LA GUARDIA DI FINANZA CHIEDE AL CONSIGLIO DI STATO DI REVOCARE UNA SUA SENTENZA SU DI TRASFERIMENTO DEL 2009 PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE. I GIUDICI RESPINGONO E CONDANNANO L’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE (Consiglio di Stato,Sent. n.6210/22)

venerdì 19 agosto 2022

LA GUARDIA DI FINANZA CHIEDE AL CONSIGLIO DI STATO DI REVOCARE UNA SUA SENTENZA SU DI TRASFERIMENTO DEL 2009 PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE. I GIUDICI RESPINGONO E CONDANNANO L’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE (Consiglio di Stato, Sent. n. 6210/2022)

Sintesi:

La vicenda processuale è insorta allorché il Comandante di un Nucleo P.T. della Guardia di Finanza, nell’ambito delle proprie competenze, con provvedimento in data 12.11.2008 disponeva prudenzialmente il cambio di incarico – sempre nell’ambito del medesimo Nucleo P.T. – di un maresciallo capo, da addetto alla Sezione Frodi Comunitarie alla Sezione Comando del dipendente I Gruppo Tutela Entrate

Il Comandante Regionale, con determinazione in data 16.01.2009, trasferiva l’interessato d’autorità, per esigenze di servizio, spostandolo dal Nucleo P.T. al Reparto tecnico logistico amministrativo nella stessa sede, con effetto immediato.

L’interessato insorgeva avverso il secondo spostamento, proponendo ricorso al Tribunale amministrativo regionale che accoglieva il ricorso, ravvisando il vizio di contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, essendo stato il trasferimento motivato solo da generiche esigenze di servizio, preceduto da altro trasferimento per servizio due mesi prima, senza alcun riferimento alle ulteriori e specifiche esigenze che avrebbero giustificato detto ulteriore spostamento.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione sostenendo, tra le varie ragioni, la natura di ordine del trasferimento dei militari (per cui non sarebbe necessaria la motivazione).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 67872021 resa alla camera di consiglio del 27 luglio 2021, respingeva il gravame, ribadendo il giudizio già espresso dal primo giudice circa il vizio di motivazione del trasferimento impugnato nonché in merito al fatto che lo stesso non costituisse un mero mutamento di incarico, essendo stato disposto un altro mutamento di incarico nell’ambito comunale solo due mesi prima.

Con il ricorso per la revocazione l’Amministrazione lamenta plurimi errori in fatto da parte del giudice d’appello, atteso che il provvedimento oggetto del precedente giudizio non doveva configurarsi come un vero e proprio trasferimento, concretizzandosi piuttosto in un mero cambio di incarico.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi € 3000,00 (tremila/00).

Pubblicato il 18/07/2022

N. 06210/2022REG.PROV.COLL.

N. 02374/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2022, proposto da Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati **************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. II n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso per la revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il Cons. Stefano Filippini;

Udito l’Avv. dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La vicenda processuale è insorta allorchè il Comandante del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, nell’ambito delle proprie competenze, con provvedimento in data 12.11.2008 disponeva prudenzialmente il cambio di incarico – sempre nell’ambito del medesimo Nucleo P.T. – del maresciallo capo -OMISSIS- (coinvolto in una indagine svolta dal GICO del Nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS- per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico), da addetto alla Sezione Frodi Comunitarie alla Sezione Comando del dipendente I Gruppo Tutela Entrate; contestualmente, lo stesso Comandante di Nucleo, sempre al fine di rimuovere la ravvisata incompatibilità ambientale in cui versava il militare, proponeva alla superiore gerarchia il trasferimento a un Reparto ubicato fuori Provincia. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, a seguito della sopra citata richiesta del dipendente Comandante del Nucleo P.T., formulava analoga proposta al Comandante Regionale -OMISSIS- di trasferimento dell’Ispettore “…salvo diverso avviso (…) ad un Reparto ubicato al di fuori della Provincia…” di riferimento. Il Comandante Regionale -OMISSIS-, con determinazione in data 16.01.2009, trasferiva l’interessato d’autorità, per esigenze di servizio, spostandolo dal Nucleo P.T. -OMISSIS- al Reparto tecnico logistico amministrativo -OMISSIS- nella stessa sede di -OMISSIS-, con effetto immediato.

