PERMESSI E CONGEDI (LEGGE 104/92). CORTE COSTITUZIONALE ILLEGITTIMO ESCLUDERE I CONVIVENTI

venerdì 07 aprile 2017

E’ illegittimo escludere il convivente dai permessi e congedi previsti dalla legge 104. A ribadirlo è stata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213/2016, con la quale la Consulta ha confermato che nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva e familiare, le differenze con il rapporto coniugale si annullano. Pertanto, anche i conviventi di fatto hanno diritto ai tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare riconosciuto disabile grave. La Consulta, dunque, ha dichiarato illegittimo l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, laddove limita l’accesso  ai benefici soltanto a coloro che hanno “un mero rapporto di parentela o di coniugio”.

La norma contestata prevede, infatti, secondo un ordine gerarchico ben dettagliato,  che possono accedere ai benefici di legge soltanto:

a) il coniuge;

b) parenti e affini di primo gradi (quali sono figli, genitori, suoceri, generi e nuore);

c) quelli di secondo grado (nonni, nipoti,  fratelli, sorelle e cognati;

d) in via residuale quelli di terzo grado (zii, figli di fratelli o di sorelle, bisnonni, pronipoti), ma solo se il coniuge e i genitori del disabile grave  hanno più di 65 anni, o sono invalidi anch’essi, oppure sono deceduti o mancano del tutto (se il disabile è celibe o divorziato, per esempio).

Tuttavia, va segnalato che se da un lato il giudizio della Consulta accoglie un principio estensivo del campo di applicazione della normativa relativa ai permessi e ai congedi, si moltiplicano tuttavia altri pronunciamenti che puniscono gli abusi da parte di coloro che utilizzano i giorni di permesso per altri scopi. L’ultima sentenza, in ordine di tempo, è della Corte di Cassazione (sentenza n. 17968/2016) che ha considerato, legittimo, invece, il licenziamento di una dipendente comunale, la quale, durante le ore in cui avrebbe dovuto assistere il familiare disabile, frequentava lezioni di un corso universitario. In questo caso, la lavoratrice sommava sistematicamente un giorno di permesso per studio con i tre concessi in base alla legge 104.

La Cassazione, censurando il comportamento individuale, ha ribadito che l’assistenza al disabile va fornita proprio durante le ore di permesso 104. A nulla sono valse le giustificazioni rese in giudizio dalla lavoratrice. Per l’Alta Corte, la dipendente pubblica ha posto in atto una condotta lesiva della buona fede, privando il datore di lavoro della prestazione lavorativa, nonché un comportamento indebito anche nei confronti dell’Inps che paga l’indennità (pari alla retribuzione) per le ore di assenza dal lavoro.   (Fonte INCA)


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