EFFETTI DISTORSIVI DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE GDF (di Gianluca Taccalozzi)

sabato 06 ottobre 2007

1.   PREMESSA

 

Con la circolare nr.255300 del 01 agosto “Testo Unico sulla mobilità del personale” il Comando Generale ha ridisegnato l’architettura dell’intera procedura relativa alla mobilità del personale. In questo ambito, modifiche sostanziali sono state introdotte nella procedura di mobilità a domanda c.d. piano di impieghi, soprattutto in tema di:

 

- requisiti di permanenza minimi per l’accesso alla procedura in parola per il personale licenziato dai corsi di formazione AA.MM. e AA.SS. riservati al personale già appartenente al Corpo;

 

- disciplina dei punteggi attribuiti al personale richiedente, in relazione alla distanza chilometrica tra la provincia in cui presta servizio e l’eventuale  provincia richiesta.

 

 

2.  IL REQUISITO DELLA PERMANENZA PREGRESSA PER MILITARI ASSEGNATI AI REPARTI AL TERMINE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER AA. SS. E AA. MM. RISERVATI AGLI APPARTENENTI AL CORPO.

 

In relazione al requisito minimo di permanenza (previsto a pag 18 del nuovo T.U.) per i militari oggetto di assegnazione al termine dei corsi interni AA.MM. e AA.SS., il nuovo testo unico prevede (quadro sinottico 2 a pag 43) l’interruzione della permanenza pregressa a far data dalla nuova assegnazione di fine corso. Per cui, dopo l’assegnazione di fine corso, il militare neo assegnato dovrà maturare una permanenza nel Comando di Corpo in cui è stato trasferito o riassegnato di 6 anni (addirittura quasi 7 se l’assegnazione è disposta dopo il 1° settembre). Tuttavia, nel quadro sinottico nr.3 a pag.45 del T.U. è prevista una specifica deroga per i militari in questione, di cui ci si può avvalere una sola volta, che prevede l’abbattimento del requisito minimo di permanenza a 3 anni.  Come ben evidenziato nel quadro sinottico 2 a pag.43 del nuovo Testo Unico, questa disposizione vale anche per il personale licenziato nelle annualità precedenti (effetto retroattivo).

 

Già prima del nuovo testo unico l’argomento era stato affrontato, con effetti ed interpretazioni diverse da parte dell’amministrazione, infatti:

 

Ø  la circolare 336000 del 2002 disponeva (pag.16 nota nr.8) che la permanenza pregressa per i militari licenziati dai corsi di formazione era azzerata e non prevedeva deroghe per l’abbattimento del successivo periodo minimo di permanenza;

 

Ø    la circolare 255000 del 2004 disponeva (pag.7) l’azzeramento della permanenza pregressa e l’abbattimento, valevole per una sola volta, da 6 a 4 anni per il successivo periodo minimo di permanenza, ma solo per le assegnazioni dei corsi successive alla data di entrata in vigore della circolare, 2 agosto 2004 (pag.8);

 

Ø il RDM nr.393708/1241/5 del 6 dicembre 2004, modificando la circolare 255000, disponeva che, a far data dal piano di impieghi 2006, per i militari licenziati dai corsi e rassegnati al Comando di Corpo di provenienza o ad un Comando di Corpo alla stessa sede, la permanenza pregressa non era da azzerare;

 

Ø  la circolare 227000 del 2005, non faceva altro che ribadire quanto già disposto dalla circolare 255000 del 2004 e dal RDM 393708 sopra già richiamati.

 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si rileva la contraddittorietà delle disposizioni emanate sull’argomento dal Comando generale e non si può far altro che stigmatizzare come le stesse abbiano prodotto tra il personale disorientamento e mancanza di certezza della norma.

 

Del pari, analoghe contraddizioni si rilevano dalla circostanza che le precedenti disposizioni si applicavano per il futuro (dal 2 agosto 2004), mentre il nuovo testo unico prevede che l’interruzione della permanenza pregressa per i militari licenziati dai corsi abbia effetto retroattivo.

