BELLA DIMOSTRAZIONE DI SENSIBILITA' DEMOCRATICA DEL COBAR PIEMONTE: IMPEGNAMOCI PER RIMUOVERE OGNI DUBBIO SUL DIRITTO DEI DELEGATI COBAR E COIR DI ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO E DI PUBBLICARE DOCUMENTI

sabato 17 marzo 2007

Il 5 marzo 2007 il Cobar della Guardia di finanza del Piemonte ha divulgato sul sito intranet del Comando Regionale un importante documento sul tema della libera manifestazione del pensiero dei delegati di Cobar e Coir.

Tale diritto, che è stato riconosciuto con un DPR del 1992 ai delegati degli Organismi centrali (Cocer), sembra ancora oggi limitato ai delegati intermedi (Coir) e di base (Cobar) in ragione di  alcune vecchie disposizioni regolamentari.

Come evidenziato nel documento, si tratta di un impedimento illegittimo perché viola sia l’art. 21 della Costituzione, sia lo spirito e la “ratio” dell’art. 9 della legge 382/1978, oltre a essere contrario a tutta una serie di trattati internazionali in materia di diritti della persona solennemente sottoscritti dall’Italia.

Di fatto, tali violazioni, opportunamente. non vengono mai contestate, anche per evitare imbarazzanti ricorsi agli organi di giustizia nazionali ed europei.

Il Cobar conclude chiedendo al Cocer di farsi parte attiva sulla questione per rimuovere questa palese, illegittima e immotivata discriminazione.

Facciamo i complimenti più vivi ai delegati dell’Organismo di base del Piemonte per la puntualità delle osservazioni e ancor di più per la sensibilità democratica dimostrata.

Un documento - si noti - approvato senza voti contrari.

 

 

Documento del Cobar Guardia di finanza del Piemonte

Allegato alla delibera del 5 marzo 2007

 

“PARI DIGNITA’ DEI DELEGATI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

E DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO”

 

La vigente normativa vieta ai delegati della Rappresentanza Militare l’“Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare” (n. 46 dell'allegato C al Regolamento di Disciplina Militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545); analogamente l'ultimo comma dell'art. 37 del Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare vieta ai militari la divulgazione delle deliberazioni degli organi della rappresentanza militare.

Fanno eccezioni a tali divieti le dichiarazioni dei delegati del Cocer e le deliberazioni del medesimo organo centrale di rappresentanza; tali limiti alla libera manifestazione del pensiero dei delegati Cobar e Coir, che pongono questi in una posizione di netta inferiorità rispetto ai delegati Cocer, sono in contrasto sia con la Costituzione italiana, sia con una serie di norme e convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica italiana.

Appare superfluo ricordare come l’art. 21 della Costituzione non preveda alcun limite alla libera manifestazione del pensiero; infatti esso recita:Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Appare quindi non in linea col dettato costituzionale un divieto assoluto di espressione posto in capo ai delegati Cobar e Coir, astrattamente su qualsiasi argomento trattato, anche nel caso in cui non si tratti di temi riservati o che incidano sulla sicurezza della nazione.

Si sottolinea che, per quanto riguarda i militari in generale, vige una seria limitazione alla libera manifestazione del pensiero solamente quando trattasi di “argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione” (art. 9 della Legge n. 382/78); lo specifico divieto soggettivo posto in capo ai delegati Cobar e Coir a priori, senza valutazioni oggettive, appare quindi ancor più illogico e discriminante.

L’illegittimità di tale divieto appare palese anche alla luce dei seguenti Trattati internazionali:

·        L’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata proprio a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 ed entrata in vigore il 1° novembre 1998, prevede che Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera.” L'esercizio di queste libertà, può essere sottoposto alle restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie per la sicurezza nazionale; gli unici divieti sono pertanto contemplati nel caso in cui possa esistere un serio pericolo per la difesa della Patria, circostanza alquanto improbabile nel caso di dichiarazioni di un membro del Cobar o Coir.

·        L’art. 6 del Trattato di Maastricht che afferma come l’Unione Europea, di cui l’Italia è membro fondatore, si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, richiamando la suddetta Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

·        Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e ratificato dal Parlamento italiano il 6 aprile 2005, all’Articolo II-71 ribadisce”Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. In questo caso non è addirittura prevista alcuna limitazione al diritto d’espressione.

·        La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, che all’Articolo 19 dispone:”Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”

Le suddette norme primarie riconducono quindi la libertà di manifestazione del pensiero tra i diritti naturali e intangibili dell’uomo; appare quindi del tutto irrazionale la marcata svalutazione che la norma italiana fa di tale diritto fondamentale in capo al delegato Cobar e Coir, soprattutto alla luce della differente considerazione per il delegato Cocer. E’ necessario porre rimedio a tale penalizzazione e riportare su di un piano di pari dignità i tre livelli di rappresentanza.

La modifica normativa non necessiterebbe nemmeno di un iter legislativo, ma solo regolamentare con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa e parere delle competenti Commissioni parlamentari, analogamente a quanto avvenuto con il DPR 27 novembre 1992, n. 520, che modificò la precedente regolamentazione in senso favorevole per i delegati Cocer.

 
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