STRAORDINARI GDF, SORPRENDENTE DECISIONE DEL COMANDO GENERALE: PER CHI HA FATTO RICORSO IL DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO DECADE DOPO 5 ANNI E NON AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO COME PER TUTTI GLI ALTRI FINANZIERI- di Gianluca Taccalozzi
Abbiamo seguito la questione del contenzioso relativo alle ore di straordinario non retribuite e non recuperate, dalle prime sentenze dei vari TAR alle ultime sentenze del Consiglio di Stato che hanno ormai consolidato una giurisprudenza sintetizzabile nei seguenti tre principi:
1) le ore in contenzioso non sono retribuibili, ma solo recuperabili;
2) il diritto al riposo compensativo non è soggetto a decadenza, tanto meno da norme interne alla Guardia di finanza;
3) è ipotizzabile una responsabilità amministrativo/contabile in capo ai dirigenti che hanno autorizzato, senza provate ed urgenti necessità operative, ore di lavoro straordinario oltre il monte-ore finanziato.
A seguito di quanto stabilito dall’Alto Consiglio, la Guardia di finanza ha modificato la propria normativa di attuazione (decreto dirigenziale n. 330825 del 10.10.2007 e foglio n. 330811 del 10/10/2007 del Comando Generale, Ufficio programmazione finanziaria e bilancio), disponendo che le ore di straordinario prestate e non retribuite possono essere recuperate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono svolte e non più entro il trimestre successivo al mese in cui vengono svolte.
Peraltro, il nuovo contratto di lavoro di cui al D.P.R. 170 dell’11.09.2007 (pubblicato nella G.U. n. 243 del 18.10.2007) all’art. 28, ultimo comma, già disponeva in maniera del tutto analoga.
Come già abbiamo stigmatizzato nell’articolo pubblicato sul sito di Ficiesse in data 15.04.2008 queste nuove disposizioni hanno opportunisticamente accolto solo in parte quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, ribadendo la decadenza del diritto al riposo compensativo anche se con un termine più lungo e ragionevole rispetto al precedente (31 dicembre dell’anno successivo rispetto a tre mesi successivi).
Il motivo risulta essere abbastanza chiaro, se infatti fosse stato eliminato tale limite, come stabilito dal Consiglio di Stato, tutti i finanzieri (compreso chi non aveva fatto ricorso) che avevano maturato ore di straordinario non recuperato e non retribuito negli ultimi anni (ricordiamo che nel 2001 il personale fu invitato a presentare una domanda ai rispettivi Re.T.L.A. per interrompere la prescrizione) avrebbero potuto recuperare tali ore, con un notevolissimo nocumento per il Corpo, in ragione del fatto che una buona fetta di personale sarebbe stato pagato per stare a casa, anche per lunghi periodi..
Se però il mantenimento del limite permette al Corpo di evitare ulteriori conseguenze negative, ribaltando gli effetti di una discutibile gestione dello straordinario direttamente ed esclusivamente sul personale (in ragione del mancato riconoscimento del riposo compensativo per le ore effettuate prima del limite della nuova decadenza) lo stesso limite impone all’amministrazione di retribuire le ore oggetto di contenzioso amministrativo, in quanto le sentenze fanno tutte riferimento ad ore effettuate prima del 2003 e per cui il diritto al riposo compensativo sarebbe oramai decaduto.
Pertanto l’interpretazione delle sentenze del Consiglio di Stato data dai vertici della Guardia di Finanza (decreto dirigenziale n. 330825 del 10.10.2007 e con la circolare nr.330811 del 10/10/2007) permette al Corpo di subire il danno minore secondo il ragionamento: “pago chi ha fatto ricorso, ma non permetto che il resto del personale rimanga a casa pagato per lunghi periodi”.
Oggi, però, ecco l’incredibile novità, il Comando non si accontenta e pretende di far recuperare le ore anche al personale ricorrente esigendo la restituzione delle somme già pagate a seguito delle sentenze di primo grado. Tale strategia cozza inevitabilmente con il limite di decadenza imposto sul diritto al riposo compensativo.
Infatti, mentre il caso arriva in Parlamento con un’interrogazione parlamentare dell’On. Villecco Calipari presentata il 25 settembre scorso, il Comando Generale emana un’ultima sorprendente disposizione con il radiomessaggio n. 344380 del 20.10.2008 con il quale stabilisce, in barba all’art. 44 del Regolamento Interno ed all’art. 28 comma 6 del DPR 170/2007, che il limite di decadenza per il diritto al riposo compensativo non vale per il personale ricorrente.
Aldilà delle mere ragioni economiche che, tra l’altro, nemmeno sussistono in quanto un’ora di straordinario è retribuita meno che un’ora ordinaria per cui il riposo compensativo costerebbe di più all’amministrazione, la sensazione che se ne ricava è che si cerchi di concedere il minimo al personale ricorrente per non incentivare future iniziative del genere.
In un periodo nel quale si propone una specificità per il Comparto sicurezza e difesa che sancisca e ribadisca le limitazioni sul piano dei diritti, questa situazione fa capire come ci sia invece bisogno di una riconoscere il diritto a una seria rappresentanza sindacale che permetta di risolvere le conflittualità interne limitando al massimo il ricorso al TAR ed evitando nel contempo che i danni causati da criticabili gestioni vengano sistematicamente ribaltati sul personale.
GIANLUCA TACCALOZZI
Segretario Sezione Ficiesse Roma
gianlucataccalozzi@alice.it