 

Ciò ha comportato e comporta, quindi, un’inopportuna disparità di trattamento, a parità di situazioni, per il personale interessato da tali norme. Infatti, lo stesso:

 

a.   sino al 2 agosto 2004, rientrava nella casistica generale e quindi doveva aspettare 6 o 7 anni per poter presentare domanda di trasferimento;

 

b.   dal 2 agosto 2004, piano di impieghi 2005, (solo per le assegnazioni effettuate dopo tale data) poteva usufruite, per una sola volta, dell’abbattimento del requisito di permanenza minima di 2 anni, e quindi doveva aspettare 4 o 5 anni per poter presentare domanda;

 

c.   dal piano di impieghi 2006 (domande presentate nel 2005), se assegnato in Comando di Corpo diverso da quello di provenienza rientrava nella casistica precedente, se, al contrario, veniva riassegnato al Comando di Corpo di provenienza non subiva alcuna limitazione;

 

d.   dall’entrata in vigore del nuovo T.U., piano di impieghi 2008 (domande presentate nel 2007) deve aspettare 6 o 7 anni, oppure 3 o 4 anni avvalendosi dell’abbattimento previsto in deroga, dalla data di assegnazione fine corso prima di poter presentare domanda di trasferimento, disposizione valevole anche per le assegnazioni disposte in data precedente all’entrata in vigore del nuovo T.U..    

 

Per quanto sopra, pur tenendo conto delle ragioni che hanno indotto il Comando Generale a modificare la normativa precedente (eliminando la disparità di trattamento tra personale riassegnato al Comando di Corpo di provenienza e personale trasferito ad altro Comando di Corpo), sarebbe stato opportuno, a parere di scrive, prevedere che il nuovo testo unico, come è avvenuto in passato, avesse disposto solo per il futuro (concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico).

 

Il tutto, al fine di non alimentare nuove disparità di trattamento e, soprattutto, non alimentare nuovi ed ulteriori problemi al personale corsista sia dei corsi precedenti che dei corsi in corso di svolgimento presso la Scuola Isp. e Sov. di L’Aquila, i quali hanno intrapreso un percorso di avanzamento di carriera, costellato di enormi sacrifici, sulla base di regole all’epoca vigenti e non possono ritrovarsi in una situazione del tutto svantaggiosa per una modifica delle disposizioni relative alla mobilità a domanda intervenuta successivamente.

 

 

3.      PUNTEGGIO RELATIVO ALLA DISTANZA CHILOMETRICA.

 

In relazione al punteggio riconosciuto al militare richiedente, legato alla distanza chilometrica tra la provincia in cui presta servizio e la provincia richiesta, il nuovo testo unico dispone (allegato n. 7 sezione b - attribuzione dei punteggi) che il punteggio venga calcolato moltiplicando la distanza chilometrica in argomento per il coefficiente fisso di 0.1 (cioè 10 punti ogni 100 Km). Appare quindi evidente come tale punteggio rivesta un incidenza rilevante nel computo del punteggio finale (basti pensare alla circostanza che ogni anno di servizio vale 10 punti).

 

Il punteggio relativo alla distanza chilometrica era, per la verità, già previsto dalla normativa precedente anche se con un’incidenza sensibilmente minore. Infatti, la circolare 227000 (allegato nr.1) prevedeva l’attribuzione di un punteggio per ogni anno di servizio prestato nel Comando di Corpo di appartenenza, a seconda della distanza con il Comando di Corpo richiesto (2 punti da 501 Km a 1000 Km, 4 punti da 1001 Km a 1500 Km e 6 punti oltre i 1500 Km), quindi con un’incidenza notevolmente inferiore rispetto alla normativa in vigore e commisurata agli anni di servizio prestati. Quindi, con nota 144334 del 07.08.2006 del Comando Generale – Ufficio P.E.I.S.A.F. tale punteggio, per il piano di impieghi 2007, veniva così modificato: 1 punto da 0 a 250 Km, 2 punti da 251 Km a 500 Km, 3 punti da 501 Km a 1000 Km, 5 punti da 1001 Km a 1500 Km e 7 punti oltre i 1500 Km.

 

 

L’effetto distorsivo del nuovo sistema è, per di più, accentuato dal fatto che è valorizzato solo il periodo di servizio prestato presso il Comando di Corpo presso il quale si presta servizio al momento della domanda di trasferimento, mentre non è tenuto in alcun conto il periodo di servizio prestato in precedenza, presso Comandi di Corpo diversi ed ugualmente lontani dal luogo centro degli interessi personali. 

 

 

4.       ESEMPI

 

Alcuni esempi possono spiegare meglio la situazione di criticità.

 

PRIMO ESEMPIO: in relazione all’elevata incidenza del punteggio relativo alla distanza.

