FACCIAMO IL PUNTO SUI CREDITI FORMATIVI

giovedì 24 ottobre 2002

1.         PREMESSA

 

Vediamo di fare il punto sui crediti formativi.

 

L’introduzione nella legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, dell’art. 22, tredicesimo comma, ha sancito la validità del percorso formativo degli appartenenti alle Forze di Polizia, ai fini del conseguimento dei titoli di studio universitari, di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, recante “Norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”.

 

Il regolamento, approvato con decreto 3 novembre 1999, nr. 509, ha dettato le disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e ha determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, tra i quali la laurea, la laurea specialistica e il dottorato di ricerca.

 

In particolare, il corso di laurea di primo livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, mentre il  corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

 

I corsi di formazione per allievi finanzieri, sovrintendenti, ispettori, ispettori legge Giacometti, allievi ufficiali del ruolo normale e MAU portati a termine con esito positivo presso le scuole della Guardia di Finanza verranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari.

 

Per ottenere il riconoscimento lo studente è tenuto a presentare copia dell’attestazione rilasciata dall’Amministrazione e nel caso l’Amministrazione non fosse in grado di rilasciarla in tempo utile, potrà far pervenire all’Università una dichiarazione in cui fa riserva di produrne copia non appena possibile.

 

 

2.         GLI ATENEI CHE HANNO GIA’ DELIBERATO IN SENSO POSITIVO

 

Pertanto, i crediti formativi dei corsi di formazione svolti dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, saranno sicuramente idonei all’iscrizione autonoma presso qualsiasi Università, così come previsto dalla legge 241 del 1990 (che ha sancito la c.d. autonomia universitaria), ma il numero di quelli riconosciuti validi potrà variare in relazione alla facoltà  e all’Ateneo prescelto.

 

Si ricorda che il comma approvato, nell’ultimo periodo, ha previsto che “le modalità di riconoscimento dei crediti formativi saranno individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università”.

 

Gli atenei che ci risulta abbiano già deliberato il riconoscimento sono:

 

1)      Università di Bologna - Facoltà di Economia e commercio – corso teledidattico;

2)      Università di Perugina - Facoltà di Economia e commercio

 

Ulteriori riconoscimenti sono stati riferiti anche per le Università della Valle d’Aosta e di Chieti.

 

Bologna, come diremo più avanti, è certamente la più vantaggiosa in quanto a numero di crediti riconosciuti, mentre Perugia conviene di più sotto il profilo economico, visto che adotta il cosiddetto “sistema di pagamento a crediti”. Con tale sistema, lo studente ha la possibilità di acquistare, per tutta la durata del percorso universitario, soltanto i crediti che mancano, al costo di 19,17 euro per credito. E se impiega molti anni per concludere il ciclo di studi deve solo integrare con una quota annuale forfetaria stabilita per ciascun anno dall’Ateneo.

 

 

3.         L’ESEMPIO DI BOLOGNA

 

Soffermiamoci, ora, sulle condizioni di Bologna.

 

Per il corso di laurea teledidattico di primo livello, il Consiglio di Facoltà di Economia e commercio ha deliberato, in data 4 giugno e nella seduta del 24 luglio 2002, in forza dell’autonomia universitaria, di consentire l’iscrizione ed il relativo riconoscimento dei crediti anche in assenza della convenzione citata dalla legge nr. 448 del 28 dicembre 2001, che, comunque, ci risulta sarà stipulata tra breve insieme a quella dell’Università di Perugia.

 

La Facoltà riconosce i seguenti crediti:

 

a.         Corso Allievi Marescialli (durata: 2 anni),

 

Corsi fino 68° (anno accademico 1993-1995)

 

La facoltà riconosce 170 crediti, di cui nr. 140 immediatamente utili per il corso di laurea a distanza in Economia e commercio di primo livello, percorso professionale, da integrare con le seguenti attività formative: “Istituzione di Economia” – 9 crediti, “Matematica per le applicazioni economiche” – 9 crediti, “Statistica” – 9 crediti, “Economia Aziendale” – 9 crediti e prova finale pari a 4 crediti. Gli ulteriori 30 crediti saranno spendibili su alcuni corsi di laurea di secondo livello.

 

Corsi dal 69° in poi

 

Saranno riconosciuti sempre 170 crediti, suddivisi: 144 nel primo livello da integrare con quattro esami: “Matematica per le applicazioni economiche” – 9 crediti, “Statistica” – 9 crediti, “Economia Aziendale” – 9 crediti, “Diritto fallimentare” – 5 crediti e prova finale pari a 4 crediti. Gli ulteriori 26 crediti saranno spendibili su alcuni corsi di laurea di secondo livello;

 

 

b.         Corso Marescialli Allievi Ufficiali (durata: un anno)

 

La facoltà riconosce in aggiunta a quanto già riconosciuto per la frequenza del corso biennale: nr. 9 crediti per l’esame di economia aziendale – obbligatorio per il corso di laurea di primo livello in Economia e Commercio – percorso professionale – e ulteriori nr. 9 crediti spendibili successivamente nel percorso di laurea specialistico.