L’interessato insorgeva avverso il secondo spostamento, proponendo ricorso al Tribunale amministrativo regionale del -OMISSIS- che, con la sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva il ricorso, ravvisando il vizio di contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, essendo stato il trasferimento motivato solo da generiche esigenze di servizio, preceduto da altro trasferimento per servizio due mesi prima, senza alcun riferimento alle ulteriori e specifiche esigenze che avrebbero giustificato detto ulteriore spostamento.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione sostenendo, tra le varie ragioni, la natura di ordine del trasferimento dei militari (per cui non sarebbe necessaria la motivazione) e, comunque, che il giudice di primo grado aveva errato nel fare riferimento all’illogicità del secondo movimento rispetto a quello disposto due mesi prima, in quanto quello del 12 novembre 2008 costituiva un mero spostamento di incarico all’interno del nucleo di polizia tributaria, così come anche il trasferimento impugnato costituiva un mutamento di incarico nell’ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 67872021 resa alla camera di consiglio del 27 luglio 2021, respingeva il gravame, ribadendo il giudizio già espresso dal primo giudice circa il vizio di motivazione del trasferimento impugnato nonché in merito al fatto che lo stesso non costituisse un mero mutamento di incarico, essendo stato disposto un altro mutamento di incarico nell’ambito comunale solo due mesi prima.

Con il ricorso per la revocazione ex art. 395 n. 4 CPC l’Amministrazione lamenta plurimi errori in fatto da parte del giudice d’appello, atteso che il provvedimento oggetto del precedente giudizio non doveva configurarsi come un vero e proprio trasferimento, concretizzandosi piuttosto in un mero cambio di incarico, posto che l’interessato è stato semplicemente destinato dall’allora Nucleo P.T. -OMISSIS- a un diverso Reparto nell’ambito della medesima città ove già prestava servizio. Inoltre, al giudice d’appello era anche sfuggita la circostanza che fosse in realtà cessata la materia del contendere, in forza del contenuto della memoria difensiva dell’allora appellato, datata 21.07.2014, dalla quale emergeva la cessazione dell’interesse alla decisione.

Si è costituito in giudizio il militare, contrastando il ricorso per revocazione.

Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 21.6.2022.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Giova premettere che, ai sensi della previsione contenuta nell’art. 395 n. 4 CPC è consentita la revocazione della sentenza laddove la stessa sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, nessuno dei capi di sentenza oggetto di censura risulta essere l’effetto di un errore di fatto o di un errore in fatto avente le caratteristiche del c.d. “abbaglio dei sensi” costantemente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa. E comunque, sia il tema della natura dello spostamento (se trasferimento o mero cambio di incarico), sia il profilo della perduranza dell’interesse alla definizione della lite, hanno costituito oggetto di punti controversi sui quali la sentenza d’appello si è pronunciata.

In particolare, quanto al primo motivo, la questione relativa alla natura giuridica dello spostamento del militare (se trasferimento o cambio di incarico) è stata dibattuta ed esaminata (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello). Non ricorre dunque alcun errore percettivo né errore di fatto, ma si è in presenza di un profilo controverso di causa, risolto con valutazione in diritto, che può anche essere astrattamente opinabile, ma rappresenterebbe a tutto concedere un errore di diritto, non rilevabile in sede di revocazione.

Analogamente, quanto al secondo motivo, relativo al preteso errore di fatto in tema di cessazione della materia del contendere, non ricorre alcun errore di fatto o palese “abbaglio dei sensi” del giudice di appello, trattandosi ancora una volta di questione dibattuta ed esaminata. Invero, con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, in data 27.02.2020, il Collegio aveva chiesto alle parti se perdurasse l’interesse, e la stessa Amministrazione aveva risposto affermativamente (cfr. la sentenza impugnata che, a pag. 4, riferisce che “ il 3 giugno 2021 la difesa appellante ha presentato memoria dichiarando di avere ancora interesse alla decisione”); è ben vero che la valutazione dell’interesse ad agire e della cessazione della materia del contendere possono rappresentare profili giuridici non coincidenti, tuttavia si è ancora una volta in presenza, da parte del giudice d’appello, di valutazioni in diritto, non censurabili con lo strumento in esame. Invero, l’apprezzamento dell’interesse ad agire, come pure il rilievo della cessazione della materia controversa, non costituiscono apprezzamenti o percezioni di fatto, ma sono valutazioni giuridiche, dunque “in diritto”, peraltro affrontati dalla sentenza in questione, così che la decisione al riguardo costituisce un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.

E dunque, nessuna pretermissione di atti o radicale travisamento degli stessi risulta essere stato compiuto dal Consiglio di Stato, che ha invece offerto una ricostruzione motivata di ciascuno degli aspetti di cui si discute; né ricorre quel palese “abbaglio dei sensi” che la giurisprudenza richiede per l’ipotesi di revocazione in questione.

L’esito della disamina dei motivi predetti risulta assorbente rispetto alla questione attinente alla fase rescissoria.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi € 3000,00 (tremila/00), oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Stefano Filippini

 

Oberdan Forlenza

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 


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