LETTERA43.IT: IL WHISTLEBLOWING E' LEGGE: ECCO COME FUNZIONA
LETTERA43.IT: IL WHISTLEBLOWING E' LEGGE: ECCO COME FUNZIONA
Il whistleblowing è legge: ecco come funziona
Testo approvato alla Camera in via definitiva con 357 sì, 46 no e 15 astenuti. Introdotte nuove tutele per i dipendenti pubblici e privati che decidono di segnalare attività illecite.
Via libera definitivo della Camera alla legge sul whistleblowing. Il testo, che regola la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integra la normativa già esistente per i dipendenti statali e introduce nuovi strumenti per i lavoratori del settore privato in cerca di protezione. I voti a favore sono stati 357 (Pd, M5s, Fratelli d’Italia e Lega), 46 i contrari (Forza Italia, Direzione Italia) e 15 gli astenuti.
1. Dipendenti protetti da ritorsioni e licenziamenti
Per chi segnala reati o irregolarità, a partire dai casi di corruzione, la legge prevede la tutela dell'identità e la garanzia di non subire ritorsioni o atti discriminatori sul posto di lavoro. In particolare, il dipendente pubblico o privato che segnali all'autorità giudiziaria o all'Autorità nazionale anticorruzione condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi sulla sua carriera. Inoltre, non hanno nessun valore eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro, cui spetterà dimostrare che le misure eventualmente stabilite sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione da parte del dipendente.
SEGNALAZIONE IN BUONA FEDE. Affinché la segnalazione dell'illecito sia valida è necessario che sia fatta in buona fede. Ciò significa che il dipendente che segnala un illecito deve avere una «ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto che la condotta illecita segnalata si sia verificata».
TUTELA DELL'IDENTITÀ. L'identità del whistleblower non potrà essere rivelata e a tale scopo si potrà ricorrere anche a strumenti di crittografia. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
NO A DENUNCE ANONIME. Non sono ammesse, tuttavia, segnalazioni anonime. Per evitare il rischio di calunnie si prevede che, nel caso si accerti l'infondatezza della segnalazione o la mancanza della buona fede, scatti il procedimento disciplinare e l'eventuale licenziamento. La tutela del whistleblower si estende anche al privato, prevedendo che nei modelli organizzativi predisposti dalle aziende in base alla legge 231, quella per la prevenzione dei reati, siano inserite anche norme a tutela della riservatezza di chi segnala illeciti e contro eventuali ritorsioni.
RISERVATEZZA INFORMATICA. Le aziende, in particolare, devono aprire nei loro modelli organizzativi uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e devono essere affiancati da almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità con modalità informatiche.
2. La disciplina negli altri Paesi, Usa e Gb all'avanguardia
Il termine whistleblower fa riferimento all'immagine del poliziotto che usa il fischietto (whistle) per segnalare un illecito. Quindi è passato a indicare il lavoratore che, accorgendosi che nel proprio ambiente di lavoro avviene un illecito, decide di denunciarlo. I Paesi dove la pratica della delazione è maggiormente sviluppata sono gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove è garantito l’anonimato delle denunce, la tutela contro licenziamenti, distaccamenti e mobbing nonché una ricompensa nel caso in cui la denuncia porti alla scoperta di reati. Negli Stati Uniti, in base al Dodd-Frank Act del 2010, il premio può arrivare al 30% della somma recuperata.
LAVORATORI FRANCESI PROTETTI. In Francia i lavoratori sono tutelati dal licenziamento o da atti discriminatori nel caso rivelino condotte illecite, anche se non è previsto che le aziende adottino espressamente policy riguardo al whistleblowing.
IN GERMANIA MANCANO NORME SPECIFICHE. In Germania, invece, non ci sono norme specifiche a disciplinare la delazione, ma è prevista comunque una protezione per chi è stato licenziato per aver denunciato un illecito in ambito lavorativo.
3. Le disposizioni della legge Severino, il primo passo nel 2012
In Italia il primo passo avanti verso una legge che disciplinasse la delazione è stato fatto con l’emanazione della legge Severino nel 2012, ma solo per il settore pubblico. Il testo disponeva l’obbligo di denuncia di pratiche abusive all’autorità giudiziaria (Corte dei conti, diretto superiore e Anac), ma non tutelava l’identità del whistleblower.