talvolta intrinseche alla materia stessa e dunque difficilmente eludibili, ma che, tuttavia, vagliate dall’Amministrazione alla luce delle osservazioni dirette del personale che soggiace alla procedura, potrebbero trovare ulteriori soluzioni, pur nel perseguimento imprescindibile dell’interesse pubblico.

Pertanto, questo Organismo, indotto e supportato dagli innumerevoli contatti provenienti da gran parte del personale rappresentato, ritiene di dover rimettere all’attenzione della SS.GG. le criticità emerse con la Circolare in argomento.

1.     Anzianità di servizio e distanze chilometriche

Il requisito cardine di una procedura di trasferimento deve necessariamente riconoscersi nell’anzianità di servizio, a cui deve essere attribuito un punteggio assolutamente preminente ai fini delle valutazioni.

E’ fuori da ogni dubbio, infatti, che l’incremento dell’aspettativa sia direttamente proporzionale al fattore tempo; più il tempo passa, più si rafforza l’esigenza e la speranza di fissare, in via definitiva, la sede dei propri interessi.

Di contro, se la speranza non viene soddisfatta in un tempo ottimale, quantificabile nella giusta sintesi tra le esigenze di organizzazione dell’Amministrazione e quelle del singolo, genera la delusione, che, se basata su ragioni oggettive, crea, nel soggetto che la patisce, disaffezione nei confronti di chi è ritenuto (a torto o a ragione) responsabile della causa.

Purtroppo, con la Circolare 255300, se è vero che il punteggio dell’anzianità di servizio è rimasto invariato, è pur vero che si è attribuito, alla distanza tra il Comando di appartenenza e quello desiderato, un peso che incide in modo decisivo sull’intera procedura di valutazione (10 punti ogni 100 Km di distanza).

Ciò ha prodotto, come si può agevolmente evincere dall’esempio che segue, che con l’adozione del nuovo criterio sono stati rovesciati gli effetti della procedura in vigore fino al 31 luglio 2007, ritenuti dalla generalità degli appartenenti al Corpo più equi ed imparziali.

Esempio: Tizio e Caio originari di Trapani vantano un’anzianità di servizio di sedici anni. Dopo aver prestato servizio per sei anni ad Aosta sono rispettivamente trasferiti (magari anche d’autorità) nella provincia di Reggio Calabria e Bari, ove operano per dieci anni; Sempronio, anch’egli originario di Trapani, conta un’anzianità di servizio di soli sei anni, prestati interamente nella provincia di Aosta. Tutti chiedono di essere trasferiti a Trapani.

Al fine di rendere chiaro l’esempio si è preferito non prendere in considerazione ulteriori requisiti e relativi punteggi.

 

(si omette la tabella che è presente nell'allegato, NDR)

E’ indubbio che una norma che possa definirsi giusta in senso assoluto o che accontenti tutti contemporaneamente non esiste. La percezione di un dato, quand’anche oggettivo, è generalmente influenzata dalla soggettività del singolo.

Nello specifico caso, ad esempio, alcuni troveranno più giusto premiare Sempronio, considerando prevalente il disagio della lontananza (peraltro già vissuta da Tizio e Caio; nel Corpo è quasi sempre così !!!), altri potrebbero voler premiare chi da sedici anni attende un trasferimento definitivo. Ma ciò che può determinare una scelta massiva nel giudizio è la presa di coscienza che Tizio e Caio potrebbero vedere irrevocabilmente perdente la propria istanza di trasferimento finché non compiono circa 20 anni di servizio. Solo allora potranno iniziare a competere con il punteggio dei pur giovani colleghi, che di anno in anno matureranno il requisito per l’accesso alla procedura.

D’altra parte, questo Organismo ha cercato di comprendere le ragioni che hanno portato l’Amministrazione ad optare per tale scelta e, non avendo altri riferimenti oggettivi, si è ritenuto che il fine che si è inteso perseguire sia quello di invogliare, in vista del futuro premio, il personale I.S.A.F. a prestare servizio presso le sedi non ambite delle regioni del nord, notoriamente in sofferenza di organico.

Indubbiamente, la problematica rappresenta un rilevante neo nella corretta gestione delle risorse umane, tuttavia riteniamo che l’effetto a breve termine del provvedimento sia, verosimilmente, opposto a quello voluto, poiché, come dimostra l’esempio che precede, sin da subito, sarà avvantaggiato nei trasferimenti il personale (anche in giovane età lavorativa) che presta servizio in quelle regioni.

