ASSOCIAZIONISMO, BUONE NUOVE DAL GOVERNO IN RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DELL'ON, DEIANA: TUTELARE I DIRITTI DEI MILITARI NON VUOL DIRE FARE SINDACATO

venerdì 06 dicembre 2002

Il sito della Camera dei Deputati ha pubblicato la risposta a una interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Elettra DEIANA (Rifondazione comunista) al Ministro della Difesa in merito ad una iniziativa di un ufficiale dell’Aeronautica apparentemente tesa a scoraggiare l’adesione dei militari dipendenti all’associazione denominata “Osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”.

L’associazione si configura come un centro studi con le seguenti finalità:

1)                 studiare preventivamente i provvedimenti legislativi che interessano i lavoratori delle forze armate e delle forze di polizia;

2)                 tutelare i diritti delle famiglie dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia;

3)                 predisporre tutti quei mezzi a tutela delle ricongiunzioni dei nuclei familiari;

4)                 incentivare la creazione di idonee soluzioni abitative;

5)                 incentivare l'elevazione culturale dei lavoratori appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia e dei loro familiari;

6)                 promuovere studi, ricerche e soluzioni per problematiche connesse con l'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nella risposta, il sottosegretario Berselli ha riconosciuto che negli ultimi anni “si è registrato il crescete fenomeno dell’associazionismo libero e democratico tra cittadini, per i più svariati scopi, a volte coinvolgente anche i militari”. “Al riguardo – ha aggiunto Berselli -, non vi è alcuna preclusione a meno che le attività dei sodalizi non siano in contrasto con la richiamata normativa sulla disciplina militare”; attività “che si può evincere solo dall’esame dello statuto e dall’attività concretamente svolta”.

Sull’operato dell’Osservatorio permanente per la tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze armate e delle Forze di polizia tali verifiche non sono state neanche richieste dall’amministrazione perché “non risulta che l’associazione svolga attività sindacale, né si nutre alcun pregiudizio nei suoi confronti”.

Si tratta di un importante riconoscimento che salutiamo con grande favore perché dimostra una positiva apertura dell’attuale Governo verso la libertà di associazione per i cittadini con le stellette.

 

 

 

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 5-01089

Presentata da Elettra Deiana mercoledì 3 luglio 2002, nella seduta n. 169

 

DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

L’Osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia è un comitato di studio, ricerca e d'individuazione delle possibili soluzioni sulle problematiche inerenti alla tutela ed al riconoscimento dei diritti dei lavoratori del «mondo» delle forze armate, forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dei diritti dei cittadini nella parte inerente alla loro sicurezza;

con il foglio prot. CL/US/01/63 datato 11 gennaio 2002 dell'ufficio sicurezza del Comando logistico dell'aeronautica militare l'osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia viene citato, insieme ad altre organizzazioni, come «Associazione professionale a carattere sindacale»;

risulta all'interrogante che nei giorni scorsi, il Capitano Gar. Stefanino Montecuollo in servizio presso il 7o reparto tecnico operativo dell'aeronautica militare interrogava ripetutamente i sottufficiali per accertare se avessero ricevuto informazioni o fossero iscritti ad una delle organizzazioni citate nella circolare di cui sopra, con particolare riferimento all'osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia;

il capitano Gar. Stefanino Montecuollo in particolare richiedeva ai sottufficiali dipendenti di rilasciargli una dichiarazione dalla quale si evincesse, dopo aver preso visione della circolare CL/US/01/63 dell'ufficio sicurezza del comando logistico dell'aeronautica militare se avessero o meno ricevuto notizie sulle organizzazioni citate nel suddetto foglio, e in caso affermativo indicandone la circostanza, il luogo e il nominativo della persona;

l'osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia è un centro studi, che in particolare si propone: di studiare preventivamente i provvedimenti legislativi che interessano i lavoratori delle forze armate e delle forze di polizia, la tutela dei diritti delle famiglie dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia e più in particolare predisporre tutti quei mezzi a tutela delle ricongiunzioni dei nuclei familiari; incentivare la creazione di idonee soluzioni abitative; l'elevazione culturale dei lavoratori appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia e dei loro familiari nonché promuovere studi, ricerche e soluzioni per problematiche connesse con l'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

la sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 1999 recita: «... La garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli cittadini militari non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare; sì che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle forze armate (v. le sentenze, richiamate pure dal Consiglio di Stato, n. 24 del 1989 e n. 126 del 1985), al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento militare allo spirito democratico ...»;

le azioni intraprese dal capitano Gar. Stefanino Montecuollo non trovano alcun fondamento giuridico né tantomeno normativo -:

quali siano i motivi per i quali l'ufficio sicurezza del comando logistico dell'aeronautica militare abbia diramato il foglio prot. CL/US/01/63 datato 11 gennaio 2002;

se sia legittimo il comportamento assunto da parte dell'amministrazione militare nel ritenere l'osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle forze armate e forze di polizia una organizzazione a carattere sindacale;

se sia intenzione del Ministro in indirizzo accertare se il comportamento assunto dal capitano Gar. Stefanino Montecuollo nei confronti del personale militare alle sue dipendenze sia lecito;

se non ritenga necessario attuare tutti quei provvedimenti affinché la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini militari» non venga compromessa da atteggiamenti lesivi che non possono essere tollerati in un ordinamento militare conforme allo spirito democratico. (5-01089)

 

Il sottosegretario Filippo BERSELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.

 

TESTO DELLA RISPOSTA

 

Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
In particolare, per quanto attiene alla problematica in esame, con l'articolo 8 della citata legge viene esclusa la possibilità di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali. Inoltre, viene vincolata la costituzione di associazioni o circoli fra militari al preventivo assenso del Ministro della Difesa. Contestualmente, l'articolo 18 individua in un articolato organismo di rappresentanza, collocato all'interno delle Forze Armate, lo strumento attraverso il quale le istanze dei militari possono essere portate all'attenzione dei vertici istituzionali, senza che ciò possa in qualche modo incidere sull'efficacia dell'organizzazione militare, né sul rapporto gerarchico che ne è il fulcro. Tale normativa, peraltro, è in corso di attualizzazione proprio presso questa Commissione che ha all'esame numerose iniziative legislative confluite in un testo unico recante «Nuove norme sulla rappresentanza militare» (A.C. n. 932 ed abbinate).
Le scelte del legislatore del 1978 sono state condivise dalla Corte Costituzionale che, proprio con la sentenza 449/99, citata dall'Onorevole interrogante, ha sottolineato come i caratteri di coesione interna e di neutralità propri dell'ordinamento militare siano incompatibili con le attività sindacali.
L'alveo corretto in cui i militari possono esprimere le loro istanze, quindi, è, e rimane, quello della rappresentanza militare i cui organi, in quanto elettivi, recepiscono pienamente lo spirito di democraticità e di libertà di pensiero che pervade la nostra Costituzione.
Non sarebbe corretto, invece, consentire al militare di svolgere attività sindacale propriamente detta o di associarsi a sodalizi che perseguono tali fini in quanto quelle specifiche forme di espressione, ancorché consolidate da una storica tradizione che tanto ha significato per il Paese in termini di progresso sociale, non risultano compatibili con i vincoli propri dello status dei militari che devono essere sempre al di sopra delle parti.
Ciò premesso, occorre osservare che negli oltre venti anni di vigenza della richiamata normativa si è registrato il crescente fenomeno dell'associazionismo libero e democratico tra cittadini, per i più svariati scopi, a volte coinvolgente anche militari. Al riguardo, non vi è alcuna preclusione a meno che le attività dei sodalizi non siano in contrasto con la richiamata normativa sulla disciplina militare.
Naturalmente l'attività dei sodalizi si può evincere solo dall'esame dello statuto e dall'attività concretamente svolta.
