INSUFFICIENTE CONSIDERAZIONE DELL’ESIGENZA DI UNA MADRE DI MINORE AFFETTO DA DISABILITÀ GRAVE, DI ESSERE TRASFERITA. IL GIUDICE CONDANNA LA GDF AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE (Tar Roma)

lunedì 02 gennaio 2023

Sintesi

Il ricorso, in relazione ai dedotti vizi di difetto di motivazione e istruttoria per ciò che attiene l’insufficiente considerazione, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’esigenza dell’istante, madre di minore affetto da disabilità grave, di essere trasferita nella sede di lavoro più vicina al luogo della persona da assistere, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente

Il Tribunale Amministrativo Regionale sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 1.000,00.

Sentenza

Pubblicato il 10/11/2022

N. 06910/2022 REG.PROV.CAU.

N. 12347/2022 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12347 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati **************;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-/2022 datato 1° agosto 2022 emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto. Ufficio Personale Ufficiali – Sezione “Impiego”, e notificato alla ricorrente in pari data recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/92 emanato nel contesto della procedura Piano Impieghi degli Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello – anno 2022;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Marianna Scali;

Ritenuto, ad un primo esame proprio di questa fase, che il ricorso sia assistito da fumus boni iuris, in relazione ai dedotti vizi di difetto di motivazione e istruttoria per ciò che attiene l’insufficiente considerazione, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’esigenza dell’istante, madre di minore affetto da disabilità grave, di essere trasferita nella sede di lavoro più vicina al luogo della persona da assistere, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992; e ciò in linea con l’orientamento giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, secondo cui “per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto oggi testualmente previsto dall’art.981, comma 1, lett. b) del c.o.m.” (così: Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2021, n.1196);

Precisato inoltre che la rilevanza costituzionale e la delicatezza degli interessi incisi dal presente provvedimento è sufficiente ad integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la concessione dell’invocata misura cautelare;

Ritenuto di dover condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ai fini del riesame;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’8 febbraio 2023;

c) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della presente fase nei confronti di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Marianna Scali

 

Roberto Politi

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 


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