RIPRISTINATA L'INDENNITA' DI TRASFERTA PER FF. DI PP. E FF.AA. IL PROVVEDIMENTO CONTENUTO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273
RIPRISTINATA L' INDENNITA' DI TRASFERTA PER LE FORZE DI POLIZIA E FORZE ARMATE. IL PROVVEDIMENTO CHE LA RIPRISTINA E' CONTENUTO NELLA LEGGE APPROVATA IN SENATO CHE CONVERTE IL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273, RECANTE DEFINIZIONE E PROROGA DI TERMINI, NONCHÉ CONSEGUENTI DISPOSIZIONI URGENTI.
RIPORTIAMO IL TESTO DEL COMMA 213 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 con il quale era stata soppressa l’indennità di trasferta:
213-L’ indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e all’articolo 1, primo comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513, l’ indennità supplementare prevista dal comma primo o secondo dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 sono soppresse.
Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi, quelli relativi alla carriera prefettizia e diplomatica nonché alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle forze armate.
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 rimedia con la seguente disposizione:
Art. 39-undetricies. - (Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia). –
1. All’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate“ sono soppresse.
2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:
“213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio“.