Pertanto, poiché l'Amministrazione militare ha il dovere di tutelare il proprio personale e se stessa da situazioni che in qualche modo possono incidere su quella coesione interna e quella neutralità sottolineata dalla Corte Costituzionale, nei casi dubbi la stessa si è rivolta all'Avvocatura dello Stato per un parere dirimente. Ebbene, talvolta, tale organismo, a prescindere dai contenuti dello Statuto associativo, è giunto alla conclusione che il sodalizio svolgesse, di fatto, attività configurabili come sindacali, rendendo così applicabili, per i militari che vi avevano aderito, le previsioni dell'articolo 8 della legge di principio.
In tale quadro, si deve subito sottolineare che l'Osservatorio Permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non risulta svolga attività a carattere sindacale, né si nutre alcun pregiudizio nei suoi confronti. Infatti, questa Amministrazione non ha mai intrapreso le descritte verifiche.
Ciò detto, l'episodio oggetto dell'interrogazione è stato in gran parte la conseguenza di una comunicazione diramata dagli organi centrali verso la periferia, il cui oggetto, non perfettamente rispondente ai reali contenuti della comunicazione stessa, ha prodotto iniziative condizionate da un equivoco di fondo.
Infatti, con il foglio citato dall'Onorevole interrogante, il Comando logistico dell'Aeronautica militare ha diramato nel proprio ambito una comunicazione proveniente da organi sovraordinati con la quale si informava che taluni sodalizi, tra i quali l'Osservatorio in argomento, risultavano privi di atti autorizzativi ai sensi dell'articolo 8 della legge di principio, relativamente a quanto attiene alle associazioni tra militari. Questo era il contenuto del documento, che, si ribadisce, intendeva solo informare i dipendenti di tale situazione.
Tuttavia, nell'oggetto della comunicazione è stato erroneamente fatto cenno ad «associazioni professionali a carattere sindacale», ingenerando una conseguente impropria interpretazione della nota.
In questo contesto, l'Ufficiale citato dall'Onorevole interrogante, pur avendo effettivamente chiesto ai dipendenti se avessero ricevuto notizie sui sodalizi indicati nella comunicazione ed eventuali proposte di adesione, intendeva, eseguendo disposizioni superiori, portare a conoscenza del proprio personale solo quanto indicato nella comunicazione, ritenendolo doveroso sia per informare i dipendenti, sia per prevenire comportamenti potenzialmente censurabili: ciò nell'ambito delle prerogative del Comandante sulla tutela del proprio personale, al fine di renderlo più consapevole dei vincoli derivanti dalle norme contenute nell'articolo 8 della legge di principio sulla disciplina militare.
Pertanto, nel ribadire che l'episodio in argomento è riconducibile solo alla erronea formulazione dell'oggetto di una comunicazione che, enucleato dal contesto dell'intera materia, ha indotto a equivoche interpretazioni, si esclude nella maniera più assoluta che lo stesso possa essere associato a pregiudizi di questa Amministrazione sull'Osservatorio o ad un atteggiamento volutamente lesivo dei diritti dei militari da parte dell'Ufficiale interessato.
Naturalmente, proprio alla luce di questo episodio, l'Amministrazione militare intende rivisitare le disposizioni a suo tempo impartite sull'intera materia dell'associazionismo, a chiarimento di quanto possa sembrare di dubbia interpretazione.

Elettra DEIANA (RC), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, che si basa su una discutibile interpretazione restrittiva della legge n. 382 del 1978, anche se in alcuni punti di essa sembra trapelare da parte dell'amministrazione della difesa una certa consapevolezza della gravità dell'episodio segnalato nell'atto ispettivo. Tuttavia, tale episodio non è isolato, in quanto in alcune circolari di vertici militari si tende a presentare delle semplici associazioni con scopi culturali come veri e propri organismi di natura sindacale. Inoltre, da parte delle autorità militari si pongono frequentemente in essere azioni tese a scoraggiare l'affiliazione a tali forme associative. Ribadisce quindi che ad avviso del suo gruppo è necessario avviare un processo di reale democratizzazione delle Forze armate, che giunga al riconoscimento di veri e propri diritti sindacali, sottolineando che la negazione di tali diritti declassa i militari al rango di cittadini di serie B e li deresponsabilizza.

 


Tua email:   Invia a: