RIFORMA RAPPRESENTANZA MILITARE, PROGETTI DI LEGGE “IN FOTOCOPIA” DEGLI ONOREVOLI RAMPONI (AN), MOLINARI (MARGHERITA) E LAVAGNINI (FI).

martedì 11 dicembre 2001

Dopo il disegno di legge n. 494, presentato il 18 luglio scorso dal Sen. MELELEO (Bianco Fiore), nel volgere di pochi giorni sono stati presentati altri tre progetti di legge sulla riforma della rappresentanza militare: il 932 dall’On. MOLINARI (Margherita-Ulivo), il 1718 dall’On. RAMPONI (Alleanza Nazionale) e il 1822 dall’On. LAVAGNINI (Forza Italia).

Sono stati preannunciati, inoltre, altri due disegni di legge da parte degli Onorevoli ASCIERTO e CANNELLA (Alleanza Nazionale) e dell’On. DEIANA (Rifondazione Comunista). Infine, abbiamo appreso che anche l’On. LUMIA, nostro socio fondatore, ha in animo di presentare un ulteriore testo per i Democratici di Sinistra.

Una grande effervescenza, quindi. Il che potrebbe significare che stavolta la legge 382 potrebbe cambiare davvero.

Ma cambierà nel senso voluto dalla stragrande maggioranza degli appartenenti al Corpo della GDF (i cui rappresentanti, convocati due anni fa dal Cocer, si espressero ALL’UNANIMITÀ, per il sindacato) o si andrà in una direzione diversa?

Per vederci chiaro, abbiamo messo a confronto i quattro testi fino ad oggi disponibili ed abbiamo avuto un’impressione positiva per il DDL Meleleo, e impressioni assolutamente negative per gli altri.

Meleleo, infatti, ha concepito una rappresentanza “forte”, caratterizzata da un accentuato grado di autonomia dei delegati rispetto alla gerarchia, chiaramente rinvenibile nelle modalità di elezione e di funzionamento degli organismi ma anche nelle garanzie per i delegati (tra cui la rinnovabilità del mandato). I rappresentanti sono in grado, in tal modo, di interpretare in modo serio e dignitoso le esigenze di tutela collettiva che emergono con tanta forza  dal personale di tutte le categorie.

Una concezione totalmente diversa ispira, invece, gli altri tre articolati che disegnano una rappresentanza in posizione di completa soggezione alla gerarchia. Questa interviene perfino nella scelta dei candidati in virtù dell’incredibile meccanismo descritto nell’art. 11, dove si prevede che i delegati Coir e Cocer siano eletti da un “corpo elettorale” composto non soltanto dagli eletti ai Cobar, ma anche da un organismo a tempo di “rappresentanti dei comandanti”. Tale organismo, una volta concluse le elezioni, è destinato ad essere immediatamente sciolto.

Per ulteriori informazioni sulla profonda diversità dei due testi abbiamo redatto la tabella che segue mentre in un’altra parte del sito pubblichiamo un testo di raffronto completo per gli approfondimenti.

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI LETTORI A FARCI PERVENIRE OSSERVAZIONI ED OPINIONI.

Nel prossimo aggiornamento daremo conto delle decisioni assunte dal Direttivo nazionale di Ficiesse nel corso del quale è stata manifestata grandissima preoccupazione per il negativo evolversi del dibattito sulla riforma della rappresentanza militare in Commissione difesa.

 


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