Inoltre, con questo sistema, si produce un abnorme proliferazione delle domande di trasferimento. Infatti, alle domande del personale che vanta una certa consistenza nell’anzianità di servizio si aggiungeranno quelle del personale con pochi anni di servizio che, se con la precedente normativa non avrebbe partecipato in virtù di un punteggio oggettivamente basso, con la nuova procedura sarà indotto a presentare domanda già a partire dal sesto anno di servizio, rendendo più macchinosa e gravosa una procedura già di per sé impegnativa.

§        Ancora, in tema di rapporto tra anzianità di servizio e distanza chilometrica deve evidenziarsi che la precedente normativa riconosceva un punteggio chilometrico rapportato agli anni prestati presso la sede di servizio; la normativa attuale, invece, attribuisce il punteggio una tantum e con riferimento al solo periodo di servizio prestato presso la sede da cui si chiede il trasferimento. Ne consegue che la circolare 227000 nel valorizzare la singola annualità di servizio, creava una certa stabilità nel rapporto d’impiego, poiché dava la certezza che ogni ulteriore anno trascorso presso il Reparto dava diritto al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo.

La circolare 255300, al contrario, non valorizzando le singole annualità, anche sotto un profilo meramente psicologico non aiuta il personale a metabolizzare il mancato accoglimento della domanda di trasferimento, in quanto ogni ulteriore anno trascorso nel Reparto di appartenenza rappresenta sacrificio non remunerato.

§        Un’altra criticità si rileva nella separazione della graduatoria centralizzata da quella periferica. Infatti il piano d’impiego periferico, prevede come termine della procedura il mese di marzo, mentre la procedura centralizzata ha termine nel mese di maggio. Ciò determina, anche in ragione del punteggio eccessivo riconosciuto alla distanza chilometrica, che il personale che presta servizio presso una regione in cui sono presenti due Comandi di Corpo è materialmente impossibilitato ad ottenere un trasferimento.

Si valuti ad esempio il caso di un ispettore che presta servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e voglia essere trasferito a Teramo. Questi avrà serie difficoltà ad essere trasferito, poiché prestando servizio in un Comando dei Reparti di istruzione, ubicato nello stesso contesto territoriale del Comando Regionale Abruzzo, dovrà accedere alla procedura centralizzata, rimanendo di fatto schiacciato da una parte dalla procedura decentrata, ove i movimenti sono determinati nel mese di marzo, dall’altra dall’eccessivo punteggio della distanza chilometrica, requisito determinante nella procedura centralizzata.

Infine per concludere in materia di distanza chilometrica sarebbe opportuno riformulare tale concetto per il personale che chiede un trasferimento da/per una provincia della regione Sardegna.

Fino ad oggi, infatti, non si è ritenuto di non dover riconoscere a detto personale un punteggio che tenga conto del disagio economico e temporale rappresentato da una distanza costituita prevalentemente da movimenti via mare.

Tralasciando l’aspetto economico, bisogna rilevare che gli spostamenti dal territorio continentale a quello dell’isola sono soggetti:

§        ad orari prestabiliti, quando non addirittura ad un solo giorno della settimana;

§        a collegamenti che per ragioni meteo-marine risultano spesso incerti

§        alla velocità di navigazione, quantificabile in un rapporto pari ad 1/3 di quello su strada.

La distanza che separa ad esempio Roma da Palermo (928 Km, percorribili in circa 11 ore) non può essere paragonata in termini temporali alla distanza che separa la provincia di Cagliari dal capoluogo siciliano (479 km, percorribili, salvo imprevisti, in 14 ore circa).

Sarebbe il caso, quindi, di stabilire per la distanza via mare un punteggio più consistente, in grado di bilanciare il maggior disagio patito dal personale che opera in tali regioni.

2.     Trasferimento d’autorità e archiviazione delle domande.

La Circolare 255300 dispone (quadro 2, pag.42) che, nei seguenti casi di trasferimento d’autorità, non debba essere interrotto il periodo minimo di permanenza:

§        trasferimento nell’ambito dello stesso Comando equiparato a quello regionale;

§        trasferimento tra Comandi di Corpo alla stessa sede;

§        trasferimento a seguito di variazione ordinativa.

Se ne desume che in tutti i casi non enunciati nel quadro 2, in cui si realizza un trasferimento d’autorità, si debba operare l’interruzione del periodo minimo di permanenza.

Bisogna rilevare che l’esigenza di operare un trasferimento d’autorità è esigenza propria dell’Amministrazione, peraltro fondata ed irrinunciabile, ma che, tuttavia, incide in modo dominante e con una duplice valenza negativa sulle aspettative, anch’esse legittime, del singolo individuo.