 

 

Situazione prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico - Piano di impeghi 2005 e 2006, (la situazione del piano di impieghi 2007 è pressoché la stessa in quanto il punteggio attribuito al caso di specie sarebbe stato di 18 punti 6 X 3 e non 6 X 2).

 

Militare A: presta servizio in Lombardia (Milano) da 6 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 60 punti (6 x 10), punteggio relativo alla distanza 12 punti (6 x 2), totale 72 punti.

 

Militare B: presta servizio nel Lazio (Roma) da 11 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 110 punti (11 x 10), punteggio relativo alla distanza 0 punti, totale 110 punti.

 

Nei fatti il punteggio relativo alla distanza faceva recuperare al militare A, rispetto al militare B solo 1 anno di servizio, per il fatto di essere stato lontano da luogo di maggiore interesse personale per 6 anni.

 

Situazione dopo l’entrata in vigore del testo unico.

 

Militare A: presta servizio in Lombardia (Milano) da 6 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 60 punti (6 x 10), punteggio relativo alla distanza 70 punti (700 x 0,1) totale 130 punti.

 

Militare B: presta servizio nel Lazio (Roma) da 11 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 110 punti (11 x 10), punteggio relativo alla distanza 20 punti (200 x 0,1) totale 130 punti.

 

Nei fatti il punteggio relativo alla distanza fa recuperare al militare A, rispetto al militare B ben 5 anni di servizio, arrivando quindi a parificarlo al militare B, nonostante quest’ultimo abbia una maggiore anzianità di servizio e quindi un maggior punteggio per la stessa.

 

SECONDO ESEMPIO: in relazione al mancato riconoscimento del punteggio per la distanza chilometrica per la carriera pregressa.

 

Militare A: presta servizio in Lombardia (Milano) da 10 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 100 punti (10 x 10), punteggio relativo alla distanza 70 punti (700 x 0,1) totale 170 punti.

 

Militare B: presta servizio nel Lazio (Roma) da 3 anni ed in precedenza ha prestato servizio in Lombardia (Milano) per 12 anni, chiede di essere trasferito in Campania (Napoli): punteggio anzianità di servizio 150 punti (15 x 10), punteggio relativo alla distanza 20 punti (200 x 0,1) totale 170 punti;

 

Nei fatti, il militare A, pur avendo 5 anni di servizio in meno ed avendo sofferto il disagio di essere distante dal luogo di maggiore interesse personale per meno anni del militare B, risulta avere lo stesso punteggio finale.

 

 

5.       CONSIDERAZIONI SUI DUE ESEMPI

 

Per quanto sopra, appare evidente come il nuovo sistema di attribuzione del punteggio relativo alla distanza chilometrica attribuisca un grandissimo rilievo alla attuale sede, lontana da quella centro dei propri interessi, ed alla lunghezza del periodo di permanenza nella stessa, senza introdurre, quanto meno, il correttivo della valutazione del o dei periodi di servizio prestati in altra sede, ugualmente lontana dal centro dei propri interessi. Il che provoca gli effetti distorsivi sopra esemplificati.

 

Meglio sarebbe stato, a parere di scrive, introdurre una valorizzazione più contenuta del punteggio in argomento o, comunque, contemperarla con la valorizzazione anche delle situazioni pregresse rispetto a quella del momento della presentazione della domanda.

 

 

6. TEMPISTICA DELLA FASE DECISORIA.

 

Da ultimo, si evidenzia la circostanza che il nuovo testo unico (pag. 26) precisa che la fase decisoria, comprendente la stesura delle graduatorie verrà formata entro il 27 maggio dell’anno successivo alla domanda. Sul punto, atteso che tale tempistica è disciplinata per dare modo al Comando Generale di avere un quadro attuale della forza effettiva dei vari Comandi di Corpo, dopo la definizione dei trasferimenti periferici (mese di marzo), non è chiaro, se la medesima situazione attuale di forza effettiva tenga conto anche delle vacanze organiche derivanti dalla finestra di pensionamento prevista al 30 aprile.

 

Per quanto sopra sarebbe stato opportuno, almeno per una maggiore trasparenza, che nel nuovo testo unico fosse stato previsto un esplicito riferimento anche all’eventuale deficienza organica derivata dalla finestra pensionistica di aprile, in sede di formazione delle graduatorie relative alla mobilità a domanda.

 

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Comitato di coordinamento precongressuale della Sezione Ficiesse di Roma

 


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