RADICALI: IL TRASFERIMENTO PROVVISORIO DEL MILITARE E' UNA POSIZIONE GIURIDICA INESISTENTE CHE VA COMUNQUE RETRIBUITA
mercoledì 26 gennaio 2011
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-10538
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 24 gennaio 2011, seduta n.422
Interrogazione a risposta scritta 4-10538
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 24 gennaio 2011, seduta n.422
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
gli articoli 1 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e gli articoli 1 e seguenti della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, riconoscono un trattamento economico, a compensazione degli oneri e dei disagi, ai militari comandati a prestare servizio fuori dalla ordinaria sede di servizio temporaneamente, tale posizione assume il nome giuridico di «missione»;
gli articoli 17 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836, gli articoli 11 e seguenti della legge 26 luglio 1978, n. 417 e l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, riconoscono un trattamento economico, a compensazione degli oneri e dei disagi, ai militari trasferiti da una ad altra sede di servizio permanente, tale posizione assume il nome giuridico di «trasferimento»;
nei confronti del personale della marina militare, con specifici messaggi telegrafici sono disposti d'autorità  provvedimenti di imbarco temporaneo su unità  navali, anche per periodi di lunga durata;
detti messaggi non recano alcuna dicitura di «missione» o di «trasferimento», ma quella del tutto neutra ed atecnica di «temporaneo imbarco», A fronte di tali disposizioni di servizio non viene corrisposta al personale destinatario alcun tipo di emolumento per il disagio dovuto al mutamento della sede di servizio;
con il decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare del 1 o febbraio 2005, è stato affermato che «il temporaneo imbarco si configura quale trasferimento temporaneo»;
il TAR per la Lombardia, sezione II, I nella sentenza 18 febbraio 2004, n. 986 e il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 18 maggio 2004, n. 7627 hanno precisato che il trasferimento provvisorio/temporaneo è una posizione giuridica inesistente e che il mutamento dalla sede di servizio deve essere inquadrato nelle richiamate posizioni giuridiche -:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto narrato in premessa;
se non ritenga necessario assumere le necessarie iniziative presso lo Stato maggiore della Marina militare affinchà © qualifichi il «temporaneo imbarco» come una «missione fuori sede», ovvero come un «trasferimento ad altra sede di servizio»;
quale sia il numero degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militari di truppa della marina militare che siano stati interessati nel biennio 2009-2010 da provvedimenti amministrativi di imbarco temporaneo su unità  navali. (4-10538)