IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR DEL PIEMONTE DEL 14 GENNAIO 2022: L’ACCESSO EX LEGE 241/1990 DI UN FINANZIERE AL PROPRIO FASCICOLO PERSONALE NON È “ATTIVITÀ ESPLORATIVA”. GUARDIA DI FINANZA CONDANNATA ALLE SPESE

domenica 16 gennaio 2022

Pubblichiamo di seguito la sentenza con cui il TAR del Piemonte ha ribadito che non può essere impedito ad un appartenente alla Guardia di finanza di accedere al proprio fascicolo personale.

Da notarsi che il ricorrente, pur avendo già vinto un ricorso di fronte alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.commissioneaccesso.it), si era visto nuovamente negare dal proprio Reparto la visione degli atti sulla base di argomentazioni che il giudice amministrativo ha valutato infondate.

All'Amministrazione è stato ordinato di consentire l'accesso e di pagare le spese processuali quantificate in euro 1500 più iva e Cassa Previdenza Avvocati.

Grassetti e sottolineature sono della Redazione del sito.

 

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N. 00033/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00814/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2021, proposto da
(…) -Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, in persona del Minstro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21; 

per l'annullamento 

dei seguenti atti e documenti amministrativi 

determinazione della Guardia di Finanza n. - (…) -, relativa alla chiusura di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente; istanza per l’accertamento della dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio, presentata dal ricorrente, prot. n. - (…) -; nota n. - (…) - trasmessa dal Gruppo della Guardia di finanza di - (…) - al Comando provinciale Guardia di finanza di- (…) -, avente ad oggetto la “Comunicazione ex art. 748, c. 5, lett. b), DPR n. 90/2010 presentata dal - (…) - -ricorrente- - (…) -  in forza al Gruppo- (…) -”; tutti gli atti antecedenti o conseguenti a quelli sopra indicati e, in ogni caso, agli atti del fascicolo personale del ricorrente. 

nonché per l'annullamento 

1. Del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti adottato dalla Guardia di Finanza, Gruppo - (…) -, prot. - (…) - avente ad oggetto: <>, con il quale l’Amministrazione negava l’accesso ai documenti sopra indicati e per la cui visione ed estrazione di copia si procede ivi giudizialmente, provvedimento già avversato con ricorso dinanzi alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si pronunciava in senso favorevole al ricorrente; 

2. Del provvedimento di conferma del rigetto dell’istanza di accesso agli atti, adottato dalla Guardia di Finanza, Gruppo  - (…) - prot. n. - (…) -, avente ad oggetto: "Istanza di accesso informale presentata, in data 04.05.2021, dal (...) -ricorrente-.", con il quale l’Amministrazione negava l’accesso ai documenti sopra indicati e per la cui visione ed estrazione di copia si procede ivi giudizialmente; 

3. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 


FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo di avere presentato istanza di accesso informale ai seguenti atti: 

il proprio fascicolo personale; 

determinazione n. - (…) -  (chiusura procedimento disciplinare);

- prot. n. - (…) - (istanza causa di servizio); 

- nota n. - (…) - al Comando provinciale (cfr. all. 5 di parte ricorrente). 

Si precisa che gli ultimi tre documenti richiesti sono stati depositati in giudizio dall’amministrazione, per cui sul punto è cessata la materia del contendere. 

Con atto in data 12.5.2021 l’amministrazione negava l’accesso asserendo, per quanto concerne il fascicolo personale, che l’istanza si presentava generica, potendosi configurare come richiesta preordinata ad un controllo generalizzato e per di più che “non poteva escludersi la presenza di controinteressati”. 

Il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi che, con provvedimento in data 30.6.2021, accoglieva il ricorso evidenziando come il riferimento agli atti contenuti in un fascicolo personale escludesse la genericità dell’istanza e come, sussistendo per altro un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, dovesse escludersi la natura generalizzata dell’istanza. 

Demandava all’amministrazione di riprovvedere (cfr. all. 9 parte ricorrente). 

Nonostante l’accoglimento del ricorso, con atto in data 30.7.2021, l’amministrazione reiterava il diniego rinnovando l’invito ad esercitare l’accesso formale. 

In motivazione veniva ribadito che l’interesse del ricorrente sarebbe stato generico ed esplorativo o in alternativa “labile”, che vi sarebbero stati (in verità sembra di comprendersi con limitato riferimento ad una delle note già oggetto di deposito in giudizio) non meglio precisati controinteressati, che il primo atto oggetto di impugnazione non sarebbe consistito in un diniego ma in un semplice invito a presentare istanza di accesso formale. 

