IL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRATTIENE IN SERVIZIO IL CAPO DI PERSOMIL NONCHE' PRESIDENTE DEL COCER di Antonella Manotti

venerdì 30 settembre 2016

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRATTIENE IN SERVIZIO IL CAPO DI PERSOMIL NONCHE' PRESIDENTE DEL COCER di Antonella Manotti

Il 23 settembre scorso su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti,  il generale di divisione dell’esercito in ausiliaria Paolo GEROMETTA, è stato confermato nell’incarico di Direttore generale per il personale militare fino al 30 giugno 2017 e di conseguenza resta anche Presidente del Cocer Interforze. La decisione ha suscitato un certo disappunto soprattutto considerando che esite una norma varata dal governo con cui è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici che hanno già maturato il requisito per la pensione.

La  Circolare Madia n.2/2015 della Funzione Pubblica in applicazione ed interpretazione del d.l. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, con le quali sono divenute operative le misure che abrogano l'istituto in uso presso le Amministrazioni Pubbliche, del cosiddetto "trattenimento in servizio",  abrogato dalla citata legge n.114/2014,  ha fatto entrare a regime la fattispecie del "pensionamento d'ufficio" che, quale intervento legislativo, ""è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale, nelle Pubbliche Amministrazioni"".

Il trattenimento in servizio è stato, quindi, abrogato  con la sola eccezione, è bene precisarlo, del suo mantenimento per quelle casistiche di lavoratori che non raggiungendo il minimo dei contributi previdenziali che danno diritto al trattamento pensionistico, ammontanti, da normativa in essere, ad almeno venti anni, cumulati anche con precedenti rapporti di lavoro e corrispondenti contributi, presso diversi istituti previdenziali. L'Amminisrazione Pubblica, in questi casi, deve quindi permettere al lavoratore di proseguire nel rapporto di lavoro, sino al raggiungimento del "minimo contributivo" ovvero fino  all'età massima dei settanta anni, consentiti. 

Inoltre nella enunciata Circolare Madia, si stabiliste un "regime speciale" dei dirigenti medici e del ruolo sanitario come biologi, chimici, fisici, farmacisti, psicologi, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per i quali si prevede una esenzione dalla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 

Infine, sottoliniamo che l'esclusione della norma in trattazione, come declinata con la Circolare 2/2015, per gli appartenenti al ruolo delle Magistrature e dei Professori Universitari, si estende anche ai dirigenti di "strutture complesse" del servizio sanitario nazionale a cui effettivamente è assegnata la relativa responsabilità.

Riepilogando:

1) legge "di Paola" (legge n. 244 del 2012) e gli indirizzi del  "libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa" considerano la riduzione del personale prioritaria e a cominciare dai vertici;

2) con la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha confermato che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dalla legge n. 114 del 2014, è avvenuta la soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare, anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia;

3) Sul  sito internet del Ministero della difesa, alla voce "disciplina dei richiami in servizio", si afferma che l'amministrazione della difesa si avvale del personale militare in congedo per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio.

Occorre infine ricordare che l' Art. 879 del Codice dell'ordinamento Militare, stabiliscge che.... 2. L’ufficiale, per giustificati motivi dell’amministrazione, può essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura più di quindici giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non può eccedere la durata di giorni sessanta"... 

Pur considerando la possibilità che l'Amministrazione della Difesa possa richiamare o trattenere in servizio professionalità che non possono essere facilmente "rimpiazzate" è  altrettanto lecito sollevare dubbi sull'opportunità di una interpretazione da parte della Difesa che - non soltanto nel recente caso- ha aggirato le norme in vigore. 

Ulteriore "lacuna" derivante dalla interpretazione della Difesa con la quale è stato disposto il treattenimento in servizio, è che esso avrà riflessi anche  sull'incarico di Presidente del Cocer.Un Organo elettivo. 

ANTONELLA MANOTTI - NUOVO GIORNALE DEI MILITARI


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