TERMINI PER L’EMANAZIONE DEI DECRETI DELEGATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46 (Sezione Ficiesse Bologna)

mercoledì 06 luglio 2022

PRIME CONSIDERAZIONI:

Con lo schema che segue si è inteso sottolineare i termini entro i quali il Governo ed i vari Ministri responsabili dei dicasteri interessati dovrebbero emanare i decreti legislativi e i Decreti interministeriali o Ministeriali di intesa, previsti per l’ attuazione degli innumerevoli temi proposti dalla legge. Come potrete constatare i punti da disciplinare sono molto importanti e la loro formulazione potrebbe migliorare o addirittura peggiorare l’ esito finale di tutto lo schema che si intende disciplinare.

Ho scritto dovrebbero poiché il termine, in questo caso, è “ordinatorio” e non già “perentorio” (1*). Per questo saranno necessarie iniziative da parte dei neo sindacati tese a sollecitare l' emanazione di tali provvedimenti usando tutti gli strumenti ( assai pochi) a disposizione per far sentire la loro voce. Determinante a tal fine ritengo il coinvolgimento nelle sedi parlamentari ed anche governative dei sindacati confederali di riferimento.

(1*)Differenza tra termine perentorio o termine ordinatorio

Il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile. Questo perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa.

Il termine ordinatorio invece, viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di "ordinare" un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.

Normalmente, si parla di termine con carattere “perentorio”, quando la legge o lo stesso atto prevedano la decadenza; si parla invece di termine con carattere “ordinatorio” in tutti gli altri casi. Se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che "si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio" pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.

Esaminiamo i diversi termini contenuti nella legge in esame:

ART. 9: ..omissis..svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali ….omissis…  

Commi 1-14 omissis

15. Il governo è delegato entro sei mesi (180 gg dal 27/5/2022 quindi al 27/11/2022)

ad emanare un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio  dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in  attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa,

previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di Stato, da  rendere  nel  termine  di  trenta  giorni (30 gg)  dalla  data  di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso  il  quale il  Governo  può  comunque  procedere.

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni parlamentari competenti……..che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta  giorni (60 gg)  dalla  data   di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  può  essere comunque adottato.

Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 (180 gg) o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo  e'  prorogata  di novanta giorni. ( 90 gg )

(Se così qualora il parere venga dato tra il 27 ottobre e il 27 novembre 2022 il temine non è più il 27 novembre bensì il 27 febbraio 2023, se fornito oltre il 27 novembre 90 giorni da che il parere viene dato)

ART 16 : Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi (180 gg) dalla data di entrata in vigore della presente legge,  uno  o più decreti legislativi per il coordinamento  normativo  delle disposizioni  del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195, …omissis…., e  del  codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto  legislativo  15  marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

…omissis…

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle  Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari,  che si esprimono entro trenta giorni ( 30 gg) dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(2*), entro centocinquanta giorni (150 gg) dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

(2*)legge 23 agosto 1988, n. 400 art.17 comma 3:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità  sottordinate al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri,

possono essere adottati con decreti  interministeriali,  ferma  restando  la necessità  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge……omissis

  1. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia  e delle  finanze, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   e   le associazioni professionali a carattere  sindacale  tra  militari,  è determinato, nel limite massimo fissato  ai sensi  dell'articolo 9,comma 4 (3*), il contingente dei distacchi e dei  permessi  sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento  militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari   con   criterio    proporzionale,    sulla    base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

(3*). Con la contrattazione di cui all'articolo 11 , nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti: 

a)  il  contingente  massimo  dei  distacchi  autorizzabili 
per ciascuna Forza armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  
militare nonché il  numero  massimo  annuo  dei  permessi  
retribuiti per  i rappresentanti delle associazioni 
rappresentative;

b) la misura dei permessi e  delle  aspettative  sindacali  non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

5. Entro diciotto mesi (540 gg) dalla data di entrata in vigore 
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo 
può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  
della  procedura  di cui al presente articolo, uno  o  più  
decreti  legislativi  recanti disposizioni integrative e 
correttive.

Art. 18 Procedure di conciliazione

1. E' istituita presso il Ministero della  difesa  la  commissione centrale di conciliazione per la risoluzione  in  via  bonaria  delle controversie  indicate  all'articolo  17,  comma  4,  aventi  rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle  Forze di  polizia  a  ordinamento  militare,  almeno  cinque (5)commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione  in  via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4,  aventi rilievo locale.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui  modalità  di costituzione e funzionamento sono definite con  regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, con decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta giorni (90) dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 Art. 19: Abrogazioni e norme transitorie                            1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 (4*)del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(4*) Capo III  Organi della Rappresentanza militare

I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  restano  in  carica  e  proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle  procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo  decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,comma 3, lettera b)(5*), della presente  legge,  ovvero,  se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema  di provvedimento ai sensi dell'articolo 7,  commi  5, 6,  7  e  8,  del decreto legislativo  12  maggio 1995, n. 195

(5*)Art.11 comma 3 lett.b). I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito  di  accordi  sindacali  stipulati  dalle  seguenti delegazioni:

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta  da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto  del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri  stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali  sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i  delegati che li compongono cessano la propria funzione.

ULTERIORI RIFLESSIONI:
Chi ha avuto la pazienza di leggere sin qui si sarà reso conto 
della complessità dell'archetipo studiato per completare la 
legge appena approvata. Diverse sono le incongruenze che, 
a mio parere, sono volute al fine di complicare  
l'avvio del sistema sindacale del personale militare e 
ritardarne il più a lungo possibile la piena funzionalità, 
riassumiamo:
90 giorni per la formazione delle Commissioni di Conciliazione
150 gg  dal 27 maggio 2022 per l' emanazione del regolamento 
di attuazione
180 gg per  per disciplinare le particolari limitazioni 
all'esercizio  dell'attività di carattere sindacale. 
Con i vari termini per il parere del Consiglio di stato  
e le Commissioni Parlamentari.
540 gg dall' emanazione del decreto di cui sopra per emanare 
eventuali decreti correttivi
La dettato  apparentemente più negativo appare infine 
la disposizione secondo  la quale il contingente dei distacchi 
e dei  permessi  sindacali per ciascuna Forza armata e Forza 
di polizia a ordinamento  militare, 
da ripartire tra le associazioni professionali a carattere 
sindacale tra militari  con   criterio  proporzionale,    
sulla    base della rappresentatività  dovrà avvenire con la 
contrattazione  formalizzata dal decreto  adottato dal Ministro 
per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e 
dell'economia  e delle  finanze, nell'ambito  delle  rispettive  
competenze, e le associazioni professionali a carattere  sindacale- 
E, udite, udite, ciliegina finale le norme relative alla 
rappresentanza saranno abrogate proprio al varo di questo decreto.
Se la mia interpretazione è giusta la rappresentanza resisterà 
sino alla conclusione del prossimo contratto e forse oltre se 
nel frattempo non saranno emanati gli altri decreti a termine.

 

Sezione Ficiesse Bologna

 

 

 

 


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