 

c.         Corsi Allievi Finanzieri e Allievo Maresciallo Speciale “Giacometti” (durata: 1126 ore)

 

Agli appartenenti al Corpo che hanno terminato, con esito positivo, i corsi “Allievi Finanzieri” della durata di 10 mesi e il “corso speciale Giacometti”, la facoltà di Economia e Commercio – percorso professionale – riconosce complessivamente 141 crediti di cui, nr. 117 spendibili nel primo livello da integrare con i seguenti esami:”Istituzione di Diritto Privato”, “Matematica per le applicazioni economiche”, “economia aziendale”, “statistica”, Istituzione di Economia”, “inglese”, “programmazione e controllo”, prova finale. Gli ulteriori 26 crediti saranno spendibili su alcuni corsi di laurea di secondo livello;

 

d.         Corso Allievi Finanzieri e Corso Allievi Vicebrigadieri (durata: 513 ore)

 

Agli appartenenti al Corpo che hanno terminato, con esito positivo, i corsi “Allievi Finanzieri” della durata di 10 mesi e il “corso per Vicebrigadiere”, la facoltà di Economia e Commercio – percorso professionale – riconosce complessivamente 139 crediti di cui, nr. 118 spendibili nel primo livello da integrare con i seguenti esami: “Matematica per le applicazioni economiche”, “economia aziendale”, “statistica”, Istituzione di Economia”, “inglese”, “programmazione e controllo”, “analisi e contabilità dei costi”, “revisione aziendale”, prova finale. Gli ulteriori 21 crediti saranno spendibili su alcuni corsi di laurea di secondo livello.

 

e.         Corso Allievi Finanzieri (durata: 10 mesi)

 

Agli appartenenti al Corpo che hanno terminato, con esito positivo, il corso “Allievi Finanzieri” della durata di 10 mesi, la facoltà di Economia e Commercio – percorso professionale – riconosce complessivamente 75 crediti di cui, nr. 63 spendibili nel primo livello da integrare con i seguenti esami: “Istituzione di Diritto Privato”, “Matematica per le applicazioni economiche”, “economia aziendale”, “statistica”, Istituzione di Economia”, “inglese”, Diritto Commerciale”, “metodologia e determinazioni quantitative d’azienda”, “programmazione e controllo”, “analisi e contabilità dei costi”, “revisione aziendale”, “scienze delle finanze”, “insegnamento a libera scelta dello studente tra quelli attività in facoltà”, prova finale. Gli ulteriori 12 crediti saranno spendibili su alcuni corsi di laurea di secondo livello.

 

f.          Corsi di qualificazione e aggiornamento

 

Corso di polizia tributaria

 

Riconosciuti ulteriori 14 crediti, spendibili per il secondo livello di laurea.

 

Corso di verificatore fiscale

 

Riconosciuti ulteriori 12 crediti, spendibili per il secondo livello di laurea;

 

Corso di tecnica della verifica

 

Riconosciuti ulteriori 12 crediti, spendibili per il secondo livello di laurea.

 

Corso verifiche complesse

 

Riconosciuti ulteriori 10 crediti, spendibili per il secondo livello di laurea.

 

 

4.         COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO:

 

Per ottenere il riconoscimento occorre:

 

A.     acquisire presso l’istituto di formazione (Accademia, ex Scuola sottufficiali de L’Aquila, Scuola allievi finanzieri di Bari,) il piano di studi e l’attestazione dell’esito degli esami sostenuti;

 

B.     accertarsi che la Facoltà che ci interessa abbia deliberato in senso positivo con atto del Consiglio di Facoltà e atto del Senato Accademico, o che ci sia almeno con un avallo del Rettore.

 

Precisazione. Dalla lettera dell’art. 22, comma 13, della legge 448/01 sembrerebbe obbligatoria la convenzione tra l’Università e l’Amministrazione, ma la Facoltà di Economia e commercio dell’Universita’ di Bologna no l’ha ritenuta necessaria e in forza della propria autonomia ha deliberato anche se la convenzione non è stata ancora stipulata;

 

C)    fare richiesta di pre-parere alla Facoltà allegando copia del piano di studio e l’attestazione dell’esito degli esami sostenuti;

 

D)    Nel caso in cui la Scuola, tenuto conto delle numerose richieste, non fosse in grado di fornire tali documenti è possibile produrre una autocertificazione in cui si dichiara di avere frequentato e superato il corso nr. …, riservandosi di produrre l’attestazione non appena disponibile;

 

E)     dopo avere ottenuto la risposta da parte dell’ateneo formalizzare l’iscrizione con l’ulteriore documentazione richiesta pagando le rate previste.

 

 

5.         ULTERIORI PRECISAZIONI

 

Per potersi iscrivere ad una Università e’ necessario avere conseguito il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. Coloro che non ne fossero provvisti devono prima conseguirlo e solo successivamente possono chiedere il riconoscimento dei crediti.

 

Non sono previsti crediti formativi per il conseguimento del diploma di scuola media superiore. Infatti, il decreto nr. 509, espressamente citato nell’articolo 22, comma 13, della legge 448/01, si riferisce esclusivamente alla laurea di primo livello (triennale), a quella specialistica (quinquennale – c.d. 3+2) e al dottorato di ricerca.

 

 

6.         RINGRAZIAMENTI

 

Ringraziamo i Presidi delle Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Bologna, professor Nicoletti, e dell’Università di Perugia, professor Sediari, ai quali va il merito di aver dato applicazione, tra i primi, alla nuova, importantissima norma.

 

Ringraziamo, altresì, il maresciallo Pasquale Salvatore, delegato per la categoria ispettori del COCER Guardia di Finanza 8° mandato, che ha seguito tutte le fasi dell’iter parlamentare per il riconoscimento dei crediti formativi.

 

Il maresciallo Salvatore, d’altra parte, non è nuovo a risultati di tale rilievo visto che si era già adoperato, con successo, far inserire nella finanziaria dell’anno precedente (art. 42 della legge 388 del 2000) l’emendamento grazie al quale è stato esteso agli ispettori GDF la possibilità, fino ad allora riservata ai soli ufficiali del Corpo, di poter rappresentare il contribuente presso le commissioni tributarie (art. 63, terzo comma del D.P.R. 600/1973).

 

 

 


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