Il rinnovato procedimento si concludeva con un reiterato diniego ed invito a presentare una istanza di accesso formale. 

Lamenta parte ricorrente: 

1) la violazione degli articoli 10 e 22 della l. n. 241/90 e delle regole di trasparenza e correttezza; il fascicolo personale sarebbe di ontologico interesse per l’istante, non sarebbero individuabili né individuati dei controinteressati e, in ogni caso, la richiesta del “fascicolo personale” darebbe modo di comprendere l’oggetto dell’istanza. 

2) violazione degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 184/2006; la rappresentata esistenza di controinteressati sarebbe risultata pretestuosa e generica. 

3) violazione degli artt. 25 e 27 della l. n. 241/90; la decisione della Commissione per l’accesso avrebbe già comportato in capo all’amministrazione un obbligo di ostensione. 

Il ricorso risulta fondato nei sensi di cui in motivazione. 

Preliminarmente l’accesso informale è esercitabile nel caso in cui non sia ravvisabile la presenza di controinteressati. 

L’amministrazione he reiteratamente quanto genericamente affermato la sussistenza di presunti (e non meglio identificati) controinteressati; nel secondo diniego per altro l’assunto pare da limitarsi alla nota -OMISSIS-, già oggetto di deposito in giudizio, dunque la questione sarebbe del tutto irrilevante allo stato. In ogni caso è evidente come a fronte di una istanza composita doveri di lealtà e correttezza procedimentale avrebbero, al più, imposto di circoscrivere l’invocato limite ai soli documenti effettivamente menzionanti dei controinteressati. 

L’allegazione della sussistenza di controinteressati risponde alla ratio concreta di tutela di specifici soggetti e non può tramutarsi in una affermazione di stile volta ad ostacolare l’accesso; non risulta affatto di immediata comprensione come gli atti contenuti nel fascicolo personale (che hanno come destinatario certo e principale interessato, appunto, il dipendente cui il fascicolo afferisce) possano contemplare controinteressati suscettibili di lesione tale da giustificare un diniego, fermo restando che l’amministrazione ha sempre la facoltà di oscurare dati specifici contenuti negli atti.

Né è pertinente la giurisprudenza che ritiene sufficiente, per prescrivere l’accesso formale, che in capo all’amministrazione sorgano “dubbi” di accessibilità dei documenti, in quanto i pur legittimi dubbi debbono essere plausibili ed oggettivamente riconducibili a presupposti di fatto riscontrabili e non certo a mere e generiche ipotesi non riscontrabili. 

Meno che mai può sostenersi che la richiesta di accesso al “fascicolo personale” (che è un insieme di documenti precisi e puntualmente identificabili nell’organizzazione amministrativa) sia attività “esplorativa” inerente la generalizzata azione dell’amministrazione, al più essendo una (più che legittima) volontà di complessiva cognizione della propria singola posizione individuale; né è sostenibile che competa al ricorrente, che con il rinvio al fascicolo personale ha identificato chiaramente in termini amministrativi i documenti, sia in condizioni, senza avervi mai avuto accesso, di elencare puntualmente il contenuto di tale fascicolo

D’altro canto si legge nella stessa memoria erariale che non sussistono dubbi di accessibilità del fascicolo personale, il che non si concilia con il fatto che, come ribadito ancora in discussione dalla difesa del ricorrente, a tutt’oggi l’accesso al fascicolo personale non sia stato concesso. 

In definitiva il diniego (posto che tale è il contenuto sostanziale dell’atto) per quanto concerne il fascicolo personale appare illegittimo e la domanda deve essere accolta con ordine all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti ivi contenuti. 

Deve invece considerarsi cessata la materia del contendere per quanto concerne le ulteriori note menzionate nell’istanza di accesso e depositate in giudizio; la circostanza, evidenziata da parte ricorrente nella propria ultima memoria, che nella nota - (…) - si legga che lo scrivente la nota “ha appreso” una serie di informazioni ivi riportate non dimostra ex se l’esistenza di ulteriori documenti, ben potendo il superiore avere semplicemente acquisito notizie informali. 

In ogni caso la difesa ha, in discussione, circoscritto al fascicolo personale l’interesse all’accesso, posto che apparirebbe in questo caso sì generica la richiesta di atti sulla sola base del fatto che il redattore della nota utilizza quell’espressione. 

Il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi di cui in motivazione. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, l’accesso al suo fascicolo personale; 

condanna l’amministrazione resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre IVA e CPA 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: 

Savio Picone, Presidente FF 

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore 

Angelo Roberto Cerroni, Referendario 


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