Con l’architettura della Circolare 255300, infatti, al disagio del trasferimento vero e proprio si aggiunge l’ulteriore ristrettezza di non poter accedere al piano degli impieghi per un ulteriore periodo, quantificabile, in via ordinaria, in un sessennio ed in via straordinaria (con accesso alla procedura per una sola volta) in un triennio.

Il fine perseguito dall’Amministrazione è rilevabile, con ogni probabilità, dal provvedimento di archiviazione delle domande di trasferimento: “al fine di  evitare che i diretti interessati possano essere raggiunti da provvedimenti d’impiego tra di loro contraddittori, si procederà all’automatica archiviazione delle istanze di partecipazione al piano degli impieghi…” (vgs. pag. 18 punto 1.a.(1).

Allo stesso modo, l’interruzione del periodo minimo di permanenza trova la sua ragion d’essere nella necessità di evitare che l’efficacia di un provvedimento autoritativo possa essere esautorata dalla manifestazione di volontà del soggetto palesata con la partecipazione al piano degli impieghi in un tempo successivo, ma eccessivamente prossimo al movimento disposto d’autorità.

Sebbene la norma sia originata dall’esigenza prioritaria di conferire solidità alle scelte organizzative dell’Amministrazione, tuttavia, essa diviene fortemente limitativa dei diritti acquisiti dall’interessato sulla base di prestazioni oggettivamente già rese all’Amministrazione.

Inoltre, la norma anche in ragione della particolare valenza giuridico-amministrativa che i trasferimenti d’autorità rivestono in ambito militare,[1] assume le fattezze di un efficace strumento deterrente, potenzialmente in grado di sottrarre sistematicamente al singolo soggetto anche il semplice accesso al piano degli impieghi.

Al fine di evitare il prodursi di situazioni che possano deviare il corretto svolgimento dell’attività che l’Amministrazione deve porre in essere e nel rispetto della duplice esigenza di garantire l’interesse pubblico contemperandolo alle esigenze del singolo, in tutti i trasferimenti d’autorità si dovrebbe garantire, conformemente a quanto previsto nel quadro 2, pag. 42 della Circolare, il riconoscimento del periodo di permanenza minima già maturato e, nel contempo, prevedere il divieto all’accesso al piano degli impieghi per un periodo successivo al movimento non superiore ad un biennio.

Ciò garantirebbe, inoltre, una distinzione degli effetti del trasferimento a domanda, dove l’interruzione del periodo minimo di permanenza ha una ragione logica oltre che organizzativa: il personale che, in ragione del punteggio accumulato, vede accolta la domanda di trasferimento è sottoposto ad una pausa sessennale che permette all’Amministrazione di impiegarlo appieno ed al personale ancora alla ricerca di un trasferimento di avanzare in graduatoria.

3.     Assegnazione a Reparto al termine dei corsi di formazione

In materia di concorsi interni per il passaggio di categoria ai ruoli sovrintendenti ed ispettori, la precedente normativa distingueva tra i militari che al termine dei corsi venivano riassegnati al Reparto e coloro i quali, invece, erano trasferiti ad altro Comando di Corpo.

Mentre per i primi la Circolare 227000 prevedeva esplicitamente la non interruzione del periodo di permanenza minima, per coloro che, al contrario, erano sottoposti a trasferimento tale computo veniva interrotto.

Bisogna rilevare, in proposito, che il trasferimento a seguito di partecipazione ad un corso interno, si profila, sotto il piano giuridico, come un trasferimento d’autorità a tutti gli effetti.

Ferma restando la validità dell’intervento dell’Amministrazione, che laddove ritenga opportuno, è legittimata a trasferire il personale, si deve evidenziare che il tratto autoritativo del provvedimento renderebbe  opportuno non operare l’interruzione del periodo minimo di permanenza ma, come già rappresentato, al fine di dare stabilità alle scelte organizzative dell’Amministrazione, limitare l’accesso al piano degli impieghi per un periodo non superiore al triennio, come peraltro già previsto, dalla Circolare 255300.

Diverso è il caso della riassegnazione al Reparto di provenienza al termine della frequenza di un corso interno.

Per questo personale, il vincolo di servizio con il Comando di Corpo che lo ha in carico non viene mai interrotto, né durante la frequenza del corso né al termine dello stesso.

