FAMIGLIE, SMART WORKING, BONUS BABY-SITTER E CONGEDI: COSA CAMBIA CON IL DECRETO SOSTEGNI. (da corriere.it)

lunedì 22 marzo 2021

Il governo ha approvato il decreto Sostegni e il suo contenuto ora è ufficiale. Che cosa cambia per le famiglie e i genitori che lavorano? Smart working, congedi, bonus baby-sitter. Le misure nel dettaglio.

Congedi parentali con figli minori

Per andare incontro alle famiglie, sono stati approvati congedi familiari straordinari. Sono previsti per genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e sono riconosciuti nel caso si hanno figli conviventi e con meno di 14 anni in didattica a distanza, introdotta in molte regioni in zona rossa. Gli indennizzi sono pari al 50% della retribuzione. Ha diritto di richiedere il congedo anche chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma in questo caso senza retribuzione. Per il genitore che resta a casa c’è il divieto di licenziamento e la conservazione, dunque, del posto di lavoro. Venerdì 12 marzo era già stato approvato lo stanziamento di 292 milioni di euro per questa voce di spesa.

Smart working fino al 30 giugno

Nel decreto viene stabilito che tutti i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno diritto a chiedere lo smart working per rimanere a casa con una retribuzione piena. Scendendo nel dettaglio, ha diritto a richiedere lo smart working ogni lavoratore dipendente (in alternativa all’altro genitore) con figlio convivente minore di 16 anni (prima era fino a 14 anni), fino al 30 giugno 2021. Secondo questi lassi di tempo:

* Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;

* Per tutta la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;

* Per la durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl.

Bonus baby-sitter

Il bonus baby è stato reintrodotto per i genitori che hanno figli in didattica a distanza, ma solo per determinate categorie di lavoratori. Al beneficio accedono i lavoratori con figli di età minore ai 14 anni e la durata dello stesso dovrebbe essere legata sia ai periodi di quarantena obbligatoria che alla didattica a distanza.

I destinatari di questa misura sono:

* i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;

* i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps;

* il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;

* i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il massimale e il divieto di cumulo

Per l’acquisto di servizi di servizi di baby-sitting il limite massimo complessivo è di 100 euro settimanali. Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da Covid del figlio o alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl. Riguardo alla cumulare del bonus baby-sitter anche per chi sta in smart working per consentire di lavorare senza dover assistere i figli piccoli nella didattica a distanza (che in molte regione riguarda anche i bambini delle elementari che hanno sei anni), la richiesta avanzato dalla ministra di Iv Elena Bonetti per le Pari Opportunità e la Famiglia in Consiglio dei ministri, in asse con la collega di FI Maria Stella Gelmini ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, non ha trovato una risposta positiva.

 

 

 

Fonte: https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_marzo_20/famiglie-smart-working-bonus-baby-sitter-congedi-cosa-cambia-il-decreto-sostegni-ab2048ac-88ba-11eb-9214-48facb37773c.shtml

 

 

 

 

 


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