QUESTIONEGIUSTIZIA.IT: SULLA TUTELA DEL SEGRETO INVESTIGATIVO
di Giuseppe Cascini
Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Primo commento alla circolare emanata il 7 febbraio 2017 dal Procuratore della Repubblica di Torino contenente “Direttive a tutela del segreto investigativo” conseguenti all’art. 18 (Disposizioni Transitorie e finali) n. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
La questione in oggetto trae origine dall’approvazione del Decreto Legislativo n. 177/2016, relativo all’assorbimento del Corpo di Polizia Forestale dello Stato nel Corpo della Polizia di Stato, all’interno del quale è stata inserita, con l’art. 18 comma 5 la seguente disposizione: “…al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale ”.
Nella circolare del Procuratore di Torino si evidenzia correttamente come tale previsione potrebbe determinare rischi di compromissione del segreto investigativo previsto innanzitutto dall’art. 329 c.p.p., la cui violazione da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio può dar luogo a responsabilità penale ex art. 326 c.p.. Tanto più che i componenti della “scala gerarchica” cui fa riferimento la norma in questione non sempre rivestono la qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria”.
E ciò in particolare a seguito della emanazione di una circolare interpretativa del Capo della Polizia emanata in data 8 ottobre 2016 nella quale si sposa una interpretazione estensiva della previsione normativa, dalla quale deriverebbe un obbligo di comunicazione alla scala gerarchica non solo delle informative di reato trasmesse alla Autorità Giudiziaria, ma anche di ogni notizia relativa a tali informative. E dunque anche degli ulteriori atti, eseguiti o comunque curati dall’articolazione di polizia, che rappresentino uno sviluppo dell’iniziale informativa di reato fino alla conclusione della fase delle indagini preliminari.
Una impostazione, quella proposta dalla Polizia di Stato, ben diversa da quella da tempo praticata dall’Arma dei Carabinieri, per la quale una previsione analoga esiste da lungo tempo (art. 151 del regio decreto 24 dicembre 1911, oggi trasfuso nell’art. 237 del D.p.r. 15.3.2010 n. 90). Nella “Guida per le segnalazioni” dell’Arma dei Carabinieri, infatti, si legge, al riguardo, che “le segnalazioni devono riportare gli elementi essenziali del fatto sulla base delle prescrizioni particolari di cui alla parte II della pubblicazione e con l’osservanza degli obblighi di cui al codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione”. In altro paragrafo della stessa pubblicazione in cui si chiede di anticipare i contenuti delle “operazioni di particolare rilievo”, si precisa che ciò deve avvenire “escludendo qualsiasi aspetto di interesse prettamente investigativo”.
La vis espansiva della nuova disposizione ha, dunque, indotto il Procuratore di Torino a dettare specifiche linee-guida in tema di tutela del segreto investigativo, con le quali si stabilisce che i magistrati dell’ufficio diano comunicazione al Procuratore della Repubblica dei casi in cui ritengano di dover segnalare ai presidi di polizia giudiziaria delegati alle indagini preliminari da loro dirette e coordinate il rispetto assoluto del segreto investigativo anche nei confronti delle rispettive “scale gerarchiche ”.
Il Procuratore provvederà quindi a darne comunicazione formale diretta ai dirigenti o comandanti dei presidi di polizia giudiziaria interessati, inclusi servizi centrali di polizia giudiziaria.
La circolare, infine, preannuncia la possibilità, in caso di diversa valutazione da parte dei corpi di polizia destinatari della comunicazione, di sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, nell’ambito del quale verrebbe denunciata la contrarietà della disposizione con l’art. 109 della Costituzione (nei casi in cui i responsabili dei presidi di polizia giudiziaria interessati dovessero ritenere, ai sensi dell’art. 18 co. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di non poter aderire alla richiesta di preservare il segreto investigativo, dovranno comunicarlo formalmente allo scrivente per ogni possibile iniziativa dell’ufficio, non escluso il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 37 L. 11 marzo 1953 n. 87).
L’iniziativa della Procura di Torino appare pienamente condivisibile e coerente con la necessità di garantire il segreto investigativo, senza pregiudicare le esigenze di coordinamento informativo proprie dei corpi di polizia. E ben potrebbe essere fatta propria dagli altri uffici giudiziari italiani, come già avvenuto per gli uffici requirenti del distretto di Torino.
14 febbraio 2017
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