FISCO: ACCESSO DATI, A STUDIO IRIDI E IMPRONTE COME PASSWORD - IVA AUTO, ARRIVA MODULO PER RIMBORSO SU SENTENZA UE - CASSAZIONE: PUNIBILE CONSUMATORE DROGA CHE PROTEGGE PUSHER

lunedì 26 febbraio 2007

FISCO: ACCESSO DATI, A STUDIO IRIDI E IMPRONTE COME PASSWORD

ALL'ANAGRAFE OLTRE 218 MLN DATI. IN ARRIVO SCONTRINI TELEMATICI

 

   (ANSA) - ROMA, 20 FEB - Non solo password e tracciabilita' degli accessi: per garantire una maggior privacy ai cittadini sui propri dati fiscali l'Agenzia delle Entrate sta studiando ''ulteriori requisiti di robustezza'', tra i quali ''l'identificazione biometrica dell'utente'', ovvero del funzionario che e' chiamato a controllare un documento fiscale piuttosto che un altro. E' una delle misure a ''rafforzamento della protezione'' illustrata in un documento dell'Agenzia delle Entrate, depositato oggi in Commissione Anagrafe Tributaria in occasione dell'audizione del direttore delle Entrate Massimo Romano.

   Sara' dunque il colore dell'iride dell'occhio o l'impronta di un dito o ancora il timbro della voce a fare da password al funzionario chiamato a svolgere ''tutte quelle attivita' – si legge nel Rapporto dell'Agenzia - che hanno un forte impatto sui dati e sui processi inerenti l'Anagrafe tributaria''.

   Dopo gli episodi di spionaggio fiscale, che hanno coinvolto mesi fa personalita' della politica e dello spettacolo, l'Agenzia assicura anche che esiste nei software utilizzati ''un sistema di alerting ai responsabili operativi qualora il numero degli accessi ai dati dell'Anagrafe Tributaria superi determinate soglie prefissate che rappresentano l'utilizzo medio del mezzo informativo''.

   L'Anagrafe Tributaria gestisce, secondo gli ultimi dati, un patrimonio di oltre 218 milioni di dati, in crescita rispetto ai 196 milioni del 2003.

   Nel documento che ha accompagnato l'audizione parlamentare di Romano sono anche indicati i sistemi di controllo serrati, nei primi mesi di attivita', sulle aziende che vengono costituite e sulle partite Iva che vengono aperte.

   In arrivo infine lo scontrino telematico: il registratore di cassa inviera' direttamente all'Agenzia tutte le informazioni sull'acquisto. ''Sono in corso incontri con la Sogei e le associazioni interessate - informa l'amministrazione fiscale - coordinati dall'Agenzia delle Entrate per definire le modalita' tecniche e si prevede di emettere idoneo atto nel piu' breve tempo possibile''.(ANSA).

 

FISCO: IVA AUTO, ARRIVA MODULO PER RIMBORSO SU SENTENZA UE

 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il fisco mette mano alle tasche per restituire le detrazioni Iva sull'auto di aziende e professionisti, attuando la sentenza della Corte di Giustizia di Bruxelles dello scorso settembre.

   L'Agenzia delle Entrate ha messo a punto il modello per ottenere il rimborso. Si tratta di una mini-dichiarazione dei redditi che consentira' di calcolare lo sconto Iva, ma anche i maggiori importi che dovranno essere tassati con Irap e imposte sui redditi. La domanda dovra' essere presentata entro il prossimo 15 aprile.

   Secondo le ultime stime, l'operazione ''Iva auto'' potrebbe costringere l'erario a sborsare 17 miliardi di euro (che peseranno sul deficit del 2006).

L'Iva che potra' essere detratta riguardera' l'acquisto dei veicoli e anche le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi relativi alle vetture utilizzate da lavoratori autonomi e dalle aziende per il periodo compreso tra il primo gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006.

   ''E stato approvato oggi ed e' in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - afferma l'Agenzia delle Entrate – il modello da utilizzare per la richiesta del rimborso forfetario dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), indicati nel decreto 633-'72, acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione a partire dal 1ø gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006''.

   Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate Massimo Romano fissa anche la detrazione ammessa che e' pari al 35% per il settore agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e del 40% per le altre attivita'. Puo' raggiungere poi il 50% per i veicoli con ''propulsori non a combustione interna''. Il saldo finale sara' pero' relativo sia alla detrazione Iva, ma anche dagli aumenti di imponibile dovuta alla riduzione della deduzione che viene al contrario riconosciuta su Irap e Imposte di redditi.

   L'istanza di rimborso, inoltre, dovra' essere concordata dai dati che indicano la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo ai fini dell'attivita' d'impresa, arte o professione che dovra' pero' essere desunta dalla contabilita' aziendale.

   ''Per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 – pronunciata nella causa C-228/05 - il decreto legge n. 258 del 15 settembre scorso (convertito con modificazioni dalla legge n. 278 del 10 novembre 2006) ha disciplinato - e' scritto nella nota delle Entrate - le modalita' per il recupero dell'imposta non detratta e, in particolare, ha previsto la possibilita' di richiedere il rimborso in misura forfetaria o in via analitica, sulla base di idonea documentazione. Il provvedimento, inoltre, individua per distinti settori le percentuali forfetarie di imposta detraibile, in base all'utilizzo medio delle autovetture e dei motoveicoli nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita'''. (ANSA).

 

CASSAZIONE: PUNIBILE CONSUMATORE DROGA CHE PROTEGGE PUSHER

 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - La Cassazione cerca di arginare l'area dell'omerta' che protegge gli spacciatori - dal rischio di essere denunciati dalle persone alle quali forniscono la droga - inasprendo i rischi di condanna "per favoreggiamento" nei confronti di chi fa uso personale di stupefacenti e rifiuta di rivelare i nomi dei fornitori alla polizia giudiziaria. Le Sezioni Unite penali della Cassazione - oggi pomeriggio – hanno stabilito che, e' "configurabile" l'accusa di favoreggiamento, nei confronti di chi spontaneamente ammette di essere un tossicodipendente o e' gia' noto come tale alle forze dell'ordine (e per questo e' gia' stato sanzionato con provvedimenti amministrativi limitativi della liberta' personale come la sospensione della patente, del passaporto o del porto d'armi).

   Avra', invece, la possibilita' di tacere il nome dello spacciatore, senza essere incriminato per favoreggiamento - almeno questo sembra il senso della massima provvisoria depositata oggi e relativa alla soluzione di un contrasto di giurisprudenza - il consumatore (non noto in quanto tale agli inquirenti) che per la prima volta incappa in indagini sullo spaccio. In questo caso potra' tacere - invocando l'esimente della non punibilita' prevista dal codice penale - per evitare il danno che gli deriverebbe dall'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'ammissione della tossicodipendenza.

   Ecco il testo della massima delle Sezioni Unite (le motivazioni saranno depositate entro trenta giorni): "E' configurabile il delitto di favoreggiamento ed e' applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma 1, cp, se in concreto le informazioni richieste possono determinare un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore, anche se determinato dall'applicazione delle misure previste dall'art. 75 legge stupefacenti".

   L'avvocato Giovanni Cipollone che ha difeso il consumatore abituale - condannato per favoreggiamento senza concessione dell'esimente in quanto era gia' un tossicodipendente acclarato - ha accolto "positivamente" la decisione delle Sezioni Unite, come dichiarazione di principio, anche se il 'verdetto' concreto applicato al suo caso sara' noto solo domani. (ANSA).


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