Sarebbe, quindi, estremamente riduttivo ed ai limiti del discriminatorio operare una distinzione tra periodi temporali trascorsi nel medesimo Reparto ma in diversi ruoli. Estremizzando in senso provocatorio questa logica, in futuro, si potrebbe persino ipotizzare l’interruzione dell’anzianità di servizio prestata nel Corpo ad ogni cambiamento di ruolo.

Altra criticità emersa con la Circolare 255300 e segnalata da gran parte del personale rappresentato è riscontrabile nella norma che estende retroattivamente l’interruzione del periodo minimo di permanenza ai frequentatori dei corsi interni.

In questo caso deve farsi riferimento al principio di legalità, che richiede, a fondamento delle azioni della Pubblica Amministrazione, che esse avvengano sulla base di norme di legge che determinino, antecedentemente al verificarsi dei fatti, presupposti, contenuti ed effetti (nulla poena sine proevia lege).

Bisogna rilevare in proposito che la Circolare 227000 (vgs. pag. 14) esplicitamente prevedeva per il personale riassegnato al Reparto al termine dei corsi: “…la permanenza minima … non deve considerarsi interrotta ai fini del computo del requisito per l’accesso al Piano degli Impieghi”.

In ragione delle suesposte motivazioni ed al fine di dare riscontro alle richieste del personale, che in passato ha pianificato le proprie esigenze private e familiari sulla base di norme prescritte dall’Amministrazione, sarebbe opportuno riconoscere l’applicazione della norma previgente a tutto il personale che ha presentato domanda per la partecipazione ai concorsi interni alla data del 31 luglio 2007.

Ci corre l’obbligo di segnalare, inoltre, che il personale in gran numero ha già predisposto un ricorso nei confronti dell’Amministrazione e che sarebbe una dimostrazione di sensibilità ritirare, sin da subito, la norma che ha determinato la retroattività dell’interruzione della permanenza minima.

4.     Proposte

Per quanto sopra, questo Organismo propone alla SS.GG. di apportare le seguenti modifiche al Testo Unico sulla mobilità:

§        In materia di anzianità di servizio e distanze chilometriche:

o       ritorno al sistema delle fasce chilometriche di cui alla Circolare 227000 come modificata dalla Circolare 144334/1240/5 del 07 agosto 2006;

o       prevedere nelle domande di trasferimento da/per la Sardegna che la distanza chilometrica percorsa via mare sia moltiplicata per tre. Il prodotto sommato alla distanza percorsa via terra sarà posto a base per l’attribuzione della fascia chilometrica;

o       per l’attribuzione della distanza chilometrica considerare la distanza tra il capoluogo di provincia in cui si presta servizio e quello di destinazione e non tra i capoluoghi di regione;

Qualora non si voglia tornare alle previsioni della circolare 227000 individuare criteri che stabiliscano un giusto peso al rapporto tra anzianità di servizio e distanze chilometriche e che tendano a riconoscere un punteggio correlato ad ogni annualità prestata presso il Reparto.

§        Trasferimento d’autorità e archiviazione delle domande:

o       nei trasferimenti d’autorità evitare l’interruzione del computo del periodo minimo di permanenza, al fine di creare una distinzione tra il trasferimento a domanda ed il trasferimento d’autorità;

o       prevedere che prima di poter accedere al piano degli impieghi, il personale trasferito d’autorità debba completare il sessennio non interrotto e comunque prestare servizio per almeno un biennio nel Comando di Corpo di assegnazione.

§        Assegnazione al Reparto al termine dei corsi di formazione:

o       prevedere che prima di poter accedere al piano degli impieghi, il personale trasferito d’autorità al termine di un corso interno debba completare il sessennio non interrotto e comunque prestare servizio per almeno un triennio nel Comando di Corpo di assegnazione;

o       evitare l’interruzione del periodo minimo di permanenza ai militari che al termine dei corsi interni siano riassegnati al Comando di Corpo di provenienza;

o       eliminare la norma che prevede l’interruzione della permanenza minima a tutto il personale che abbia prodotto domanda di partecipazione ad un concorso interno nel periodo di vigenza della Circolare 227000;

o       valutare la possibilità di riaprire i termini della procedura di trasferimento per il personale che non abbia potuto presentare domanda a causa della norma che retroattivamente ha interrotto il computo della permanenza minima.

 

Roma, 17 ottobre 2007



[1] L’atto di trasferimento rientra nel genus degli ordini; a parere della giurisprudenza prevalente, esso non è soggetto ad un’analitica motivazione prevista, invece, per  la generalità degli atti amministrativi dalla Legge 241/90;

 


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